Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13106 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27501/2005 proposto da:

B.W. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato

SALVATORE FEDERICA, rappresentato e difeso dall’avvocato LEGNINI

Giovanni;

– ricorrente –

contro

ARA MARMI DI DI PASQUALE A & C SNC IN PERSONA DEL

LEGALE

RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 46/2005 del GIUDICE DI PACE di PIANELLA,

depositata il 30/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Pianella ha respinto l’opposizione proposta da B.W. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 107 del 2003, emesso nei suoi confronti ed avente per oggetto il pagamento di 625,20 Euro alla s.n.c. A.R.A. Marmi, come corrispettivo della fornitura di materiali edili.

B.W. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. La s.n.c. A.R.A. Marmi non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso B.W., denunciando “erronea e falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c., art. 634 c.p.c., e segg. – difetto di motivazione su un punto essenziale della controversia”, sostiene che i documenti prodotti in sede monitoria dalla s.n.c. A.R.A. Marmi non costituivano prove idonee a consentire l’emissione del decreto ingiuntivo in questione.

La censura è inconferente, poichè il giudizio di opposizione promosso ai sensi dell’art. 645 c.p.c., concerne la fondatezza nel merito della pretesa avanzata da chi si afferma creditore, da valutare indipendentemente dall’eventuale insussistenza delle condizioni che legittimano l’adozione del procedimento di ingiunzione (Cass. 10 marzo 2009 n. 5754): insussistenza che può semmai influire soltanto sul regolamento delle spese (Cass. 8 gennaio 2010 n. 75), in ordine al quale tuttavia il ricorrente non ha sollevato contestazioni.

Con il secondo motivo di impugnazione B.W., dolendosi di “violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c.”, lamenta che il Giudice di pace ha basato la propria decisione anche sulla deposizione resa da B.C., il quale versava in situazione di incapacità a testimoniale, essendo portatore di un interesse che avrebbe legittimato la sua partecipazione al giudizio, poichè aveva acquistato – a suo dire per conto di B. W. – il materiale di cui la s.n.c. A.R.A. Marmi reclamava il pagamento.

Neppure questa censura può essere accolta, a causa del difetto di “autosufficienza” da cui è inficiata la sua formulazione, non avendo il ricorrente precisato – come era suo onere: Cass. 19 marzo 2004 n. 5550 – se l’eccezione di cui si tratta fosse stata tempestivamente proposta nel giudizio a quo, in quale occasione e in che termini.

Con il terzo motivo di ricorso si afferma che la sentenza impugnata è affetta da “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. – omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”, per avere il Giudice di pace erroneamente e ingiustificatamente ritenuto che la s.n.c. A.R.A. Marmi avesse adeguatamente provato la sussistenza del suo vantato credito.

Anche questa doglianza va disattesa, poichè esorbita dai limiti del sindacato di legittimità consentito sulle sentenza pronunciate dal giudice di pace secondo equità, che sono soggette a cassazione, per vizi della motivazione, soltanto ove questa manchi del tutto, o sia soltanto apparente, o risulti insanabilmente contraddittoria (Cass. 13 maggio 2010 n. 11638): vizi da cui la sentenza impugnata è del tutto esente, poichè vi sono state esposte in maniera esauriente e logicamente coerente le ragioni della decisione.

Il ricorso viene pertanto rigettato.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimata non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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