Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13105 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13105 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 28706-2010 proposto da:
WILD FRANZ WLDFNZ31D21H152U, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALEXANDER KRITZINGER;
– ricorrente contro

GALLANA

ANICETO

GLLNCT34H16L937H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA n. 4,
presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA MARUCCHI
(Studio Perno & Cremonese I Radice & Cereda), che lo

Data pubblicazione: 24/06/2015

rappresenta e difende;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2010 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO – SEZ. DIST. di BOLZANO, depositata il
12/07/2010;

udienza del 14/05/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato ANDREA REGGIO D’ACI, con delega
dell’Avvocato ANDREA MANZI difensore del ricorrente,
che ha chiesto l’accoglimento degli atti depositati;
udito l’Avvocato GIAN LUCA MARUCCHI, difensore del
resistente, che ha chiesto di riportarsi agli atti
depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’improcedilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

,

Wild- Gallana
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Il Tribunale di Bolzano — sede distaccata di Bressanone, con sentenza n.
53/2008 del 24.6.2008, decidendo sui tre procedimenti connessi di cui ai nn.

una servitù di passaggio a piedi e con macchine agricole ai sensi dell’art. 1052
c.c. in favore delle p.f. 247 248 C.C. Tunes di proprietà del Gallana ed a carico
delle p.f. 196/1, 200 e 201 di proprietà del Wild sulla traccia di un sentiero già
esistente conformemente alla planimetria allegata alla relazione del CTU dr.
Melchiori; concedeva un’indennità in favore del Wild ai sensi dell’art. 1053 c.c.
di lire 1.500.000 e regolava variamente le spese processuali_
:

Avverso la sentenza formulava appello Franz Wild con atto del 22.9.2008 e ne
chiedeva la riforma, con il rigetto delle domande avversarie circa la
costituzione di un passaggio coattivo. A suo avviso il giudicante aveva, in
violazione dell’art. 112 c.p.c. deciso oltre le conclusioni del Gallana,
costituendo in favore del suo fondo un diritto di passaggio pedonale mai
richiesto ed aveva costituito la servitù ai sensi dell’ art. 1052 c.c. laddove il
Gallana aveva fatto riferimento solo all’art. 1051 c.c. ( fondo intercluso) . Nel
merito contestava la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 1052 c.c. in
quanto la p.f. 249/1 del Gallana era corredata da un sufficiente accesso alla
strada pubblica.

Corte Suprema di Cassazione — II

v. – est. dr. G. A. Bursese-

3

9192/98, 419/04 e 211/05 pendenti tra Aniceto Gallana e Wild Franz, costituiva

Si costituiva il Gallana che resisteva al gravame chiedendone il rigetto; quindi,
l’adita Corte d’Appello di Trento — sezione distaccata di Bolzano, con sentenza
n. 88/2010 depositata in data 12 luglio 2010, in parziale riforma della decisione
impugnata, limitava il diritto di passaggio coattivo al solo passaggio con mezzi,

decisione ultra patita da parte del primo giudice poteva ritenersi fondata solo
con riferimento alla costituzione della servitù di passaggio a piedi sui fondi
dell’appellato, mai richiesta dal Gallana. La stessa eccezione però non
appariva fondata con riferimento alla costituzione della servitù ex art. 1052 c.c.
( fondo non intercluso) in quanto una domanda in tal senso era stata formulata
dal Gallana avendo egli allegato fatti che consentivano l’applicazione di tale
norma, di cui ricorrevano i presupposti di fatto, atteso che il preesistente
viottolo era inidoneo al collegamento con la pubblica strada.
6- Per la cassazione di tale sentenza ricorre Franz Wild

sulla base di 4

mezzi, illustrate da memorie; resiste con controricorso il Gallana.
MOTIVI DELLE DECISIONE
In via preliminare rileva il Collegio che — come evidenziato dal P.G. – risulta dal
ricorso per cassazione formulato da Franz Wild che l’impugnata sentenza n.
n. 88/2010 depositata in data 12 luglio 2010, della Corte d’Appello di. Trent° —
sezione distaccata di Bolzano, è stata notificata al Gallana srl il 29 luglio 2009.
Ciò premesso, non risulta però l’avvenuto deposito anche della copia
autentica della sentenza con la relata di notifica unitamente al ricorso o

Corte Suprema di Cassazione—Il

eiv. – est. dr. G. A. Bursese-

4

escludendo quello pedonale. Riteneva la Corte territoriale che l’eccezione di

comunque entro il termine per il suo deposito secondo le modalità
previste dall’art. 372, secondo comma, c.p.c. ; ciò, conseguentemente,

comporta l’ improcedibilità del ricorso stesso , a nulla rilevando l’acquisizione

“aliunde” del predetto documento ( con il controricorso e ricorso incidentale).

comma, n. 2, dell’art. 369 c.p.c. – dell’onere di deposito a pena di
improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della
copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa
sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a
tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del
rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività
dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la
notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del
cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od
implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata,
limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la
relata di notificazione,

il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato

improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità
soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta
nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 c.p.c. applicabile estensivamente,
purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c., e dovendosi,
invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza

Corte Suprema di Cassazione — II sez. eiv. – est. d

ursese-

5

Al riguardo si è così espressa questa S.C. : “La previsione – di cui al secondo

:

del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte
sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo
d’ufficio, da cui emerga in ipotesi !a tempestività dell’impugnazione” ( Cass. ,
Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010; ed ancora : ” Nel giudizio di cassazione,

base alle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del
fascicolo d’ufficio – che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente (ai
fini del decorso del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325, secondo
comma, cod. proc. civ.), la Suprema Corte deve preliminarmente accertare se
costui abbia ottemperato all’onere, previsto dall’art. 369, secondo comma,
numero 2), cod. proc. civ., di depositare la copia autentica della sentenza
!

impugnata e la relativa relata di notificazione entro il termine fissato dal primo
comma del medesimo art. 369 c.p.c., verifica cui essa è tenuta
indipendentemente dal riscontro dell’osservanza del termine per proporre
impugnazione, atteso che l’accertamento di una eventuale causa di
improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, precede l’accertamento
relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso.” ( Cass. S.
U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; conf. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
6706 del 15/03/2013).
il ricorso dev’essere dunque dichiarato improcedibile. Le spese di questo giudizio,
seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione—il sez. e – est. dr. G. A
t

6

qualora risulti – in forza di eccezione sollevata dal controricorrente, ovvero in

dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali che liquida in € 2,700,00, di cui € 200,00, per spese.
In Roma li 14 maggio 2015
IL CONSIGLI E REL.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

24 61U, 2015

Afonio Burse

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