Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13106 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13106 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

re- rinuncia al primo mandato- prova espletamento

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 9720/10 proposto da:

Avv Luigi DE SISTO

DSS LGU 47A02 H202S)

rappresentato e difeso da se stesso, con studio in Roma, via Panaro n.14
-Ricorrente –

Contro
– Gaetano MINUTILLI ( cf.: MNT GTN 45M31 F-1501D);
– Valeria MINUTILLI ( c.f.: MNT VLR 79D62 H501V)
parti rappresentate e difese dall’avv. Cesare Fucci; con domicilio eletto presso il di lui
studio in Roma, via Augusto Bevignani n.9, giusta procura a margine del controricorso.
– Controricorrenti

contro la sentenza n. 861/09 della Corte di Appello di Roma, pubblicata il 24
febbraio 2009; non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19 maggio 2015 dal

/~/~41/-

Data pubblicazione: 24/06/2015

Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. De Sisto, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;
Udito l’avv. C3esare Fucci,per i controricorrenti, che ha insistito per il rigetto del
ricorso;

Lucio Capasso , che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per raccoglimento del
secondo, per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato Luigi De Sisto, premesso di aver svolto un incarico stragiudiziale in fa-

vore di Gaetano Minutilli, che glielo aveva conferito in nome proprio e della figlia allora
minore Valeria; rilevato: che aveva dovuto rinunciare a proseguire nella prestazione
d’opera professionale, pur dopo aver compiuto delle attività preparatorie
all’apprestamento di una citazione per i danni subiti da detta minore a seguito di incidente stradale c dopo aver redatto la citazione in giudizio che Gaetano Miniatilli non aveva inteso sottoscrivere; rilevato altresì che Valeria Minuta , raggiunta la maggiore età,
gli aveva conferito autonomo incarico che aveva determinato l’inizio di un procedimento al quale aveva partecipato a sei udienze; che era receduto anche da tale incarico per il
dimostrato disinteresse della cliente, evocò i predetti Minutilli innanzi al Tribunale di
Roma e chiese che gli venissero liquidati separati compensi per l’opera svolta. Gaetano
Minutilli si costituì negando di aver mai conferito incarico in proprio ; la figlia Valeria
concluse per la infondatezza delle domande.
2 — Il Tribunale di Roma rigettò le richieste di condanna nei confronti di Gaetano Minutilli e condannò la figlia di costui al pagamento di euro 1073,00 oltre interessi dalla
domanda; compensò le spese tra costei ed il De Sisto e pose a carico di quest’ultimo
quelle attinenti a Gaetano Minutilli.
3 — La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 24 febbraio 2009, respinse
il gravame del De Sisto in relazione alla ribadita domanda di liquidazione nei confronti

-2

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

di Gaetano Minutilli – giudicando che dalla corrispondenza intercorsa tra l’appellante ed
il predetto non sarebbe emerso il conferimento dell’incarico in proprio- e rilevò che sarebbe stata irrilevante la redazione dell’atto di citazione in cui si facevano valere diritti
risarcitori propri del genitore, in quanto non sottoscritto dal predetto; quanto poi alla

superiori a quelli riconosciuti in prime cure ( condannando la predetta alla corresponsione di curo 1961,00 oltre interessi ed accessori di legge), negando peraltro che fosse
stata fornita rituale prova della partecipazione del legale a tutte e sei le udienze precedenti la rinuncia al mandato, rilevando, sul punto, la inammissibilità della produzione di
alcuni verbali di quel giudizio , posti a corredo dell’atto di appello.

4 – Per la cassazione di tale decisione l’avv. De Sisto ha proposto ricorso, affidandolo a
due motivi, illustrati da successiva memoria: i Minutilli hanno risposto con controricorSO.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli
artt. 2697; 2702; 2712 cod. civ. in relazione all’art. 116 cpc nonché un vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte romana nel non verificare la efficacia probatoria
della documentazione posta a corredo della citazione prima di concludere per l’assenza
del conferimento dell’incarico in proprio.

I.a — Il motivo presenta dei profili di inammissibilità ed è complessivamente infondato.
Ia.1 — Quanto ai primi il mezzo si appunta su un’erronea valutazione della valenza dimostrativa della documentazione prodotta e quindi conduce in via primaria all’esistenza
di un vizio di motivazione ma, come proposto, non è idoneo a far valere la presenza di
uno dei tre profili contemplati nella formulazione dell’art. 360, I comma n.5 cpc, anteriore alla riforma di cui al decreto legge n. 83/2012, stante la presenza di
un’argomentata esposizione delle ragioni del convincimento espressa nella gravata decisione.

3

posizione di Valeria Minutilli accolse in parte la richiesta di liquidazione di compensi

I.a.2 — Circa la congruenza della motivazione in sé giova osservare che, pur se fosse stato dimostrato che Gaetano Minucilli avesse formalmente speso (anche) il proprio nome nel conferimento dell’incarico, tuttavia ciò non avrebbe provato l’espletamento di
autonoma attività defensionale che l’avv. De Sisto vorrebbe che gli fosse remunerata:

anche per l’opera stragiudiziale prestata quando la stessa era minorenne, la richiesta avanzata dal difensore avrebbe dovuto specificare e documentare la riferibilità di altre attività defensionali stragiudiziali, relative al solo Gaetano Minutilli, espletate in epoca anteriore alla (prima)rinuncia al mandato: a riprova del fatto sta la constatazione che, pur
evidenziando il ricorrente che Gaetano Minutilli avrebbe con ciò fatto valere il diritto al
rimborso delle spese sostenute in proprio per le cure della figlia e per danni da lui stesso
subiti a seguito del sinistro stradale, nessuna documentazione diretta alla quantificazione
ed alla richiesta di tale “voce” è stata richiamata in ricorso, idonea a dimostrare
l’espletamento di tale autonomo incarico: irrilevante è la condotta tenuta dal Minutilli allorchè rilasciò, senza sollevare contestazioni, ricevuta della documentazione formatasi
nella prima fase dell’incarico, tra cui sarebbe stata compresa una bozza di citazione approntata dal ricorrente, in cui il Minuta figurava agente anche in proprio, atteso che la
“mancata contestazione” di detta bozza era priva di valore significativo dell’esistenza di
un incarico per la liquidazione dei danni afferenti al Minutilli e non alla figlia, in quanto
la ricevuta documentava ( ed era diretta a provare) non già l’effettività di un incarico
bensì la corrispondenza degli atti riconsegnati a quelli illustrati nella nota di trasmissione; nessun rilievo confessori° dell’incarico conferito in proprio può altresì trarsi dalla
disponibilità del Minutilli a liquidare il dovuto al professionista, stante il fatto che il
compenso andava in ogni caso corrisposto, sia che fosse riferito all’attività in favore della sola figlia sia che fosse indirizzato anche a compensare un’attività professionale svolta, in ipotesi, anche in favore del Minutilli in proprio.

– 4 –

dal momento infatti che sono stati riconosciuti a carico della figlia del cliente compensi

II — Con il secondo motivo — relativo alla posizione di Valeria Minutilli- viene denunciata la violazione dell’art. 345 cpc nonché l’omesso esame di un punto decisivo della
controversia, là dove la Corte del merito ritenne tardivamente prodotti i verbali del giudizio presupposto dai quali sarebbe emersa la partecipazione del ricorrente ad un nume-

di nuove prove in appello si applicherebbe solo alle prove costituende; sostiene altresì
che sarebbe stato impedito dall’acquisire quei verbali per il rifiuto del giudice istruttore
di concedere termine per il deposito di documenti a’ sensi dell’art. 184 cpc, così determinando l’insorgenza della impossibilità di previa produzione, costituente eccezione
del divieto di nuovi depositi documentali in appello.

II.a — Il motivo è infondato: a – perché la differenza tra prove precostituite e prove costituende è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’applicazione solo alle seconde del divieto
di cui all’art. 345 cpc dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8203/2005;

b) perché l’eventuale lesione del diritto di difesa determinata dalla mancata concessione
del termine di cui all’art. 184 cpc non appare aver formato oggetto di appello ( circostanza questa di risolutiva importanza tanto più se fosse riscontrato quanto dedotto a
fol 19 del controricorso, secondo cui il Tribunale avrebbe motivato espressamente in
ordine alla mancata concessione del predetto termine, assumendo che l’avv. De Sisto
non aviebbe chiesto in precedenza la concessione dei termini di cui all’art. 183, comma
quinto, cpc); e) perché non è spiegato, in ricorso, per quale ragione vi sarebbe stata una
intenzionale ( perché riferentisi ad attività già prestate) produzione parziale dei documenti attinenti il giudizio presupposto; d) perché in ogni caso non è stata fatta valere la
violazione dell’art. 345 cpc sotto il profilo della indispensabilità della documentazione
(del resto neppure predicabile in astratto, perché il concetto afferisce al valore dimostrativo della documentazione in sé e non già al rilievo — qui messo in evidenza- della non
frazionabilità della sua produzione nei vari gradi di giudizio)

ro maggiore di udienze rispett9 a quelle riconosciutegli: assume il De Sisto che il divieto

IL b — lnconferente è poi la dedotta presunzione di veridicità delle voci di parcella in
quanto la presente causa è sorta, per quanto riguarda la rappresentata Valeria Minucilli,
proprio a contestazione di detta presunzione.
III — Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto indicato in

P. Q . M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi curo 2.700,00 di cui 200,00 per csborsi.
Così deciso in Roma il 19 maggio 2015, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile
della Corte di Cassazione.

dispositivo.

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