Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13108 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 14/05/2021), n.13108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5312/2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avvocato Pinto Guglielmo, rappres. e difeso all’avvocato

Tarchini Maria Cristina, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1903/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Brescia rigettò il ricorso proposto da T.M., cittadino del Bangladesh avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria emesso dalla Commissione territoriale. Con sentenza depositata il 10.12.18, la Corte d’appello respinse l’appello del T., osservando che: non era credibile il racconto reso dal ricorrente (secondo il quale: lo stesso aiutava il padre nel fare propaganda per un partito politico; per tale attività il sindaco li aveva minacciati; a seguito di ciò, appartenenti al partito opposto avevano avvelenato i pesci da loro coltivati; il ricorrente aveva avuto una relazione con la figlia del sindaco e perciò i fratelli di lei lo avevano picchiato; la ragazza gli aveva chiesto di fuggire con lei ma aveva rifiutato per timore di ritorsioni; i parenti della ragazza lo stavano cercando; lo zio del ricorrente aveva presentato denuncia ma era poi fuggito insieme allo stesso ricorrente; la ragazza si era suicidata e la polizia lo stava ricercando per omicidio; era espatriato in Libia per poi arrivare in Italia: il ricorrente temeva di rientrare in patria poiché rischiava la pena di morte e che non era in grado di difendersi in quanto il Tribunale parteggiava per il partito del sindaco), considerando che dai documenti prodotti si desumeva che, a seguito della denuncia dei familiari della vittima, l’indagine era ancora in corso e che avrebbe dovuto concludersi entro il (OMISSIS) e che, comunque, non risultava un’imputazione nei suoi confronti; pertanto, non era fondato il timore di subire, in caso di rimpatrio, persecuzione politica, poiché il ricorrente non era inserito nel partito d’opposizione con un ruolo di spicco, essendosi limitato ad una generica propaganda politica; era dunque da escludere il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a) e b), nonché la fattispecie sub lett. b) del suddetto art. 14, in quanto dalle fonti esaminate emergeva che in Bangladesh non vi fossero conflitti armati; non era altresì riconoscibile la protezione umanitaria non essendo emerse situazioni di vulnerabilità soggettive. T.M. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero si é costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, con riferimento al D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), poiché la Corte d’appello ha escluso in maniera apodittica, senza assumere informazioni aggiornate, il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il secondo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non avendo la Corte territoriale effettuato il bilanciamento tra la condizione attuale del ricorrente e quella in cui verserebbe in caso si rimpatrio, non avendo motivato sulla deprivazione dei diritti fondamentali umani.

In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (v. Cass., 13/3/2006, n. 5400). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui é diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione é preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Cass., 18/04/2019, n. 10813; Cass., 25/09/2012, n. 16261; Cass., 09/03/2011, n. 5586).

Il primo motivo é inammissibile. In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass., n. 26728/2019).

Nel caso concreto, il motivo si limita ad una generica allegazione in ordine alla situazione generale del Bangladesh, tale da esporre a pericolo l’incolumità dell’istante, senza effettuare alcun riferimento specifico a fonti internazionali che evidenzierebbero – al contrario di quella consultata dalla Corte d’appello (sito “guerre nel mondo”, aggiornata al settembre 2018) una situazione di violenza indiscriminata (v. Cass., n. 22769/2020; n. 21932/2020, secondo cui: in tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile).

Il secondo motivo é inammissibile. La Corte territoriale ha valutato la mancanza di situazioni di vulnerabilità, operando un bilanciamento tra l’inserimento in Italia e la situazione, non particolarmente critica del Paese di origine sul versante dei diritti umani fondamentali. Il motivo é , per contro del tutto generico, deducendo esclusivamente un, non meglio precisato, stabile lavoro in Italia, senza allegare la concreta, specifica, violazione di diritti fondamentali che l’istante subirebbe in caso di rimpatrio.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

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