Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13105 del 15/06/2011
Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13105
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27110/2005 proposto da:
S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BAFILE 5, presso lo studio dell’avvocato STELLA ENZO,
rappresentato e difeso dagli avvocati PIAZZOLLA Arcangela, CARPAGNANO
DOMENICO SAVIO;
– ricorrente –
contro
AUSL/(OMISSIS) BARI IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1282/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 30/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
20/04/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17 settembre 1997 l’Azienda unità sanitaria locale BA/(OMISSIS) propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Pretore di Trani, avente per oggetto il pagamento di L. 6.756.000 al Dott. S.G., a titolo di residuo dei compensi relativi all’espletamento di visite medico legali collegiali con relazione scritta: dedusse tra l’altro – per quanto ancora rileva in questa sede – che la pretesa si basava su un’erronea interpretazione del tariffario regionale. Il convenuto si costituì in giudizio, contestando la fondatezza delle ragioni esposte dall’attrice.
All’esito dell’istruzione della causa il Tribunale di Trani, subentrato al Pretore in seguito all’entrata in vigore delle norme istitutive del giudice unico di primo grado, revocò il provvedimento monitorio.
Impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari, che con sentenza n. 1282/2004 ha rigettato il gravame.
S.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. L’Azienda unità sanitaria locale BA/(OMISSIS) non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi addotti a sostegno del ricorso S.G. rivolge alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura:
avere la Corte d’appello erroneamente e ingiustificatamente disconosciuto che per la determinazione dei compensi in questione fosse applicabile la Delib. Giunta Regione Puglia 31 marzo 1994, n. 1415.
La doglianza è infondata.
La L.R. Puglia 20 luglio 1984, n. 36 e L.R. Puglia 30 aprile 1990, n. 17, hanno unificato le varie commissioni cui in precedenza le norme statali affidavano compiti di accertamento in materia sanitaria e hanno stabilito i corrispettivi spettanti ai componenti in L. 25.000 per ogni seduta e in L. 4.000 per ogni caso definito. Hanno altresì disposto che le unità sanitarie locali, compatibilmente con l’espletamento dei loro compiti istituzionali, possano effettuare, nell’interesse di terzi, varie prestazioni, tra cui quelle afferenti alla medicina legale, demandando alla Giunta la fissazione delle relative tariffe a carico dei richiedenti, delle modalità di riscossione, della destinazione delle somme. In attuazione di tale delega, con la deliberazione sopra citata, sono stati determinati i compensi per le diverse prestazioni facoltative; quello per le visite medico legali collegiali con relazione scritta è stato quantificato in L. 130.000.
Sostiene S.G. che le somme che egli aveva diritto di percepire avrebbero dovuto essere calcolate alla stregua di tale ultima previsione, anzichè, come è avvenuto, di quella delle leggi suddette.
L’assunto non è condivisibile, poichè il potere deliberativo attribuito alla Giunta atteneva ai compensi dovuti alle unità sanitarie locali dai richiedenti e non a quelli dovuti dalle stesse unità ai componenti delle commissioni, e in questi limiti è stato in effetti esercitato. Lo si desume, con certezza, dall’espresso richiamo, nelle premesse del provvedimento, alla L. n. 36 del 1984, art. 7, che appunto soltanto tale compito aveva affidato alla Giunta, mentre la menzione delle tariffe professionali e delle modalità di liquidazione – che a dire del ricorrente avvalora la sua tesi – è stata inserita nella motivazione della deliberazione soltanto per evidenziare i criteri seguiti per la determinazione dell’ammontare del corrispettivo destinato all’ente, per ogni singola prestazione.
Se ne ha ulteriore conferma dalla considerazione del risultato incongruo cui altrimenti si perverrebbe, se si ritenesse che le unità sanitarie locali siano tenute a riversare a ognuno dei componenti della commissione una somma pari all’intero importo che esse hanno titolo a percepire dal richiedente.
Il ricorso viene pertanto rigettato.
Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’Azienda sanitaria locale BA/(OMISSIS) non ha svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011