Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13104 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21736-2015 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

16, presso lo studio dell’avvocato ALBERICO MARRACINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERNARDO CROCAMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE L’AQUILA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/2015 della COMM.TRIB.REG. di L’AQUILA,

depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 120/5/15 del 4 dicembre 2014, pubblicata il 5 febbraio 2015, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila n. 212/2/12, ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente C.V. avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute per effetto della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in relazione alla registrazione del decreto del Tribunale di Sulmona 18 marzo 2008 di trasferimento dell’immobile, sito in Pescocostanzo, alla via Monte Rotella, interno 412.

2. – Il contribuente, mediante atto del 4 settembre 2015, ha proposto ricorso per cassazione.

E, con memoria del 4 gennaio 2020, ha insistito per l’accoglimento della impugnazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 6 ottobre 2015.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la riforma della sentenza appellata, osservando che l’intimato contribuente, sebbene avesse presentato in data 29 aprile 2009 domanda di variazione della residenza al comune di Pescocostanzo (e attivato l’utenza di somministrazione della energia elettrica per l’appartamento), era, tuttavia, decaduto dal beneficio in quanto non aveva trasferito la propria residenza nel comune ove era sito l’immobile acquistato nel termine di diciotto mesi dall’acquisto.

Il proposito la Commissione ha rilevato che, secondo quanto certificato dall’ufficio anagrafe del comune di Pescocostanzo, il contribuente, residente in Napoli, fino alla data del 21 gennaio 2011, non si era mai trasferito in quel comune; nè risultava in atti la ” presentazione di documenti utili ai fini della istruttoria del (…) trasferimento di residenza “.

2. – Il ricorrente denunzia, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 2, comma 6; in relazione al D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, comma 1, convertito in legge con mod. dalla L. 5 aprile 1985, n. 118; e in relazione al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il ricorrente sostiene innanzi tutto che il termine stabilito dalla legge per il trasferimento della residenza, ai fini della fruizione delle agevolazioni in questione, è di tre anni.

Deduce, quindi, che – comunque – egli, avendo tempestivamente presentato la richiesta del cambio della residenza al comune di Pescocostanzo in data 29 aprile 2009, non è incorso in alcuna decadenza, essendo addebitabile non già a esso contribuente, bensì alla autorità comunale il mancato perfezionamento del relativo procedimento amministrativo di variazione della residenza.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 – La disposizione di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 2, comma 6, della quale il ricorrente denunzia la inosservanza, non è pertinente all’oggetto del presente giudizio, in quanto concerne l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

3.2 – Neppure è pertinente ratione termporis la evocazione della pregressa disposizione contenuta nel D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, comma 1, convertito in legge con mod. dalla L. 5 aprile 1985, n. 118.

3.3 – A norma dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegata, Tariffa Parte Prima, art. 1, comma 2, e del citato art. 1, nota Il-bis, lett. a), il termine perentorio fissato dalla legge per lo stabilimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile, ai fini della fruizione della agevolazione, in parola, è di diciotto mesi.

3.4 – La circostanza della mera presentazione della richiesta di trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile è irrilevante ai fini delle agevolazioni de quibus.

Con riferimento al caso del rigetto da parte dell’autorità comunale della domanda di trasferimento della residenza (presentata nel termine di diciotto mesi dall’acquisto dell’immobile), la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che ” in assenza di un accertamento dell’esistenza di vizi inficianti il provvedimento che respinge la richiesta di iscrizione all’anagrafe e/o il procedimento amministrativo che lo origina, la richiesta stessa non può avere alcuna rilevanza ” (Sez. 5, Sentenza n. 14399 del 15/06/2010, Rv. 613686 – 01).

Analoga conclusione, ricorrendo l’eadem ratio, deve essere affermata nel caso in cui, come nella specie, il contribuente – in relazione alla domanda di trasferimento della residenza – si limiti ad asserire la inerzia della pubblica amministrazione senza offrire la dimostrazione dell’accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento.

3.5 – Consegue il rigetto del ricorso.

3.6 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

3.7 – La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro duemilatrecento per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 21 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 30 giugno 2020

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