Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13105 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DORA 1, presso lo STUDIO CERULLI IRELLI –

LORIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCIARI MARIA LUISA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4095/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10.15.07.2002, il Tribunale di Viterbo dichiarava la separazione personale dei coniugi C.S., ricorrente, e A.F., sposatisi l’8.08.1998, addebitandola al marito.

Con sentenza del 23.06-28.09.2005, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’ A., escludeva l’addebito a lui della separazione, compensando le spese del grado.

La Corte riteneva:

– che la separazione era stata addebitata al marito sul presupposto che egli avesse allacciato una relazione extraconiugale;

– che con l’appello l’ A. aveva negato la suddetta circostanza, precisando che l’episodio riferito dai testi si era verificato dopo che la moglie si era allontanata dalla casa coniugale nonchè chiesto che la separazione fosse a lei addebitata perchè “scontrosa e noncurante”;

– che la C. aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado;

– che dalle deposizioni rese dai vari testi non emergeva con certezza che l’ A. avesse violato l’obbligo di fedeltà in epoca anteriore a quella in cui il matrimonio era già entrato in crisi;

– che gli atteggiamenti violenti dell’ A. in danno della moglie non avevano trovato un sufficiente riscontro probatorio;

– che l’ A. aveva fondato la richiesta di addebito alla moglie su doglianze generiche, comunque inerenti ad aspetti caratteriali della stessa, che egli avrebbe dovuto ben conoscere, dopo il lungo fidanzamento;

– che non fossero emersi adeguati motivi per addebitare la separazione al marito;

– che in conclusione doveva ritenersi che l’affectio coniugalis fosse venuta meno per motivi “legali ed economici”, come lumeggiato nelle deposizioni dei testi E. e A.B. e non per particolari violazioni dei doveri connessi al matrimonio da parte di uno dei coniugi.

Avverso questa sentenza,notificatale il 27.03.2006, la C. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 25.05.2006, fondato su un motivo. L’ A. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso la C. denunzia “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Si duole che la separazione non sia stata addebitata al marito, sostenendo che l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui non erano emersi adeguati motivi che giustificassero l’invocata statuizione, si fonda su motivazione viziata, affidata ad errate ed immotivate valutazioni delle risultanze probatorie, dal momento invece che dall’esito dell’istruttoria risultavano dimostrate sia le violenze fisiche e morali che il marito le aveva inferto che la violazione da parte dello stesso dell’obbligo di fedeltà e sia che questi contegni erano stati causa esclusiva della frattura coniugale.

In sintesi deduce che non si è considerato e, comunque, argomentato in ordine al fatto:

– che il sacerdote Don F.R. aveva confermato sia le violenze da lei subite sin dal viaggio di nozze e sia l’esistenza di una relazione extra coniugale;

– che le dichiarazioni dei testi C.M. (cognato dell’ A.F.), A.B. (padre dell’ A.F.) e M.R. (amico dei coniugi) erano state reticenti;

– che M.R. aveva reso dichiarazioni contraddittorie e solo dopo essere stato sollecitato aveva affermato che in effetti nel dicembre del 1999 aveva accompagnato a casa la ragazza con cui l’ A.F. era stato visto uscire abbracciato, da un albergo;

– che il medesimo teste M.R. aveva riferito non solo dei dissapori coniugali e della richiesta da lei espressa, di aiuto per superarli, ma anche che ella gli aveva detto che aveva paura di rientrare in casa;

– che C.M. aveva riferito sugli atteggiamenti violenti ed arroganti del marito;

– che anche dal tenore della deposizione di A.B. si poteva desumere la conferma che ella si era allontanata da casa a causa dell’atteggiamento violento di suo figlio;

– che don A.D., parroco di (OMISSIS), con nota del 21.07.1999, aveva informato il Vescovo di Civita Castellana che la medesima era stata selvaggiamente cacciata dalla casa coniugale, che le iniziative assunte per ricomporre l’unione erano state vane a causa della persistente opposizione del marito e che correva voce dell’esistenza di un’altra donna, di cui si faceva anche il nome.

Il motivo è fondato in riferimento alla denunciata insufficienza della motivazione.

In rapporto anche ai dati istruttori richiamati dalla ricorrente ed in precedenza esposti, le argomentazioni esposte dalla Corte di appello appaiono, infatti, eccessivamente sintetiche e superficiali, mute anche in ordine ad una valutazione complessiva delle varie risultanze ed alle ragioni e modalità di allontanamento della C. dalla casa coniugale, come tali inadeguate a sostenere l’avversata conclusione ed a giustificare la riforma in punto di addebito, della sentenza di primo grado.

Conclusivamente, il ricorso della C. va accolto, con conseguente cassazione della impugnata sentenza, e rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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