Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13104 del 24/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.24/05/2017), n. 13104
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2143/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.P.C.F., nella qualità di legale rappresentante della
MASSERIA BOSCO s.r.l.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2304/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata
il 09/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti della Masseria Bosco s.r.l.(che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Puglia, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento portante maggiore IRES relativa all’anno di imposta 2007, in accoglimento dell’appello della contribuente, aveva riformato la decisione di primo grado annullando l’atto impositivo perchè sottoscritto da funzionario la cui qualificazione dirigenziale era stata dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato prima e poi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 7/2015;
– a seguito di proposta ex art. 80 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni e che il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– l’unico motivo – prospettante violazione di legge – è manifestamente fondato alla luce dei principi fissati da questa Corte con le sentenze n. Cass. 18-9.2015 n. 18488 richiamata da Cass. 16/10/2015 n. 20984, riguardo alla deducibilità del vizio e dalla sentenza n. 22810/2015 la quale ha statuito che, in tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3);
– pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata che da tali principi si è discostata va cassata con rinvio al Giudice di merito per l’esame anche dei motivi di appello ritenuti assorbiti oltre che per il regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017