Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13105 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 14/05/2021), n.13105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1632/2019 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Massimo Gilardoni;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 842/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.K., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3,4,5,6,7,14, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e agli artt. 2 e 3 CEDU, per avere la Corte di appello escluso la protezione sussidiaria nel silenzio assoluto sulla situazione del Ghana, nonchè per aver omesso di considerare la situazione di vulnerabilità personale che discende dalla situazione nel paese di provenienza e di permanenza avuto riguardo alla Libia; 2) della violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per avere il Tribunale escluso la sussistenza in capo al richiedente di una condizione di vulnerabilità senza tuttavia procedere al giudizio di bilanciamento e senza in questo quadro considerare l’inserimento conseguito.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poichè inteso a sindacare la valutazione di non credibilità sottesa al giudizio sfavorevole enunciato dal decidente di grado circa l’accesso alla misure tipiche.

La Corte d’Appello ha invero motivato l’assunto in parola rilevando, in relazione ai fatti narrati (il ricorrente aveva dichiarato di aver ucciso accidentalmente un collega di lavoro) “una rilevante incongruenza” tra il racconto reso dal richiedente e le risultanze documentali, attestante una diversa ricostruzione dell’accaduto. “A prescindere da tale incongruenza che tuttavia lascia sussistere ragionevoli motivi di dubitare della piena attendibilità del soggetto dichiarante”, ulteriori perplessità il decidente ha esternato anche in relazione ai riflessi penali del fatto riferito, in particolare facendo rilevare che, contrariamente a quanto paventato, il sistema processuale ghanese non preclude “l’accesso ad un processo equo e regolato dal diritto”.

A fronte di tali considerazioni va ribadito il convincimento di questa Corte circa l’incensurabilità in questa sede del giudizio espresso dal decidente in ordine alla credibilità del richiedente, posto infatti che “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

Poichè nella specie la motivazione adottata dal decidente è congrua ed adeguata e non è fonte perciò di alcuna anomalia costituente violazione di legge costituzionalmente rilevante, il motivo si sottrae alla sviluppata censura.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poichè le considerazioni che vi sono svolte, impregiudicata la loro pregnanza cassatoria, concernono la decisione di primo grado e non già quella qui oggetto di ricorso.

Ne discende perciò la premessa declaratoria posto che “con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado” (Cass., Sez. IV, 21/03/2014, n. 6733).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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