Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13104 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.S., O.D., OL.SA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso

l’avvocato D’OTTAVI AUGUSTO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BUONTEMPI SIMONETTA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA CORTE DI

APPELLO DI VENEZIA, S.S., A.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 35/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di segnalazione del Servizio Minori dell’A.S.L. di Bussolengo e su iniziativa del Pubblico Ministero, veniva promossa procedura sullo stato di abbandono del minore O.M., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), per l’impossibilità della madre, A.E., di assicurare al figlio adeguate cure morali a materiali, anche perchè affetta da malattia psichiatrica e con un vissuto di pregresso stato di tossicodipendenza e periodi di carcerazione per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti; già madre di altra bambina affidata ai Servizi sociali di Anzio e collocata presso la famiglia paterna.

Il padre, Ol.Sa., anch’egli con un passato di tossicodipendenza, era sempre assente dall’abitazione per il suo lavoro ed aveva manifestato il suo disinteresse verso il minore e comportamenti violenti nei confronti della O..

Con ordinanza del 2.1.2008, emessa ai sensi dell’art. 403 c.c., il Sindaco di Sona disponeva la collocazione del minore e della madre presso la casa Accoglienza dell’Associazione Passepartout di Verona, ma la A. eludeva il provvedimento e il 3 gennaio tornava a casa sua con il compagno. Veniva disposto, quindi, dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decreto 11.1.2008, l’affidamento del bambino al Servizio Sociale e la sua collocazione insieme alla madre, se consenziente, in ambiente protetto. Essendo successivamente emersi comportamenti pregiudizievoli per il benessere psico-fisico del minore da parte dei genitori, gli incontri di costoro con il figlio venivano sospesi dal Tribunale con decreto del 30.5 – 6.6.2008.

Con comparsa depositata il 20.11.2008, nel procedimento intervenivano volontariamente i fratelli del padre del minore, O.D. e S., i quali, dichiarando di essere in grado di prendersi cura del nipote, negavano che quest’ultimo si trovasse in stato di abbandono e chiedevano che lo stesso venisse collocato, con le modalità ed i tempi ritenuti necessari ed utili per lui, presso l’abitazione della zia S., in (OMISSIS).

Dopo l’audizione degli opponenti e degli operatori del Servizi Sociali, con sentenza emessa in data 28.11 – 3.12.2008, il Tribunale per i Minorenni di Venezia dichiarava lo stato di adottabilità del suddetto minore.

Con ricorso depositato il 17.1.2009, A.E. e O. S. impugnavano la sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Venezia sostenendo che la pronuncia del primo giudice era stata adottata basandosi soltanto sulle relazioni del servizi sociali, in assenza di una consulenza tecnica (e che non era stato adeguatamente considerato l’intervento nel giudizio degli zii paterni e la disponibilità da loro offerta ad occuparsi del bambino.

Chiedevano pertanto la riforma della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del figlio con il conseguente rientro del minore, con le opportune cautele, nella famiglia di origine.

Con separato ricorso depositato il 17.1.09 anche gli zii del minore, O.D. e O.S., proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

Il PM concludeva per la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d’appello di Venezia sez. minori respingeva entrambi gli appelli.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione O.S., O.D. e Ol.Sa. sulla base di tre motivi cui non resistono gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti con il primo motivo di ricorso lamentano sotto diversi profili che la Corte d’appello non abbia effettuato verifiche concrete consentendo agli zii di interagire con il minore dimostrando la propria capacità di costruire un rapporto significativo in osservanza di quanto disposto dalla L. n. 184 del 1983, art. 12.

Con il secondo motivo assumono che il giudice di merito ha confuso lo stato di abbandono con i principi in tema di perdita della patria potestà.

Con il terzo motivo affermano che la disponibilità degli zii a prendersi cura del minore avrebbe dovuto escludere lo stato di adottabilità e che la mancata audizione dei medesimi e la mancanza di ogni attività di accertamento istruttorio aveva comportato violazione del diritto di difesa.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente ponendo sostanzialmente la medesima questione, sia pure sotto profili diversi.

I motivi sono infondati.

Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che la L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 12, nell’indicare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, opera un riferimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, poichè il carattere vicariante della posizione dei congiunti diversi dai genitori ne comporta il coinvolgimento nel procedimento solo nei limiti in cui essi risultino attualmente titolari di rapporti affettivi forti e durevoli, tali, cioè, da consentire loro di offrire elementi essenziali per la valutazione dell’interesse del minore e, per altro aspetto, di prospettare soluzioni dirette ad ovviare allo stato di abbandono nell’ambito della famiglia di origine (Cass 8526/06;Cass 2863/98; Cass 16796/09; Cass 18219/09; Cass 2123/10).

Tale principio è stato correttamente applicato dalla sentenza impugnatala quale ha rilevato che gli zii del piccolo M. non avevano instaurato alcun apprezzabile rapporto con il nipote, che avevano visto solo in occasione della nascita nel (OMISSIS) e poi nel dicembre dello stesso anno. Gli stessi non erano, poi, in alcun modo intervenuti quando il fratello Sa. si era dovuto allontanare per motivi di lavoro per cui il bambino era stato affidato alle cure esclusive della madre.

A ciò aggiungasi che la Corte di appello ha rilevato che doveva tuttora ritenersi possibile l’opposizione dei genitori del minore ad affidare lo stesso alle cure degli zii, avendo essi chiesto con il gravame il rientro del figlio nel loro nucleo familiare senza far riferimento a possibilità diverse. La motivazione così riassunta appare ineccepibile alla luce dei principi di diritto dianzi enunciati.

Gli zii ricorrenti non contestano la mancanza di significativi rapporti con il minore ma assumono che non è stata data loro la possibilità, tramite una adeguata istruttoria, di dimostrare la loro capacità a costruire un legame affettivo con il nipote, non essendosi mai provveduto alla loro audizione e non essendo stati incaricati i servizi sociali di verificare tale eventualità e non essendo stato consentito ad essi zii di frequentare il minore.

Tale assunto contrasta con quanto disposto dalla L. n. 184 del 1983, art 12, che, come visto, richiede che il legame affettivo con il minore sia stato costruito dai parenti entro il quarto grado prima dell’inizio del procedimento di messa in stato di adozione. E’, infatti, evidente che in tale ultimo caso è interesse del minore restare nell’ambito del proprio nucleo familiare allargato nel quale possa già contare su rapporti affettivi e di conoscenza che gli consentano di trovare immediato senso di rassicurazione e di protezione necessario per il suo sano sviluppo.

In assenza di detti legami preesistenti, non sussistono ragioni per cui il minore debba necessariamente essere affidato a parenti entro il quarto grado nè la legge prevede che nel corso del procedimento per la messa in stato di adozione il giudice debba sperimentare la possibilità che il minore possa stabilire i legami in questione con i propri parenti.

La sperimentazione di tale eventualità, infatti, oltre che estranea alla funzione giurisdizionale laddove avesse, come in sostanza prospettano i ricorrenti, proprio la funzione di far sorgere ex novo rapporti affettivi tra i parenti ed il minore, richiederebbe un certo lasso di tempo che lascerebbe il minore in uno stato di precarietà affettiva e che sarebbe, quindi, contrario al di lui interesse di trovare rapida sistemazione in via definitiva presso un nucleo familiare in grado di proteggerlo.

Sotto tale profilo si rivelano del tutto insussistenti i dedotti vizi di carenza istruttoria lamentati dai ricorrenti.

Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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