Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13108 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29003/2005 proposto da:

N.C. C.F. (OMISSIS) NELLA SUA QUALITA’ DI

TITOLARRE DELL’OMONIMA IMPRESA EDILE, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TUSCOLANA 1390, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERO

GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STURLA PAOLO;

– ricorrente –

contro

B.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI

GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CAVALLONE ROBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1700/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Totarelli Paolo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Ruggiero Giampaolo difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Rivellese Nicola con delega depositata in udienza

dell’Avv. Spinelli Giordano Tommaso difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 ottobre 2003 il Tribunale di Voghera rigettava la domanda con cui N.C. aveva chiesto la declaratoria di nullità o, in subordine, di annullamento per errore o, ancora, per dolo del contratto preliminare con cui la convenuta B.M. – a titolo di pagamento del corrispettivo di lavori edili effettuati dall’attore – aveva promesso di vendergli un terreno di 5.000 mq.

ubicato in zona D/4 a espansione industriale; accoglieva la domanda riconvenzionale di esecuzione specifica del contratto de quo proposta dalla convenuta ai sensi dell’art. 2932 cod. civ..

Con sentenza dep. il 28 giugno 2005 la Corte di appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta dall’attore che condannava al pagamento delle spese del giudizio di gravame.

Nel disattendere le doglianze con cui l’appellante aveva sostenuto la nullità della vendita per impossibilità dell’oggetto ovvero l’annullabilità del contratto per vizio del consenso, i Giudici di appello escludevano che il terreno promesso in vendita dovesse ritenersi non edificabile: tale natura non era contraddetta dal regime amministrativo al quale era sottoposto il bene per essere inserito in un piano per insediamento produttivo. D’altra parte, la sentenza evidenziava la professionale conoscenza da parte dell’attore della condizione giuridica e della situazione locale del terreno per quasi otto anni posseduto e utilizzato dal medesimo che l’aveva riempito con materiali di scarto: nè poteva essere invocata la clausola contrattuale, secondo cui al momento della richiesta della concessione edilizia da parte del N. la zona dovrà essere urbanizzata, dovendo per il principio di conservazione del negozio le pattuizioni interpretarsi nel senso che possono avere qualche effetto; l’attore non aveva dimostrato di avere chiesto alcuna concessione e che la stessa gli fosse stata negata.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione N. C. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 cod. civ., nonchè erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, censura la decisione gravata che, nell’escludere la nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto, aveva erroneamente dato rilevanza alla previsione contrattuale circa l’inserimento del terreno de quo in zona D/4 che non poteva essere utilizzata contro ma semmai a favore dell’attore; la Corte di appello era caduta in contraddizione laddove aveva affermato “se nella zona assoggettata a PIP i terreni sono soggetti ad espropriazione – delle due l’una: o sono soggetti ad espropriazione o non lo sono – i proprietari soggetti a espropriazione hanno diritto di preferenza nella riassegnazione dei lotti”. Tale assunto era completamente destituito di fondamento giuridico, come risultava dalle conclusioni del perito – prima perizia – e dalla normativa vigente: le aree soggette a PIP vengono espropriate e riassegnate secondo criteri che comunque non includono la precedente proprietà dell’area. Neppure era provato che i Comuni stipulino convenzioni con i proprietari dell’area. Con il secondo motivo il ricorrente,lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1429 e 1439 cod. civ., erroneità e insufficienza della motivazione, censura la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda subordinata di annullamento per errore sulla natura edificatoria del bene, quando l’attore aveva stipulato il contratto per costruirvi secondo quanto era risultato dalla volontà dichiarata nel testo contrattuale che, come tale, era riconoscibile dalla controparte.

Parimenti era stata erroneamente respinta la domanda di annullamento per dolo della convenuta, la quale aveva dichiarato che l’immobile promesso in vendita era edificabile.

Nel caso di accoglimento della domanda dell’attore, la pronuncia dovrà limitarsi a condannare quest’ultimo allo svuotamento del terreno dai materiali dal medesimo riversati.

Infine il ricorrente rileva che, nel caso di rigetto del presente ricorso, sussistono nella specie i motivi per la compensazione delle spese di primo e di secondo grado, tenuto conto della peculiarità della vicenda.

I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La sentenza ha ritenuto che il terreno oggetto del contratto intercorso fra le parti fosse di natura edificabile, tale natura non essendo certo esclusa dall’inserimento in un piano per l’insediamento produttivo, conseguente all’inserimento del cespite in zona D4, cioè a espansione industriale, prevista dal P.R.G.. Al riguardo va considerato che la ubicazione e la destinazione urbanisticca del terreno erano state indicate nel contratto intercorso fra le parti, per cui l’attore era in grado di conoscere il conseguente regime urbanistico, e ciò dicasi senza considerare che l’inserimento nel P.I.P. era avvenuto dopo la scadenza del termine per la stipula del definitivo stabilito nel preliminare.

Ciò premesso, va rilevato che la natura edificabile del terreno derivava dalla circostanza che lo stesso era ubicato in zona D4 a espansione industriale ed era confermata dal suo inserimento in un piano di insediamento produttivo che, essendo volto a incentivare le imprese mediante offerta di aree per l’impianto e l’espansione di aziende, deve comprendere aree edificabili secondo quanto previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 27, comma 2. D’altra parte, è stato chiarito come non sia presupposto indefettibile per l’attuazione del piano il procedimento e lo strumento espropriativo che possono essere omessi quando la realizzazione di impianti produttivi possa trovare attuazione attraverso forme alternative di natura partecipativa o sostitutiva, essendo possibile fare eseguire direttamente allo stesso proprietario imprenditore l’iniziativa compatibile con l’interesse generale come individuato dal piano (cfr. parere Consiglio di Stato 24 marzo 1999 n. 327).

Allora, l’attore avrebbe dovuto provare, come puntualmente ritenuto dalla Corte di appello, che il Comune avesse negato la concessione edilizia richiesta, perchè contrastante con le disposizioni date in attuazione del piano: tale prova non è stata in alcun modo fornita.

L’esclusione dell’impossibilità di edificare comportava evidentemente l’insussistenza del presupposto per potere configurarsi l’errore o il dolo, pure invocati a base della domanda subordinata di annullamento del contratto, e ciò dicasi a prescindere dalle considerazioni sopra formulate a proposito delle indicazioni contenute nel contratto in ordine alle caratteristiche del bene promesso in vendita.

Il rigetto della domanda di nullità e di annullamento comporta l’assorbimento di quanto dedotto dall’attore a proposito del ripristino del terreno nel caso di restituzione.

La regolamentazione delle spese processuali – così come la statuizione di compensazione – è riservata al giudice di merito, la cui decisione può essere censurata per violazioni di legge o per vizio di motivazione, dovendo qui ricordarsi che l’unico divieto imposto al riguardo è quello di liquidare le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, rimessa alla prudente e motivata scelta del giudice di merito.

Nella specie, in cui peraltro non sono stati dedotti neppure specifici profili di censura dell’attività del giudice (in effetti è stata formulata una inammissibile richiesta di compensazione delle spese dei giudizi di merito da parte della Corte di Cassazione, che deve essere investita della denuncia di eventuali errori compiuti dal giudice di merito), la statuizione è conforme a diritto, essendo state le spese poste a carico della parte soccombente, la quale ha tenacemente insistito nella propria tesi risultata infondata. Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio , il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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