Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13106 del 14/05/2021
Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 14/05/2021), n.13106
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3403/2019 proposto da:
I.O., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
Massimo Gilardoni;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1438/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 19/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/10/2020 dal cons. Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. I.O., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3,4,5,6,7,14, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e agli artt. 2 e 3 CEDU, per avere la Corte di appello escluso la protezione sussidiaria nel silenzio assoluto sulla situazione del Pakistan (rectius Nigeria), nonché per aver omesso di considerare la situazione di vulnerabilità personale che discende dalla situazione nel paese di provenienza e di permanenza avuto riguardo alla Libia; 2) della violazione e/o falsa applicazione di legge al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per avere il Tribunale escluso la sussistenza in capo al richiedente di una condizione di vulnerabilità senza tuttavia procedere al giudizio di bilanciamento e senza in questo quadro considerare l’inserimento conseguito.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso é inammissibile poiché inteso a sindacare il giudizio di non credibilità espresso dal decidente dl grado in ordine ai fatti narrati dal richiedente.
La Corte d’Appello ha invero motivato l’assunto decisorio osservando che “la narrazione risulta poco credibile, contraddittoria e priva di ogni riscontro specie con riferimento al comportamento della polizia, che rifiuta di intervenire a fronte di due omicidi, ritenendo trattarsi di questione ereditaria”.
E’ noto al riguardo l’insegnamento preclusivo enunciato da questa Corte secondo cui “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto é censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).
Poiché nella specie la motivazione adottata dal decidente é congrua ed adeguata e non é fonte perciò di alcuna anomalia costituente violazione di legge costituzionalmente rilevante, il motivo si sottrae alla sviluppata censura.
3. Il secondo motivo di ricorso é inammissibile poiché le considerazioni che vi sono svolte, impregiudicata la loro pregnanza cassatoria, concernono la decisione di primo grado e non già quella qui oggetto di ricorso.
Ne discende perciò la premessa declaratoria posto che “con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado” (Cass., Sez. IV, 21/03/2014, n. 6733).
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021