Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13106 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 28/05/2010), n.13106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Lis s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, viale G. Cesare 14, presso l’avv. Grossi Dante,

che con gli avv. Dario Casalini e Francesco Pollini la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Amministrazione Provinciale di Vercelli in persona del Presidente,

elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino 45, presso l’avv.

Marzano Arturo, che con l’avv. Giardini Umberto la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1176 del

26.7.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

4.5.2010 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Pollini per la ricorrente e M.S. Marzano con delega

per l’Amministrazione Provinciale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26.7.2004 la Corte di Appello di Torino confermava la decisione di primo grado con la quale il Tribunale di Vercelli aveva rigettato la domanda di condanna della Provincia di Vercelli al pagamento delle somme iscritte a riserva per oltre L. 600.000.000 (danni per sospensioni e ritardi), domanda formulata dalla Lis s.r.l., in relazione ad un appalto concluso per la costruzione di un raccordo stradale.

La Provincia, costituitasi, aveva eccepito la decadenza dell’attrice per intempestiva proposizione delle riserve, eccezione che il tribunale aveva ritenuto fondata, rilevando la tardività dell’iscrizione delle riserve e la non configurabilità di una rinuncia tacita dell’Amministrazione a far valere l’intervenuta decadenza (anche ove ritenuta possibile per la P.A.), non essendo rilevabile volontà univoca in tal senso.

La Corte di Appello di Torino poi, adita dalla Lis, sulle questioni sollevate in sede di impugnazione rilevava l’applicabilità al caso di specie della clausola di decadenza contenuta nel capitolato generale di appalto, in quanto richiamata nel capitolato speciale;

l’impossibilità di desumere una rinuncia a far valere la decadenza dall’accettazione parziale di una riserva; l’assorbimento della questione relativa alla disponibilità del diritto di far valere la decadenza dalle riserve da parte della Pubblica Amministrazione appaltante.

Avverso la decisione la Lis proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi poi successivamente illustrati da memoria, cui resisteva la Provincia di Vercelli con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 4.5.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva, per quanto riguarda quello principale, che con i motivi di impugnazione la Lis ha rispettivamente denunciato: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, con riferimento all’omessa considerazione degli effetti derivanti dal riconoscimento parziale (L. 56.000.000 per maggiori oneri di custodia del cantiere) di quanto richiesto con la seconda riserva (maggiori oneri derivanti da difficoltà di esecuzione), sull’intero importo in essa indicato;

2) violazione degli artt. 1326, 1372, 2937, 2966, 2968 c.c. e vizio di motivazione, in quanto la prima e la seconda riserva erano state iscritte per uno stesso fatto illecito, la domanda di risarcimento sarebbe stata dunque unica e la rinuncia alla decadenza avrebbe pertanto potuto “essere solo totale”;

3) violazione degli artt. 2937, 2966, 2968, 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, poichè la Corte di appello aveva ritenuto che la rinuncia alla decadenza poteva essere desunta soltanto con la prova dell'”elemento volitivo”, mentre invece, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, si sarebbe dovuto tener conto soltanto di “comportamenti aventi significato oggettivamente abdicativo”;

4) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe trascurato il significato oggettivamente abdicativo della decadenza, per di più manifestato dalla Giunta ” vista la relazione riservata dei collaudatori “, e pertanto nella consapevolezza della tardività delle riserve.

Con il ricorso incidentale condizionato, poi, la Provincia ha denunciato violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324, 329 c.p.c., in quanto l’accertamento della tardività della iscrizione delle riserve compiuto dal giudice di primo grado non sarebbe stato impugnato, sarebbe quindi passato in giudicato e a torto la Corte di Appello avrebbe disatteso la relativa eccezione in sede di gravame.

Le censure prospettate con il ricorso principale sono infondate, circostanza da cui discende il rigetto della detta impugnazione con assorbimento di quella incidentale, in quanto condizionata.

Ed infatti, per quanto riguarda il primo motivo si rileva che la doglianza è essenzialmente incentrata sull’omessa considerazione degli effetti riconducibili all’intervenuta rinuncia a far valere la decadenza, in relazione a parte della seconda riserva.

Più precisamente tale parziale rinuncia aveva comportato un accoglimento in pari misura della stessa riserva e la Corte territoriale non avrebbe verificato se tale rinunzia parziale non dovesse essere implicitamente estesa a tutta la riserva.

Osserva il Collegio che il rilievo è carente sul piano dell’autosufficienza, non essendo indicate le ulteriori voci di credito elencate con la riserva e le ragioni del preteso collegamento fra le stesse esistenti, ed è comunque infondato nel merito, avendo la Corte di appello motivato la propria decisione sul punto e non essendo stati dedotti elementi dai quali poter desumere la necessità di ulteriore specifica indagine nel senso prospettato.

Con il secondo motivo la ricorrente ha praticamente lamentato che la Corte di appello non abbia percepito l’effetto di trascinamento riconducibile alla rinuncia a far valere la decadenza per parte del credito rappresentato con la seconda riserva. Trattandosi invero di un fatto illecito unitario, la rinuncia avrebbe avuto effetto espansivo anche per le altre voci richieste con la seconda riserva, nonchè per quelle denunciate con la prima.

Anche per tale secondo motivo valgono le medesime considerazioni svolte relativamente al primo, sia sul piano dell’ammissibilità che del merito, rispetto al quale è in ogni modo utile precisare come, mancando sostanzialmente la denuncia di vizi di violazione di legge o di motivazione, la censura attenga sostanzialmente al non condiviso ma non specificamente contestato giudizio, secondo cui la rinuncia a far valere la decadenza sarebbe limitata soltanto a parte del credito preteso.

Anche le ragioni poste a base del terzo motivo non sono condivisibili. In proposito è invero sufficiente evidenziare che sono insussistenti i vizi denunciati, poichè la Corte di appello si è sostanzialmente e correttamente limitata a precisare che ai fini dell’accertamento della rinuncia occorre valutare se il fatto oggettivo posto a base del giudizio sia univocamente espressione di volontà in tal senso del soggetto, univocità nella specie non ravvisata dal giudice del merito.

Resta infine il quarto motivo di ricorso, che risulta analogamente infondato poichè il fatto che la Giunta Provinciale, pur sapendo della intervenuta decadenza dalle riserve, avesse rinunciato a farla valere per una parte di esse non comporta in alcun modo che il riconoscimento parziale debba necessariamente estendersi anche alle altre riserve.

Conclusivamente il ricorso principale va rigettato, con condanna del detto ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale restando assorbito l’incidentale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 8.200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA