Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13106 del 24/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 05/10/2016, dep.24/05/2017), n. 13106
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4311/2015 proposto da:
COMUNE CAMOGLI, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica,
elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che lo rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato DANIELE CRANARA, giusta
procura speciale rilasciata a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.M., S.F., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CONTE ROSSO 5, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE VITALE
che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato GIOVANNI BATTISTA GIUDICE, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1350/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
emessa il 06/08/2014 e depositata il 29/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
udito l’Avvocato Daniele Granara (delega Avvocato Francesco Granara),
per il ricorrente, che si riporta agli atti;
udito l’Avvocato Salvatore Vitale, che si riporta agli atti e
deposita relata di notifica telematica ai sensi della L. n. 53 del
1994, art. 3 bis, della rinuncia al ricorso e l’accettazione della
stessa.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Comune di Camogli proponeva impugnazione nei confronti di A.M. e S.F., dinanzi alla Corte di appello di Genova, avverso la sentenza Tribunale di Genova, che aveva dichiarato l’immobile sito in (OMISSIS) era di proprietà degli appellati per intervenuta usucapione ultraventennale, gravame che veniva rigettato.
Con ricorso, notificato il 5 febbraio 2015, il medesimo Comune ha domandato la cassazione della sentenza d’appello, articolando quattro motivi.
L’ A. ed il S. hanno resistito con controricorso.
In data 25 marzo 2016 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso nel quale si afferma che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo per cui era venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso, con annuncio di accettazione, da parte dei controricorrenti, della rinuncia, notificata a mezzo PEC, in data 2.3.2016, all’Avv.to Giovannibattista Giudice.
Nonostante la dichiarazione del ricorrente, gli intimati non manifestavano alcuna adesione.
Di conseguenza il giudice relatore, poichè a mente dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia doveva farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se munito di mandato speciale a tale effetto e notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi avrebbero potuto apporre il visto, riteneva che non essendo state rispettate le prescrizioni della menzionata norma, non potesse addivenirsi alla dichiarazione di estinzione del processo, potendosi tuttavia pervenire alla dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Fissata adunanza camerale al 5 ottobre 2016, comparivano tutte le parti ed i resistenti depositavano accettazione alla rinuncia.
L’atto di rinuncia al ricorso, con la correlata accettazione dei controricorrenti, seppure depositata nel corso dell’adunanza, soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo.
L’adesione manifesta alla rinuncia al ricorso da parte degli A. – S. consente di non adottare alcuna pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 2, il 5 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017