Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13103 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso l’avvocato PAPARAZZO ETTORE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BEDDINI AZZURRA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

K.N.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1191/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 25.1.1996 K.N.V., cittadina russa, madre della minore C.K.P., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS), adiva il Tribunale per i minorenni di Torino per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale della figlia di V.C., chiedendo, altresì, che fosse determinata la misura del mantenimento a carico di lui.

Sia il convenuto V., sia la minore C.P., in persona della curatrice speciale, avv. D.B.P., si costituivano in giudizio.

In particolare, il primo negava la paternità, e contestava di essersi recato in Russia nel presumibile periodo del concepimento.

Deduceva, inoltre, di essersi sottoposto nel 1985 ad un intervento di vasectomia.

La curatrice speciale della minore si riservava ogni conclusione all’esito degli opportuni esami immuno-ematologici.

Disposti accertamenti medico-legali al fine di stabilire sia la non esclusione della paternità, sia gli esiti del dedotto intervento di vasectomia, il V. rifiutava di sottoporvisi, sia per ragioni economiche, sia perchè non intendeva rendere noti i suoi dati bio- ematologici.

Espletata l’istruzione probatoria, articolatasi con escussione di testi, rogatoria internazionale e produzione di documenti, il Tribunale, con sentenza depositata il 16.6.2005, dichiarava V. C. padre naturale di C.K.P. e lo condannava a corrispondere, a titolo di mantenimento della figlia, la somma di Euro 500,00 al mese, con decorrenza dalla data della nascita della minore, oltre rivalutazione annuale.

Riteneva il giudice di primo grado che il V., il quale aveva rifiutato di sottoporsi agli esami immuno-ematologici, aveva fornito una produzione documentale (in particolare due certificati della USL (OMISSIS)) non adeguata a dimostrare l’avvenuto intervento di vasectomia e, conseguentemente, l’asserita infertilità del V. all’epoca del concepimento della minore non poteva ritenersi provata.

Peraltro, il rifiuto di lui di sottoporsi agli accertamenti medico- legali disposti appariva privo di credibilità e quindi ingiustificato.

Per contro, riteneva adeguatamente provata l’affermazione di V.K.N., secondo cui il V. era con lei in Russia nell’aprile del 1990 e, in particolare, alla fine di aprile, epoca di presumibile concepimento della minore.

Per contro, il contratto prodotto dalla difesa del V., volto a provare che questi il 18.4.1990 era a Torino, non valeva a dimostrare tale assunto, poichè il contratto stesso poteva essere stato sottoscritto dal V. anche prima della data ivi indicata e poi firmato dall’altro contraente in un secondo momento.

In ordine alla quantificazione del contributo di mantenimento della minore a carico del V., il Tribunale rilevava che questi nel 1990 aveva un reddito netto di L. 61.609.000; che nel 2000 aveva percepito redditi per L. 23.000.000, e che nell’anno 2003 aveva percepito redditi per Euro 3.955,00. Quanto alle dichiarazioni relative ai modelli 770, osservava che la tesi della difesa del V., secondo cui si sarebbe trattato di redditi derivanti da una società di cui era socio, non trovava riscontro in atti.

Avverso tale sentenza il V. proponeva appello, innanzi alla Corte, d’appello di Torino con ricorso depositato il 15.10.2005.

Resistevano le parti appellate.

Il gravame veniva rigettato con sentenza depositata il 7.7.06.

Avverso quest’ultima ricorre per cassazione il V. sulla base di due motivi cui non resistono le intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il V. assume che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto provatala propria paternità della minore.

Con il secondo motivo si duole della mancata valutazione dell’interesse della minore.

Osserva la Corte che al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso deve contenere sempre a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda.

Nel caso di specie, il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesiti di diritto in ordine alle questioni sollevate, non potendosi considerare tali, quanto al primo motivo, la generica enunciazione di principio secondo cui l’accertamento della paternità non può avvenire sulla base delle sole dichiarazioni della madre essendo, invece, necessari elementi di prova, gravi precisi e concordanti, senza che il ricorrente abbia fatto alcun riferimento alla fattispecie oggetto di giudizio e, quanto al secondo motivo, la generica affermazione che l’interesse del minore va valutato anche nella fase di merito senza alcun riferimento alla fattispecie in esame in cui l’interesse del minore era già stato valutato nel giudizio di ammissione alla procedura.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla spese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA