Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13107 del 24/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.24/05/2017),  n. 13107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11261-2015 proposto da:

ANAS SPA, (OMISSIS), in persona dell’institore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 285, presso lo studio

dell’avvocato DAVID GIUSEPPE APOLLONI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 88,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PICUTI, (Studio avvocato

FABRIZIO IOVINO) che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

27/02/2014, depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’ANAS S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, depositata il 12 marzo 2014, con cui è stata rigettata l’impugnazione proposta dall’attuale ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Perugia del 16 dicembre 2009 che aveva condannato l’ANAS S.p.a. al risarcimento dei danni subiti da S.E. a seguito del sinistro avvenuto in data 11 novembre 2003 allorchè questi, mentre era alla guida di una moto BMW R 1200C, era caduto per la presenza, sull’asfalto della strada statale 3 bis, di una macchia di olio in corrispondenza di una curva.

S.E. ha resistito con controricorso.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. del relatore, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. – Sull’onere della prova incombente sul danneggiato”, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 2051 cod. civ. sotto due profili, in quanto: a) non avrebbe tenuto conto del mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sul danneggiato e b) avrebbe escluso che la chiazza di combustibile presente sulla sede stradale potesse configurarsi come caso fortuito, “in palese contrasto con il più recente e consolidato orientamento” della giurisprudenza di legittimità.

Quanto al primo profilo, sostiene l’ANAS S.p.a. che S.E. non avrebbe fornito la prova della preesistenza della sostanza oleosa sulla sede stradale nè avrebbe dimostrato che la perdita del controllo del motoveicolo fosse imputabile alla presenza del combustibile sulla carreggiata. Deduce in particolare la ricorrente che, dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, si ricaverebbe che “l’unica sostanza di cui controparte abbia univocamente dimostrato la presenza sulla sede stradale sia quella fuoriuscita dal serbatoio del proprio motoveicolo”, avendo i militi riscontrato la rottura del serbatoio della moto e la presenza della sostanza oleosa in prossimità del mezzo incidentato e dato atto dell’impossibilità di riferire se l’olio rinvenuto fosse unicamente del mezzo incidentato o se fosse già presente sull’asfalto prima del sinistro, sicchè l’unico elemento addotto da S., e neppure indicato nella sentenza impugnata, sarebbe costituito dalla testimonianza resa dal teste P., amico dell’appellato, che precedeva quest’ultimo e che sarebbe inattendibile, avendo riferito di aver visto con lo specchietto retrovisore la moto di S. cadere, pur essendo il sinistro avvenuto in piena curva, il che gli avrebbe di per sè impedito di vedere con lo specchietto retrovisore quanto accadeva alle sue spalle. Inoltre, il fatto che il teste avesse percorso senza alcun infortunio prima di S. il tratto di strada in cui si verificò il sinistro dimostrerebbe, ad avviso della ricorrente, che sulla sede stradale non vi era alcuna situazione di pericolo.

Lamenta altresì l’ANAS S.p.a. che la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente la sua responsabilità per non aver essa dimostrato il caso fortuito, ovvero che l’evento dannoso non era tempestivamente evitabile o segnalabile, senza tener conto che l’onere di provare il nesso causale, incombente sul danneggiato, nella specie non sarebbe stato assolto.

Sostiene, infine, la ricorrente che, pur a voler ritenere la macchia di olio preesistente al verificarsi del sinistro in questione, la sua responsabilità avrebbe dovuto essere, in ogni caso, esclusa per la sussistenza, nella specie, del caso fortuito, non essendo pervenuta alcuna segnalazione della presenza della macchia d’olio prima della richiesta di intervento da parte dei Carabinieri.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e art. 116 c.p.c.” sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto “conferire valore di piena prova al verbale redatto dai Carabinieri intervenuti nel luogo del sinistro, e quindi valutare i fatti assumendo come vero che la chiazza del combustibile presente sul piano viabile era proveniente dal motoveicolo incidentato”.

4. I motivi proposti che, essendo strettamente connessi, ben possono essere unitariamente esaminati, vanno disattesi.

4.1. Va anzitutto osservato che la Corte di merito, nel ritenere infondate le doglianze dell’appellante, ha accertato che nel sinistro il motoveicolo condotto da S. subì la rottura del serbatoio del combustibile; che trattandosi nella specie di motocicletta di grossa dimensioni (motore da 1200 c.c.), essa era alimentata a benzina e non a miscela di olio e benzina; che nel preventivo di riparazione della stessa non era menzionato il serbatoio dell’olio e che i Carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo l’incidente, avevano dato atto nel verbale da loro redatto – sul punto ritenuto dalla Corte di appello fidefacente – che la strada “era completamente cosparsa d’olio”. La medesima Corte ha altresì ritenuto che il controllo avvenuto ore prima (circa 2 ore e trenta minuti prima) dell’incidente non prova che l’evento non fosse tempestivamente evitabile, da ciò non potendo dedursi che la perdita d’olio fosse avvenuta in un momento così ravvicinato all’incidente da impedire qualunque intervento dell’ente proprietario della strada.

4.2. Deve poi rilevarsi che, in sostanza, con le censure proposte, che peraltro difettano pure di specificità, con conseguente inammissibilità sotto tale profilo, non essendo stato riportato, nei mezzi in scrutinio, il tenore testuale, per la parte rilevante in questa sede, della deposizione del teste P. e del rapporto redatto dai Carabinieri, espressamente richiamati dalla ricorrente a fondamento delle doglianze proposte, l’ANAS S.p.a. tende ad una rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede.

Ed invero, con la proposizione del ricorso la ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito – si evidenzia che anche l’accertamento dell’esistenza (nella specie chiaramente seppure implicitamente ritenuto sussistente) o dell’esclusione del rapporto di causalità, si concreta in un giudizio di mero fatto – tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485).

4.3. Va inoltre rimarcato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. 12/04/2013, n. 8935; Cass. 12/03/2013, n. 6101).

4.4. Si osserva altresì che la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonchè, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. 19/06/2014, n. 13960).

4.5. Infine, si evidenzia che i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese de relato, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Cass. 25/06/2003, n. 10128; Cass. 7/11/2014, n. 23800).

4.6. Nella specie non sussiste alcuna violazione delle norme invocate dalla ricorrente, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati e ha, in particolare, correttamente valutato il rapporto dei Carabinieri in ossequio a quanto costantemente affermato dalla questa Corte al riguardo.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA