Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13104 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13104 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA ‘

sul ricorso 5387-2010 proposto da:
DONA’ VIRGINIA DNOVGN43D59G167Y, MATTIAZZO MONICA
MTTMNC74R55D442X, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA UNIONE SOVIETICA 8, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO CERCHIARA, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI CAPPELLARI;
– ricorrenti –

2015
1350

contro

TEZZON ANTONELLO TZZNNL48L30L878F,

FERRIGO IVANA

FRRVNI52P44B749F, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MARIO

Data pubblicazione: 24/06/2015

’ e

MASSANO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIULIO AZZI;
– o/ricorrenti e ricorrenti incidentali

avverso la sentenza n. 9/2009 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 07/01/2009;

udienza del 14/05/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato GIOVANNI CAPPELLARI, difensore delle
ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito

l’Avvocato MARIO MASSANO,

difensere dei

controricorrenti e ricorrenti incidentali, che ha
z

chiesto

il

rigetto

del

ricorso

principale

e

l’accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

I

,.

Donà Mattiazzo — Tezzon Ferriqo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1— I

coniugi Antonello Tezzon e lvana Ferrigo, con atto notificato il

22.01.1997 citavano in giudizio avanti all’allora Pretura circondariale di Padova

eredi di Rino Mattiazzo, nonché Andrea Donà e Zoe Bellucci, denunciando che
i convenuti avevano posto in essere atti di turbativa della servitù di passaggio
pedonale e carraio, costituita a favore del fondo di loro proprietà sito in
Ospitaletto Euganeo,per atto notaio Grifoni del 12.10.1990, in conseguenza
della costruzione di un muro di recinzione che, unitamente all’apposizione di
alcuni vasi, aveva considerevolmente ridotto la larghezza del passaggio in
questione. Chiedevano pertanto la condanna dei convenuti — previo
accertamento della servitù di passaggio de qua – alla remissione in pristino
dello stato dei luoghi, assumendo che la limitazione dello spazio di transito
comportava un’oggettiva difficoltà di accesso e manovra per autovetture con
caratteristiche dimensionali tipiche delle cilindrate medio- alte di cui gli stessi
intendevano dotarsi.
Si costituivano in giudizio Virginia Donà e Monica Mattiazzo chiedendo il rigetto
della domanda avversaria, ed in via riconvenzionale, la condanna degli stessi
attori allo spostamento della vasca di dispersione messa a dimora sul mapp.
367 del fg. 18, all’abbattimento del fabbricato- autorimessa abusivo costruito in
violazione delle distanze legali, nonché la regolamentazione della servitù di cui

Corte Suprema di Casnazione —Il

A Bursese-

3

— sez. distaccata di Este, Virginia Donà e Monica Mattiazzo, in proprio e quali

trattasi, rilevando a tal fine che l’avvenuta riduzione del passaggio con la
costruzione della recinzione consentiva comunque l’adeguatezza delle
dimensioni del passaggio stesso per il transito di qualsiasi veicolo.
Espletata l’istruttoria, il giudice di prime cure, con sentenza n. 84/2002

che il CTU aveva accertato non costituire aggravio o turbativa l’erezione del
muretto pure sconfinante nel sedime destinato al passaggio. Accoglieva la
riconvenzionale dei convenuti Donà-Mattiazzo e disponeva lo spostamento
della vasca di dispersione; rigettava invece la domanda di abbattimento del
fabbricato degli attori in quanto sconfinante in proprietà di terzi.
2 — Avverso la sentenza proponevano appello i consorti Tezzon-Ferrigo
chiedendone la riforma con accoglimento delle loro domande già proposte a
tutela della riconosciuta servitù con l’eliminazione del muretto di recinzione.
Si costituivano soltanto le appellate Donà-Mattiazzo chiedendo il rigetto del
gravame e proponendo appello incidentale per l’arretramento del fabbricato
Tezzon alla distanza legale.
Quindi, l’adita Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 9/09 depositata in
data 7 gennaio 2009 , accoglieva — per quanto ancora interessa in questa
sede — l’appello principale ed ordinava ai consorti Donà-Nattazzo di cessare le
turbative in atto arretrando, per l’effetto, l’attuale muretto di recinzione dal
sedime della servitù di passaggio di cui trattasi, per cm 55 lungo la linea
dividente i mappali n. 373/364 e per cm 69 lungo la linea individuante i mappali

Corte Suprema di Cassazi e —11 sez. eiv. – est dr. G. A. Bursese-

4

rigettava le domande degli attori, rilevato che le fioriere erano state rimosse e

n, 373/474. Secondo il giudice distrettuale la costruzione del muro aveva
comportato sicuramente una considerevole riduzione della larghezza dell’area
destinata a passo carraio, con conseguente evidente turbativa dell’esercizio
della relativa servitù.

Mattiazzo volto all’arretramento del fabbricato di controparte per violazione
delle distanze legali, ribadendo che la distanza non regolare delle costruzioni
stesse, riguardava non la loro proprietà, ma quella di altri soggetti.
3- Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i Donà- Mattiazzo

sulla

base di 5 mezzi, illustrate da memorie; i Tezzon- Ferrigo resistono

con

controricorso e propongono ricorso incidentale.
MOTIVI DELLE DECISIONE
A) RICORSO PRINCIPALE
1 – Con il 1° motivo del ricorso, i Donà- Mattiazzo

denunziano la

violazione e falsa applicazione degli artt. 1063,1065,1362 e ss c.c. “per avere
la Corte d’Appello di Venezia ritenuta irrilevante la circostanza che l’atto
costitutivo [della servitù] non contenesse particolari modalità di esercizio del
transito in questione e per avere, al contempo ritenuto che l’indicazione, in
contratto, di precisi mappali, significasse che la servitù di passaggio, prevista
in contratto, comprensiva, in tutta la loro estensione, in lunghezza ed in
larghezza, detti rnappali.” Il titolo non prevederebbe in specie la larghezza della
servitù e quella attuale della strada è sufficiente al passaggio dei veicoli.

Corte Suprema di Cassazione

– est. dr. G. A. Buisese-

5

La stessa Corte rigettava inoltre l’appello incidentale formulato dai Donà-

Il motivo è corredato del seguente quesito di diritto:
La corte, quando ha ritenuto che dal titolo della servitù risultante dall’atto
doveva ritenersi che la servitù dovesse ritenersi riferita a tutta l’estensione in
lunghezza ed in larghezza dei mappali, ha finito per limitare in tal modo ….” la

indagine sulla comune intenzione delle parti, di tenere conto dello stato dei
luoghi, dell’ubicazione dei fondi e della naturale destinazione, quali elementi
formativi e caratterizzanti l’utilitas che legittima la costituzione della servitù, ed
omettendo altresì di considerare che può farsi luogo ad interpretazione solo
quando esista una disposizione da interpretare e che quando il titolo presenta
lacune, omissioni o imprecisioni in ordine al contenuto o alle modalità di
esercizio della servitù deve farsi ricorso ai precetti di cui all’art. 1065 c.c. “.
2 – Con il 20 motivo, gli esponenti denunciano la violazione falsa applicazione
dell’ art. 1065 c.c. per avere omesso la Corte d’Appello di applicare il citato
articolo, omettendo di effettuare il bilanciamento previsto dalla norma tra
bisogno del fondo dominante e maggiore aggravio per il fondo servente
discostandosi dall’uniforme giurisprudenza della Corte di Cassazione”
Il quesito di diritto a corredo del motivo è il seguente :
… se il giudice d’appello sia incorso in violazione dell’art. 1065 c.c. quando ha
concluso che … l’assenza nel titolo di un criterio preciso per l’individuazione
dell’esatto locus servitutis, comporti l’estensione della servitù all’interezza dei
mappali indicati e l’inapplicabilità del bilanciamento previsto dalla norma succitata

Corte Suprema di Cassazione— Il sez. eiv. – est. dr.j. A. Bursese-

6

propria analisi al solo dato letterale del titolo costitutivo così omettendo, nella

tra bisogno del fondo dominante e minor aggravio per quello servente, in
contrasto con il principio espresso dalla S.C. per la quale “.
3 – Con il 3° motivo i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione “” per avere
la Corte d’Appello considerato in modo assiomatico, omettendo ogni indagine e
valutazione sullo stato di fatto, che la diminuzione della larghezza della striscia di
terreno asservita per il passaggio pedonale e carraio, ha comportato un’oggettiva
limitazione del diritto di godimento …., senza valutare che

un modesto

restringimento del preteso sedime della servitù di passaggio, tale comunque

da consentire senza limiti di transito di autovetture, alla luce della conformazione
dei luoghi ed in particolare della dimensione della strada di accesso al fondo,
costituisse turbativa di servitù ovvero innovazione vietata ai sensi dell’art. 1067
comma 2 c.c.”
Secondo gli esponenti

non vi è stata in effetti alcuna riduzione reale della

larghezza della strada,” in quanto lo spazio residuo è più che sufficiente per il
transito di qualsiasi automobile, di qualsiasi cilindrata e dimensioni”; dunque la

nuova recinzione non ha creato — come ritenuto dalla corte territoriale – alcuna

Corte Suprema di Cassazione — II s

dr. G. A Bursese-

7

dovendo individuarsi il locus servitutis alla stregua dell’art. 1065 c.c. per il quale

obiettiva turbativa in danno del fondo dominante tutelabile con la proposta azione
confessoria.
Nel relativo quesito di diritto si sostiene che la Corte non avrebbe considerato
che” l’art. 1067 comma 2 c.c. vieta le sole innovazioni che tendano a diminuire

l’innovazione avesse determinato un’effettiva limitazione al godimento e
all’esercizio della servitù, senza tener conto che il CTU aveva espressamente
escluso una riduzione o una maggiore scomodità nell’esercizio della servitù,
senza fornire infine ragione del processo logico-giuridico utilizzato per giungere
alla conclusione apodittica che la modifica introdotta costituiva un’oggettiva
limitazione del diritto di godimento”.
4 – Con il 4° motivo gli esponenti hanno denunziato la violazione dell’ art. 1067
comma 2° c.c. ” nella parte in cui la Corte … ha considerato che l’innovazione,
costituita dall’edificazione della muretta, costituisca modifica delle condizioni
convenzionali ed un’oggettiva limitazione del diritto di godimento della servitù di
passaggio, carraio e pedonale.”
5- 1 predetti motivi — congiuntamente esaminati a causa della loro evidente
connessione — non hanno pregio, non essendo ravvisabili né le violazioni di legge,
né i vizi di motivazione denunciati.
La corte territoriale invero, nel suo ragionamento, è partita dall”esistenza di un
dato obbiettivo costituito dalla considerevole riduzione dell’area di sedime su cui il
passaggio era stato fino ad allora esercitato, quindi ” in spregio all’atto

Corte Suprema di Cassazione— Il sez. c – est.

Bursese-

8

l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo, senza valutare se

costitutivo”; l’erezione della “muretta” con la recinzione ad opera dei vicini, aveva
comportato la riduzione del passaggio ” di ben mezzo metro, mediamente di
larghezza, per tutta la sua lunghezza”; da questo dato obiettivo ha poi
correttamente ritenuto che detta considerevole diminuzione della larghezza

del fondo dominante, tale da giustificare la proposta actio confessoria. Infatti la
servitù in questione era stata ristretta ad opera dei serventi , “mediante una
palmare, illegittima modifica delle condizioni convenzionali con cui era stato
costituito il diritto reale di godimento” in favore del fondo dominante.

La Corte distrettuale ha inoltre osservato

come l’atto costitutivo non

contenesse modalità particolari di esercizio della passaggio pedonale e carraio;
“infatti„ essendo la volontà negoziale chiara ed univoca, nonché espressa
letteralmente , con l’indicazione di precisi mappali ( grazie alla quale il CTU ha
potuto verificare lo sconfinamento) non vi ha luogo ad ulteriore interpretazione
della stessa,la quale non può che ritenersi riferita se non a tutta l’esenzione, in
lunghezza o in larghezza, prevista dal contratto”. D’altra parte nella fattispecie
appare improprio il richiamo all’art. 1065 c.c. che è norma carattere sussidiario,
quando dal titolo non possono desumersi le modalità di esercizio della servitù
in questione.
Secondo questa S.C. infatti l’estensione di una servitù convenzionale e le
modalità del suo esercizio, devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi
con i criteri dettati dagli art. 1362 e segg. c.c., non potendo assumere alcun

Corte Suprema di Cassazione —Il s eiv. – est. d

. A. Bursese-

9

destinata a passo carraio, aveva creato un oggettiva turbativa in danno dei titolari

rilievo il possesso, che è criterio idoneo per stabilire il contenuto soltanto delle
servitù acquistate per usucapione. Tuttavia, ove la convenzione non consenta
di dirimere i dubbi al riguardo, la servitù acquistata in base a titolo negoziale
deve reputarsi costituita, ai sensi dell’art. 1065 c.c., in modo da soddisfare il

n. 14088 del 11/06/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 216 del 12/01/2015).
In definitiva si tratta di valutazioni di merito del giudicante, come tali non
censurabili in sede di legittimità, essendo sorrette da corretta e congrua
motivazione, priva di vizi logici e giuridici.
A questo riguardo va precisato che il difetto di motivazione, nel senso di
sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione
del motivo previsto dall’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., ” è configurabile
soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e
quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione
di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero
quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza
medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla
scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece,
quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte
ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli
elementi delibati, poiché, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si
risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei

Corte Suprema di Cassazione — I Ez. civ. – e

. A. Bursese-

lo

bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente” ( Cass.

,

convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento
di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle
finalità del giudizio di cassazione” ( Cass. n. 2272 del 02/02/2007; Cass. n.
3436 del 16/02/2006; Cass. 3, n. 3186 del 14/02/2006).

avere la Corte … respinto l’appello incidentale .. volto a conseguire
l’arretramento del fabbricato

dei Tezzon-Ferrigo per violazione delle distanze

legali, ritenendo, in contrasto con gli accertamenti peritali ed i dati oggettivamente
desumibili dagli atti e documenti di causa che la questione non riguardasse la
proprietà delle ricorrenti, ma quella di terzi”.
La cioglianza è inammissibile;

la questione dell’appartenenza effettiva del

mappale ai ricorrenti o ad altri soggetti integra invero una quaestio facti (non
,

censurabile in questa sede) o al più un vizio revocatorio, pure non denunciabile
con ricorso per cassazione.
B) RICORSO INCIDENTALE
I Tezzon-Ferrigo hanno a loro volta proposto ricorso incidentale del seguente
testuale tenore: ” Cassare il capo della sentenza di primo grado, con il quale
veniva imposto ai signori Tezzon-Ferrigo di spostare la vasca di dispersione dal
mappale 367 al mappale 366 fg 18 Comune di Ospedaletto Eug. (PD), in quanto
tale incombente era già stato evaso prima della pronuncia di I grado”.

La doglianza è inammissibile sotto diversi profili : manca infatti l’indicazione
della norma violata, manca il quesito di diritto e l’indicazione del fatto controverso

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est.

S C S e-

11

6 — Con il 5 0 motivo parte ricorrente denuncia l’omessa motivazione “” … per

à

ex art. 366 bis c.p.c.; inoltre viene censurata, in questa sede, una statuizione del
giudice di 1° grado che non risulta appellata.
6 – Conclusivamente deve essere rigettato il ricorso principale e dichiaro
inammissibile quello incidentale . La reciproca soccombenza giustifica la

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile

quello incidentale,

ircompensando le spese processuali.
In Roma li 14 maggio 2015
IL CONSIGLIERE REL.

IL PRE

(dott. G tan Antonio Bursese)

(doti. L

DEPOSITATO IN CANCELLERg
Roma,

2’t 61U. 2015

compensazione delle spese del grado.

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