Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13105 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27368/2015 R.G. proposto da:

Avv. M.G.B., da sè medesimo rappresentato e

difeso, con domicilio eletto in Roma, Via G. Nicotera, n. 29, presso

il proprio studio;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. e Avv. MA.FE.;

– intimati –

avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 31 luglio

2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che l’avv. M.G.B., già curatore del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., revocato con decreto del 19 dicembre 2012 e sostituito dall’avv. Ma.Fe., ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto emesso il 31 luglio 2014, con cui il Tribunale di Roma, nel liquidare un compenso complessivo di Euro 31.458,45 per l’opera prestata da entrambi i curatori, ha attribuito la somma di Euro 19.286,59 ad esso ricorrente ed il residuo all’avv. Ma.;

che gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, a sostegno dell’impugnazione, il ricorrente censura la ripartizione del compenso tra i curatori, per mancata indicazione dei relativi criteri, lamentando inoltre l’ingiustificata omissione del rimborso delle spese anticipate, approvate unitamente al rendiconto;

che, in quanto motivato mediante l’indicazione dell’ammontare complessivo dell’attivo realizzato e del passivo accertato, accompagnata da un generico riferimento all’opera prestata da ciascuno dei curatori, ai risultati ottenuti, all’importanza del fallimento e alla durata delle relative operazioni, il decreto impugnato si pone in contrasto con il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la liquidazione del compenso al curatore dev’essere specificamente motivata, a pena di nullità, mediante l’indicazione dei criteri seguiti, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 39, in relazione alla disciplina regolamentare richiamata (cfr. Cass., Sez. 1, 15/03/2010, n. 6202; Cass., Sez. 2, 30/01/2008, n. 2210);

che, in particolare, ove nel corso della procedura si siano succeduti più curatori, il decreto di liquidazione del compenso deve precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno di essi e determinare, all’interno dei valori così identificati, l’esatta percentuale applicata tra il minimo ed il massimo astrattamente previsti, sulla base dei criteri di cui al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, artt. 1 e 2 (applicabile nella specie ratione temporis), i quali, in attuazione del criterio di proporzionalità introdotto nella L. Fall., art. 39, dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 37, mirano a temperare il criterio di cassa della realizzazione dell’attivo con quello di competenza, nel casi in cui il momento solutorio conseguente alla fase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato (cfr. Cass., Sez. 6, 13/12/2016, n. 25532; Cass., Sez. 1, 30/07/2012, n. 13551);

che, inoltre, il decreto impugnato si limita ad attribuire all’avv. Ma. la somma di Euro 61,09 a titolo di rimborso spese, omettendo ingiustificatamente di pronunciare in ordine al rimborso forfettario delle spese generali ed a quello delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato, dovuto al ricorrente ai sensi del citato D.M. n. 30 del 2012, art. 4, comma 2;

che in assenza delle predette indicazioni il decreto risulta nullo per carenza assoluta di motivazione, e dev’essere pertanto cassato, con il conseguente rinvio del procedimento al Tribunale di Roma, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese processuali.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato; rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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