Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13108 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24733-2015 proposto da:

VERITAS SPA, in persona del Direttore Generale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI RIPEITA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOMENICO GIURI,

GIANLUCA RIZZARDI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta pro tempore,

domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5 presso lo studio

dell’Avvocato ANDREA MANZI che la rappresenta e difende unitamente

agli Avvocati CHIARA DRAGO, CECILIA LIGABUE, EZIO ZANON giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 907/2015 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato BORRELLI per delega orale

dell’Avvocato LOTTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato STIVALI per delega

dell’Avvocato MANZI che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. La spa Veritas, gerente la discarica controllata per rifiuti urbani, rifiuti speciali assimilati e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, in località (OMISSIS), comune di (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto in data 25 maggio 2015, n. 907, con la quale sono stati considerati legittimi i provvedimenti emessi dalla Regione Veneto per tributo speciale di deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa, istituita dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3), e per irrogazione sanzioni, emessi dalla regione Veneto ai sensi della L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, art. l39, comma 2, lett, e), (“Nuove norme in materia di gestione di rifiuti”), riguardo ai rifiuti speciali assimilabili ma non assimilati, conferiti in discarica negli anni 2005, 2007 e 2008 e per i quali la società ricorrente aveva versato il tributo nella minore misura stabilita dall’art. 39, comma 2, lett. c).

2. La società lamenta, con primo motivo di ricorso” che la sentenza impugnata sia viziata per avere la commissione interpretato l’art. 39, comma 2, della normativa regionale in modo errato e tale da legare la determinazione del tributo alla tipologia della discarica laddove invece la legge statale istitutiva prevede che il tributo sia legato esclusivamente alla tipologia del rifiuto. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta che la commissione abbia errato nel non ritenere almeno sussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2.

3. La regione Venero resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Merita ricostruire il quadro normativo di rifermento. La L. n. 549 del 1995, ha istituito “il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2,” (cit. L., art. 3, comma 24). Il presupposto del tributo “è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili”. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica (art. 3, comma 23). “L’ammontare dell’imposta è fissato, con legge della regione per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerarie, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti, (art. 3, comma 29). La regione Veneto, in attuazione della L. statale, (art. 3, comma 29), ha disposto che “l’ammontare del tributo, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica, è fissato nel modo seguente: a) Euro 1,03 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi; b) Euro 2,07 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; c) Euro 10,33 per rifiuti speciali non pericolosi; d) Euro 20,66 per i rifiuti speciali pericolosi; e) Euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorchè conferiti in discariche per rifiuti speciali, nonchè per le altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani, (L.R. n. 3 del 2000, art. 3, comma 2). La commissione tributaria regionale, chiamata a decidere dell’ammontare del tributo dovuto dalla odierna ricorrente per rifiuti speciali non assimilati, avallando la tesi della Regione, ha ritenuto applicabile la lett. e). In questo modo, come lamentato dalla contribuente (che aveva invece versato il tributo in applicazione della lett. c)), è stato dato assorbente rilievo alla tipologia della discarica (per rifiuti urbani) e sono stati irragionevolmente equiparati rifiuti urbani e rifiuti speciali anche (assimilatili ma) non assimilati. Laddove la legge statale dà rilievo alla tipologia dei rifiuti, e sono state inoltre obliterate le parole “…altre tipologie di…” (come se la norma dicesse “…nonchè per i rifiuti speciali conferiti in discariche per rifiuti urbani”). L’intera disposizione acquista senso e coerenza con la normativa statale ove riferita ai rifiuti speciali (assimilabili e in concreto) assimilati a quelli urbani in modo tale che debbano ritenersi inclusi nella lett. e), i rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani restando invece inclusi nella lett. c) gli “altri” (non assimilati) rifiuti urbani non pericolosi (ferma, ovviamente restando la lett. b) per i rifiuti pericolosi, in quanto tale non assimilabili). A tale conclusione è dato giungere ricordando, innanzi tutto, che i rifiuti speciali (L. n. 915 del 1992, art. 2), non pericolosi si distinguono, appunto, in assimilabili e non assimilabili agli arbani. I primi sono i rifiuti speciali non pericolosi che, per caratteristiche qualitative e per quantità, possono essere recuperati o smaltiti in impianti per il trattamento di rifiuti urbani (v. arte. 7 e 8 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22). I rifiuti speciali assimilati agli urbani sono quei rifiuti speciali assimilabili che ogni comune, esercitando, con doveroso riguardo a criteri qualitativi e quantitativi determinati dallo Stato (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 18), il proprio potere di qualificazione, ha qualificato come tali (come già precisato da questa Corte con sentenza n. 18988 del 16/07/2019, della L. n. 146 del 1994, art. 39, commi 1 e 2, in forza dei quali alcuni rifiuti speciali erano da considerarsi assimilati a quelli urbani, sono stati abrogati dalla L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3, con conseguente riemergere della piena operatività del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett, g), attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicchè, a partire dall’annualità d’imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali).

2. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto e, restando il secondo assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, dato che non vi sono accertamenti in fatto da svolgere, può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente.

3. Si ravvisano ragioni di compensazione delle spese dell’intero giudizio in ciò che la questione trattata è nuova.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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