Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13107 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 26/02/2016, dep. 24/06/2016), n.13107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7826/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BIRIMPORT DI S.P. & C. SAS, in persona del Socio

accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 9-11, presso lo studio

dell’avvocato LIVIA SALVINI, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2007 della COMM. TRTR. REG. di ROMA,

depositata il 06/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto

raccoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FUSO per delega

dell’Avvocato SALVINI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di Birimport di S.P. C. s.a.s. (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 138/3/07 con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Ilor relativi agli anni 1996 e 1997, la C.T.R. del Lazio ha riformato la sentenza di primo grado (che aveva respinto i ricorsi riuniti della contribuente) affermando che le notifiche degli accertamenti in questione erano inesistenti perchè eseguite in luogo e con consegna a persone che non avevano alcuna relazione col destinatario ed inoltre che la notifica effettuata al legale rappresentante presso la sua abitazione e non presso la sede della società doveva ritenersi invalida perchè non rispettosa della procedura di notificazione prevista dall’art. 140 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso, ancorchè sintetico (peraltro in conformità con la valorizzazione della sintesi in tutti gli atti processuali – di giudice e parti – che si va affermando da parte di legislatore, dottrina e giurisprudenza) contiene in sè tutti gli elementi essenziali alla comprensione delle censure e risulta pertanto autosufficiente soprattutto nella lettura più “funzionale” e meno “formale” del disposto dell’art. 366 c.p.c., che da ultimo è andata maturando nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità, anche a sezioni unite.

Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 145, 156 e 160 c.p.c., l’Agenzia ricorrente chiede a questa Corte di dire se la notifica dell’avviso emesso nei confronti di una società di persone effettuata al domicilio del legale rappresentante della stessa sia da qualificarsi nulla e in quanto tale sanabile dalla proposizione del ricorso della società contribuente e se pertanto violi le norme citate la CTR che abbia qualificato tale notifica inesistente e perciò non sanabile.

Col secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 159 c.p.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, la ricorrente chiede a questa Corte di dire se l’invalidità della notifica di un avviso di accertamento non sia idonea di per sè ad inficiare la validità di un avviso di accertamento che va valutata esclusivamente in relazione all’esistenza dei requisiti stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e se di conseguenza sia viziata dalla violazione delle norme indicate la sentenza della CTR che, in accoglimento dell’appello del contribuente, abbia annullato gli avvisi di accertamento impugnati a causa della dichiarata inesistenza della notifica egli stessi.

Il secondo motivo di ricorso, (col quale, come sopra evidenziato, si sostiene che l’invalidità della notifica di un avviso di accertamento non è idonea ad inficiare la validità dell’avviso medesimo) deve per ragioni logiche essere esaminato in via prioritaria.

Esso è fondato nei termini di cui in prosieguo.

Nell’ultimo decennio (a partire da Cass. n. 11137 del 2006) la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è ripetutamente tornata sul problema del rilievo della notifica degli atti tributari ed in particolare sul suo rapporto con l’atto e la relativa impugnabilità, giungendo ripetutamente ad affermare, anche a sezioni unite, l’impugnabilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall’ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità che essi siano espressi in forma autoritativa, basti pensare tra le altre a s.u. n. 16293 del 2007 nonchè da ultimo s.u.

n. 3773 del 2014 (secondo la quale è impugnabile la comunicazione con la quale l’Agenzia neghi la sussistenza del diritto patrimoniale che il creditore del creditore di imposta intende pignorare, rilevando che nella specie l’atto – ancorchè non diretto in forma autoritativa nei confronti del contribuente – ha natura indubbiamente tributaria comportando l’accertamento della sussistenza di crediti di imposta) ed infine su n. 19704 del 2015, secondo la quale il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di molo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione.

La giurisprudenza sopra richiamata, ammettendo l’autonoma ed immediata impugnabilità di qualsivoglia atto porti comunque legittimamente a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (prescindendo dal fatto che tale atto sia direttamente rivolto al contribuente e si manifesti in forma autoritativa, quindi, a fortiori, prescindendo dal fatto che esso risulti notificato al medesimo contribuente), attesa la lettura “biunivoca” alla quale si presta, attraversa (di fatto superandola) la questione della natura recettizia dell’atto amministrativo e della sua impugnabilità solo a seguito della notifica al contribuente.

Tale questione risulta peraltro ampiamente superata anche da quel nutrito filone giurisprudenziale che, in conformità con la previsione letterale dell’art. 1334 c.c. – ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati-, ha ripetutamente affermato che la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, sicchè il vizio ovvero l’inesistenza di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (v. tra le più recenti Cass. n. 8374 del 2015 – secondo la quale la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria –

e n. 654 del 2014), principio peraltro presupposto già da s.u. n. 19854 del 2004, seguita da numerose altre, secondo la quale la natura non processuale dell’atto impositivo non asta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale – essendovi in proposito espresso richiamo nella disciplina tributaria – e quindi all’applicazione del regime delle sanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza che l’impugnazione dell’atto impositivo da parte del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c. (sanatoria operante solo se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine –

previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere impositivo).

Gli esiti ai quali è giunta la citata giurisprudenza (secondo la come sopra rilevato, l’invalidità o inesistenza della notifica non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente) comporta l’assorbimento (per sopravvenuta carenza di interesse) del primo motivo siccome tendente ad affermare che la notifica di cui si discute è nulla (non inesistente), quindi sanabile, posto che la distinzione tra nullità e inesistenza della notifica può avere un senso solo quando non risulta raggiunto lo scopo al quale la notifica è preordinata e si tratta perciò di valutare l’attività posta in essere dal notificante per vedere se essa sia “meritevole” di una sanatoria per rinnovamento, mentre questa valutazione non è necessaria quando la sanatoria è comunque intervenuta per raggiungimento dello scopo dell’ano, una volta escluso che la notifica sia una elemento costitutivo dell’atto medesimo.

Peraltro, e solo con finalità di completezza, mette conto di rilevare che, anche prescindendo dalla difficile identificabilità di una categoria che, come l’inesistenza, non trova agganci espliciti nella disciplina positiva ma costituisce essenzialmente costruzione dottrinaria e giurisprudenziale, nella specie non potrebbe ritenersi inesistente la notifica, posto che l’inesistenza viene identificata da dottrina e giurisprudenza in quei casi assolutamente patologici in cui difetta la pur minima riconducibilità allo schema della notifica ovvero il pur minimo collegamento tra il destinatario dell’atto e il soggetto o luogo presso il quale esso è notificato.

11 ricorso deve essere pertanto accolto nei termini suddetti con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Poichè, alla stregua della giurisprudenza sopra citata, la sanatoria opera solo se il conseguimento dello scopo avviene prima della scadenza del termine previsto dalle singole leggi d’imposta per l’esercizio del potere impositivo, la causa va rinviata alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione perchè accerti se, ed eventualmente in che limiti, la sanatoria sia intervenuta prima della scadenza per l’esercizio del potere impositivo, ed in ipotesi provveda (nei limiti temporali eventualmente accertati) ad esaminare le ulteriori censure proposte in appello e ritenute assorbite. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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