Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13104 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Autostile di Boz Alfredo & C. s.a.s., con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante sig.

B.A.,

rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dagli

Avvocati CHELODI Carlo e prof. Guido Francesco Romanelli,

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

Via Cosseria n. 5;

– ricorrente –

contro

M.M.A., residente in (OMISSIS),

rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso

dall’Avvocato PAOLETTI Fabrizio, elettivamente domiciliata presso il

suo studio in Roma, Via Bazzoni Giunio n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180 della Corte di appello di Trento,

depositata il 18 maggio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14

aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese delle parti, svolte dall’Avv. Guido Francesco

Romanelli per la ricorrente e dall’Avv. Fabrizio Paoletti per la

controricorrente;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto il rigetto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.a.s. Autostile di Boz Alfredo & C. convenne in giudizio M.M.A., proprietaria confinante, chiedendone la condanna alla rimozione di una scala eretta sul cortile della convenuta assumendo che la stessa ostacolava l’esercizio del proprio diritto di servitù di passaggio.

La convenuta si oppose alla domanda e chiese, in via riconvenzionale, che il diritto di servitù fosse delimitato ad una sola parte del cortile.

Il giudice di primo grado accolse la domanda ma la relativa decisione fu riformata dalla Corte di appello di Trento che, con sentenza n. 180 del 18 maggio 2005, la rigettò sul presupposto che in mancanza di specificazione del titolo, l’estensione della servitù doveva essere individuata in modo da arrecare il minor aggravio al fondo servente e che, nella specie, il manufatto in questione non impediva l’agevole transito dei veicoli della società attrice; la Corte respinse inoltre la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta di delimitazione della servitù.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 20 luglio 2005, con atto notificato il 28 ottobre 2005, ricorre la società Autostile di Boz Alfredo & C., affidandosi a sette motivi, illustrati anche da memoria.

Resiste con controricorso M.M.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, che pone una questione che, nell’impianto motivazionale della decisione, ha carattere preliminare ed anche assorbente rispetto agli altri motivi.

Con tale mezzo la società ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1067 cod. civ., ed omessa, insufficiente, perplessa, contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte territoriale non abbia accertato che in base al titolo, come riconosciuto dalla stessa convenuta in sede di interrogatorio formale, il diritto di servitù si estendeva sull’intero cortile, traendo da ciò la conclusione che la nuova costruzione eseguita dalla M. doveva considerarsi illecita, tenuto conto che essa, insistendo sull’area asservita, comportava una diminuzione dell’esercizio della servitù o comunque ne rendeva più incomodo l’esercizio.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla considerazione, che ne esaurisce in sostanza l’intera motivazione, che “il cortile nel punto in cui è stata costruita la scala è sufficientemente largo da consentire un agevole transito ai veicoli, nonostante la presenza del nuovo manufatto”.

Questa conclusione non è condivisibile sul piano giuridico. Ai sensi dell’art. 1063 cod. civ., infatti, l’estensione e l’esercizio della servitù sono regolati dal titolo. La valutazione in ordine alla liceità del nuovo manufatto andava perciò tratta non in ragione di un mero apprezzamento di fatto in merito alla praticabilità residua del passaggio, ma tenendo conto dell’estensione della servitù determinata dal titolo. Il proprietario del fondo dominante ha infatti facoltà di esercitare il suo diritto conformemente al titolo; ciò si traduce, nel caso di servitù di passaggio, nella facoltà di esercitare il diritto corrispondente per tutta l’estensione dell’area che è asservita alla servitù. Per contro, la legge vieta al proprietario del fondo servente di compiere opere che tendano a diminuire l’esercizio della servitù (art. 1067 cod. civ., comma 2).

La Corte, pertanto, avrebbe dovuto esaminare l’estensione della servitù alla stregua del titolo dedotto dalle parti e quindi verificare se essa si identificava, così come sostenuto dalla società attrice, sull’intero cortile, cioè sull’area in cui era stata costruita la scala in discussione, ovvero su una parte residua.

Questo accertamento, decisivo ai fini della risoluzione della controversia, è invece mancato ed in tale mancanza va ravvisato sia il vizio di violazione di legge denunziato che un evidente difetto di motivazione. Al riguardo, si può aggiungere che, invero, le difese delle parti e le stesse affermazioni della sentenza di appello sembrerebbero propendere per la prima conclusione, vale a dire che l’intero cortile era asservito alla servitù di passaggio, ma è chiaro che sul punto è necessario un accertamento specifico e compiuto, che questa Corte, quale giudice di legittimità, non può compiere direttamente. Gli ulteriori motivi, che denunziano sotto vari profili, violazione degli artt. 1063 e 1065 cod. civ., mancata valutazione di prove decisive e vizi di motivazione, si dichiarano assorbiti.

La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di appello, che procederà all’accertamento richiesto e seguirà, nel decidere, le regole di diritto sopra enunciate, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;

cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Trento, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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