Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13106 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13106 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 5842-2013 proposto da:
ARMATORE MICHELA RMTMHL61L06B4290, elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. CANNATA GIORGIO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 10/06/2014

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
– controricorrente avverso il decreto n. 831/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Giorgio Cannata che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2013 n. 05842 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

CALTANISSETTA del 4.10.2012, depositato il 03/11/2012;

R.g. 5842/2013
Rilevato in fatto
1. – La signora Michela Armatore ricorre sulla base di un unico, articolato motivo per la
cassazione del decreto della Corte d’appello di Caltanissetta, depositato in data 3
novembre 2012, con il quale è stato dichiarato improponibile il ricorso proposto dalla
stessa Armatore, ex art. 2 della legge n. 89 del 2001, in relazione alla irragionevole durata

16 giugno 1996, e dichiarato perento in data 25 marzo 2010 per mancata presentazione
della istanza di fissazione dell’udienza nel termine di sei mesi stabilito dalla normativa
vigente.
La decisione della Corte di merito è motivata ai sensi dell’art. 54 del d.l. n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle
modifiche di cui all’art. 3, comma 23, all.4 del D.lgs. n. 104 del 2010, con riferimento alla
mancata presentazione della istanza di prelievo.
2. — Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. — Nella imminenza della pubblica udienza la ricorrente ha depositato memoria
illustrativa.
Considerato in diritto
1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
2. — Con l’unico, articolato motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti
dell’Uomo, dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 133 del 2008, come modificato all’art. 3, comma 23, all.4, del D.lgs. n. 104
del 2010, dell’art. 11, primo comma, delle preleggi. Avrebbe errato la Corte di merito nel
dichiarare improponibile il ricorso, avente ad oggetto la equa riparazione per la
irragionevole durata di un processo amministrativo già definito all’epoca della entrata in
vigore del citato D.lgs. n. 104 del 2010.
3. — La censura merita accoglimento.
3.1. – Questa Corte ha statuito che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo – la
quale ha da tempo assunto la funzione di segnalare al giudice il permanente interesse
1

di un procedimento introdotto innanzi al TAR Sicilia- sezione di Palermo con ricorso del

della parte alla definizione del giudizio, sovente venuto meno per circostanze
sopravvenute alla sua instaurazione (quali atti di autotutela o sanatoria) o per
l’acquiescenza al provvedimento di concessione o di diniego della richiesta tutela
cautelare – rende improponibile la domanda di equa riparazione nella parte concernente
la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in
vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, il quale ha configurato la suddetta istanza di

13 aprile 2012, n. 5914; Sez. 6-1, 24 maggio 2012, n. 8266).
Si è altresì chiarito che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la
vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con
riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008 (Sez. 6-1, 4 marzo 2011, n. 5317).
A tale conclusione questa Corte è pervenuta, in mancanza di una disciplina transitoria o
di esplicite previsioni contrarie, in applicazione del principio tempus regit actum, e sulla
base del rilievo che, altrimenti opinando, l’introduzione del suddetto presupposto
processuale si risolverebbe in un mero espediente legislativo per cancellare la
responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo ed il corrispondente
diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto e garantito dall’art. 6, par. 1, della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla L. n. 89 del
2001, art. 2.
3.2. – Tale principio riguarda l’interpretazione del testo originario del D.L. n. 112 del
2008, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 133
del 2008 (applicabile, ratione temporis, nei giudizi che hanno dato luogo alle citate
pronunce di questa Corte), avente il seguente tenore: .
Successivamente il quadro normativo di riferimento è mutato, giacché l’art. 3, comma
23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n.
69, art. 44 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) – in
vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma
2

prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione (Sez. 6- 1,

2, le parole sono
sostituite dalle seguenti: .
3.3. – Il nuovo testo dell’art. 54, prevede, dunque, che .
Pertanto, con riferimento alle istanze di equa riparazione per processi amministrativi
pendenti alla data del 16 settembre 2010, il nuovo testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54,
comma 2, condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo, anche per il periodo
anteriore, alla presentazione, nell’ambito del giudizio presupposto, dell’istanza di
prelievo.
In sostanza – per effetto del nuovo testo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2,
conseguente alle modifiche apportate dal decreto legislativo recante l’approvazione del
codice del processo amministrativo, in vigore dal 16 settembre 2010 – per i processi
pendenti, a quella data, davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi
verificata la violazione del diritto alla ragionevole durata, la domanda di equa riparazione,
ai sensi della L. n. 89 del 2001, non è proponibile se, nel giudizio presupposto, non sia
stata presentata l’istanza di prelievo, senza che sia possibile operare una distinzione tra
porzioni di durata dell’unico processo amministrativo in ragione del momento di entrata
in vigore del testo originario del citato art. 54 o delle sue modifiche (v., in tal senso,
Cass., Sez. 6-2, 15 febbraio 2013, n. 3740).
3.4. — Nella specie, tuttavia, tale orientamento non trova applicazione, essendo stato il
giudizio amministrativo presupposto già definito alla data di entrata in vigore del
richiamato D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Pertanto, la Corte di merito avrebbe dovuto
verificare la sussistenza dei requisiti per la corresponsione dell’indennizzo ai sensi della
legge n. 89 del 2001 con riferimento al periodo intercorrente tra la data di inizio del
processo e la data del 25 giugno 2008.

3

stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 81, comma 2, del codice del processo

4. — Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il decreto impugnato deve essere
cassato e la causa va rinviata ad un altro giudice – che si individua nella Corte d’appello
di Caltanissetta in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione
delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la domanda di equa riparazione alla
luce dei rilievi svolti sub 3.
P.Q.M.

presente giudizio, alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta — II Sezione civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2013.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del

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