Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13107 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28824/2005 proposto da:

C.A. C.F. (OMISSIS), R.G. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 68, presso lo studio dell’avvocato GAGLIARDINI LIVIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PINZANI Rita;

– ricorrenti –

contro

T.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 128, presso lo studio

dell’avvocato PIRO Antonino, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUA ANTONELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 829/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 20.12.96 T.A., premesso di essere proprietario di un cespite immobiliare sito in (OMISSIS), confinante con gli immobili di proprietà dei coniugi C.A. e R.G., conveniva in giudizio questi ultimi formulando contro di loro varie domande ed in particolare chiedendo – per quanto ancora interessa in questa sede – di essere dichiarato proprietario per intervenuta usucapione di alcuni degli immobili occupati dai convenuti (un locale seminterrato, già adibito a stalla e legnaia con l’area antistante, un piccolo corpo di fabbrica, già utilizzato a cisterna), per cui instava per la condanna dei medesimi al rilascio degli indicati immobili, nonchè per la declaratoria che le aree di proprietà di esso attore poste in fregio al suo fabbricato e al locale, già adibito a stalla, (rivendicato in usucapione), non fossero gravate da alcuna servitù di passaggio a favore dei fondi dei convenuti medesimi.

Questi ultimi si costituivano in giudizio contestando le domande attrici e svolgendo in via riconvenzionale contro l’attore, altre domande tra cui quella relativa all’accertamento del loro diritto di passaggio sul fondo di proprietà del T..

Espletata l’istruttoria, tramite assunzione dei testi e svolgimento della C.T.U., il tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2262/01, accoglieva le domande del T., ritenendo provato il suo possesso ad usucapionem, rigettando per contro le istanze formulate dai convenuti con specifico riferimento alla loro domanda di confessoria servitutis a favore del loro fondi, considerandola rinunciata perchè non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.

Avverso la predetta decisione proponevano appello i coniugi C. – R., contestando la domanda di usucapione, atteso che il T. vi aveva rinunziato, per cui chiedevano che fosse accertato l’inesistenza dell’usucapione stessa in favore dell’appellato, ed inoltre che fosse affermata la servitù di passaggio a favore dei loro immobili ed a carico dell’immobile dell’attore; instavano a tal fine per il rinnovo della C.T.U..

Si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto dell’impugnazione e proponendo appello incidentale.

L’adita Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 829/04 depos. in data 22.10.2004, rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile quello l’incidentale, confermando quindi l’impugnata sentenza, operata la rivalutazione all’attualità del credito da risarcimento danno in favore dell’appellato. Secondo la corte era inammissibile l’eccezione di intervenuta rinuncia all’usucapione da parte del T. in quanto in precedenza mai formulata ed era inammissibile per genericità la censura avverso l’accertamento dell’usucapione. Precisava altresì che la domanda di rigetto della negatoria servitutis non comportava necessariamente quella di accertamento della servitù stessa la quale peraltro oltre che rinunciata era anche infondata nel merito, nè al riguardo poteva essere disposta una c.t.u. esplorativa, come sollecitata dagli appellanti.

Avverso la predetta sentenza i coniugi C. – R. propongono ricorso per cassazione fondato su 5 mezzi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; l’intimato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., e segg., artt. 1165, 2937 e 2697 c.c.; degli artt. 112, 183 e 345 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione sull’inammissibilità del secondo motivo d’appello.

Secondo gli esponenti la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto l’insussistenza della novità dell’argomento e della domanda relativa alla dedotta rinuncia all’usucapione, atteso che tale questione era stata fatta valere già nella comparsa conclusionale di 1 grado e che non si trattava comunque di un eccezione in senso proprio, ma di una mera difesa o, in subordine, di un’eccezione in senso lato.

La doglianza non ha pregio.

La questione in parola costituisce indubbiamente un’eccezione nuova (essendo stata sollevata solo nel giudizio d’appello tra l’altro l’esponente confonde la comparsa conclusionale di 1^ grado, con quella di 2^ grado) e si tratta in ogni caso di un’eccezione in senso proprio (cioè rilevabile soltanto ad istanza di parte), come tale ricadente nell’ambito del regime di cui all’art. 345 c.p.c., comma 2.

Invero la rinuncia all’usucapione maturata, desunta dall’applicazione alla prescrizione acquisitiva, ai sensi dell’art. 1165 c.c., delle norme dettate in materia di prescrizione estintiva, in quanto applicabili, trova la sua disciplina negli artt. 2937 e 2938 c.c.. Il primo attribuisce alla rinuncia carattere negoziale (in quanto può essere fatta solo dal titolare del diritto) ed il secondo, nello stabilire che l’usucapione non è rilevabile d’ufficio, operando essa ope exceptionis, impone che anche la rinuncia non può essere rilevata d’ufficio e al pari dell’eccezione di usucapione, costituisce un’eccezione in senso proprio della parte che voglia opporre alla tutela giuridica concessa al possesso ininterrotto, protratto per il periodo di tempo previsto dalla legge, la rinuncia ad essa manifestata dal titolare del relativo diritto.

Passando all’esame del 2^ motivo, con esso gli esponenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., e segg., art. 2697 c.c., nonchè gli artt. 112 e 342 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione con riferimento alla mancata specificità del censura del capo della sentenza appellata che ha riconosciuto il legittimo fondamento dell’usucapione. A loro avviso invece tale censura era stata fatta con l’atto d’appello che tendeva a contestare proprio che l’usucapione fosse maturata sulla base delle prove acquisite.

La censura è infondata.

La sentenza ha dichiarato inammissibile il motivo per genericità della doglianza e una siffatta affermazione non è stata contestata con l’indicazione di specifiche censure al merito della sentenza di primo grado. La corte distrettuale ha al riguardo puntualmente sottolineato come “l’appellante non (aveva) svolto censure contro la motivazione dei primo giudice nella parte in cui, esaminate le testimonianze raccolte, ha ravvisato il legittimo fondamento della domanda di usucapione da parte del T.”.

Con il 3^ mezzo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c., nonchè gli artt. 116, 184, 244, 245 e 252 c.p.c. – oltre al vizio di motivazione sull’ammissibilità delle istanze istruttorie di controparte. Gli esponenti deducono alcune questioni attinenti i mezzi di prova dedotti dal T., che tuttavia sono inammissibili in questa sede per non essere state sollevate nè in primo grado, nè in grado d’ appello, così come sono inammissibili le censure che in definitiva si traducono in una valutazione delle prove, involgendo quindi questioni di merito. D’altra parte le suddette doglianze sono inammissibili anche sotto diverso profilo, in relazione all’affermazione della sentenza impugnata che sul punto dell’usucapione aveva ritenuto – come si è visto sopra – l’appello inammissibile per genericità, in quanto nessuna specifica censura era stata formulata avverso la valutazione delle prove operata dal 1^ giudice.

Con il 4^ mezzo, si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c., nonchè l’art. 116 c.p.c. – nonchè vizio di motivazione sui provvedimenti istruttori e sulla valutazione delle prove (“onere della prova della domanda, di accertamento o negatoria servitutis: mancato accertamento, rigetto CTU diretta a tale accertamento, prova a carico dell’attore: non assolta”).

I ricorrenti lamentano che non era stata ammessa la rinnovazione della c.t.u. atteso che quella espletata in primo grado non aveva dato sufficienti e chiare risposte. Precisano che “…in sede di gravame gli appellanti contestavano l’exitus sul punto, in particolare evidenziando come – al di là della denuncia all’accertamento positivo – la domanda di rigetto era comunque rivolta a paralizzare l’accertamento negativo; accertamento che era assolutamente mancato in sede istruttoria, dal momento che la CTU sul punto neppure aveva ottemperato al quesito. Chiedeva quindi se del caso, l’integrazione della CTU e l’accertamento suddetto e comunque il rigetto delle avverse pretese”.

Peraltro sul punto essi sostengono ancora che la corte distrettuale aveva applicato in modo non corretto gli ordinari principi sull’onere della prova e sottolineano che “in tema d’accertamento – per quanto negativo – ogni onere della prova positiva su tale accertamento (negativo) spetta pur sempre a chi detto accertamento invoca, il che non (era) avvenuto, nè (risultava) sul punto idoneo riscontro”.

La doglianza non ha pregio.

La corte distrettuale ha puntualmente osservato in proposito che …

“imputare al C.T.U. omissioni in tema di accertamento dell’esatto stato di fatto e di diritto dei luoghi secondo i rispettivi titoli di proprietà, è del tutto fuorviante, poichè è preciso onere probatorio della parte interessata produrre ed illustrare il titolo dal quale vuole desumere il diritto reclamato, mentre la consulenza tecnica d’ufficio ha in questa materia solo il compito, esclusivamente ausiliario del giudice, di descrivere compiutamente ed obiettivamente la situazione degli immobili”.

Si osserva ancora, circa l’altra questione, che secondo la Corte regolatrice, in tema di “actio negatoria servitutis”, poichè la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l’onere di fornire, come nell’azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà – neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall’altra parte – essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido di proprietà. Al convenuto incombe, invece, l’onere di provare l’esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l’attività lamentata come lesiva dall’attore” (Cass. n. 10149 del 26/05/2004; Cass. n. 4120 del 22/03/2001).

Passando infine all’esame del 5^ motivo, con esso i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè gli artt. 99 e 112 c.p.c. e art. 163 c.p.c., n. 3 – oltre al vizio di motivazione (“mancata identificazione dell’oggetto delle avverse domanda ed individuazione dei cespiti de quibus…..sia sulla pretesa usucaptiva che su quella negatoria servitutis “…..).

La censura è inammissibile in quanto introduce una questione nuova, che non risulta in precedenza proposte.

In conclusione i riscorso in esame dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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