Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13103 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 13103 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 24773-2013 proposto da:
DE FANTI FRANCO DFNFNC43E31E281W, elettivamente
domiciliato in ROMA, C/0 ST MARIANI MENALDI, VIA
SAVOIA 38, per l’avvocato CARLO AUGUSTO MELIS COSTA,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

2015
1277

contro

TODDE IGNAZIO, IMPRESA EDILE SOCO GERREI SNC, SCHIRRU
AUGUSTO, SALIS ANTONIO, LOI VIRGILIO;
– intimati –

0-9C
avverso la sentenza n. 109/2013 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 24/06/2015

di CAGLIARI, depositata il 13/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/05/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il

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z

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 3120/2008 il Tribunale di Cagliari dichiarò Ignazio Todde
decaduto dalla garanzia per vizi rilevati in un immobile in via Roma 70 in Goni
ex artt. 1665, 1667, 1669 cc e rigettò le domande proposte ex artt. 1668 e 1669
cc verso la società appaltatrice ed i soci, condannando Franco De Fanti ai danni

euro 50.000 ed il Todde a rimborsare alla SO.00 Gerrei sne di Schirru Augusto,
nonché allo stesso in proprio, a Torno Salis e Virginio Loi le spese del
procedimento e De Fanti nei confronti del Todde senza indicare l’importo.
Proposto appello dal De Fanti ed incidentale dal Todde, la Corte di appello di
Cagliari, con sentenza 13.2.2013, rigettò l’appello principale del De Fanti,
accolse l’incidentale del Todde e condannò il De Fanti alle spese dei due gradi.
Proposto ricorso per cassazione dal De Fanti, con relazione ex art. 375 cpc si è
dedotto quanto segue:
De Fanti / Todde 24773/2013
Il consigliere delegato osserva:
La Corte di appello ha rigettato il gravame del De Fanti ed accolto l’incidentale
del Todde sul presupposto che la etti aveva addebitato la presenza di vizi e di
difformità al De Fanti, che quest’ultimo non aveva mosso rilievi o osservazioni
alla ctu e non vi erano elementi per ipotizzare un concorso del Todde nella
causazione del danno.
Le odierne censure propongono una rilettura delle emergenze processuali non
consentita in questa sede posto che la sentenza analiticamente ha esaminato i
motivi di gravame, con puntuali ed ineccepibili risposte.
P.Q.M.
Propone il rigetto del ricorso.

per l’inesatta esecuzione della prestazione professionale di Direttore dei lavori in

Roma 28 maggio 2014.
Il Consigliere delegato
Con ordinanza interlocutoria 17.9.2014 la causa è stata rimessa alla pubblica
udienza.
Il ricorrente denunzia 1) violazione degli art. 1669 cc e dell’art. 2236 cc anche in

per essere stati attribuiti i vizi al direttore dei lavori; 2) violazione degli art. 1669
e 2697 cc e dell’ari 112 cpc per avere la sentenza a pagina 17 affermato
l’inammissibilità della doglianza relativa arappartenenza alla struttura
preesistente dell’architrave sovrastante la porta di ingresso della cantina
introdotta per la prima volta in appello. 3) violazione degli artt. 99 e 112 cpc in
ordine alla riqualificazione della domanda in appello a prescindere dalle
allegazioni in fatto.
Vi è memoria del ricorrente.
Sul primo motivo è il caso di osservare che la sentenza a pagina quattordici ha
dedotto che la tipologia, la riconoscibilità, quanto meno nella maggior parte dei
casi, l’emendabilità solo mediante demolizione e ricostruzione, il numero elevato
dei suddetti vizi/difformità sono tutti elementi palesemente indicatori della loro
riferibilità ad una costante omessa vigilanza da parte del direttore dei lavori, che
non aveva neppure rilevato in corso d’opera quelli, numerosi (es. mancati
allineamenti) persino visibili ad occhio nudo.
Non si ignora la giurisprudenza di questa Corte che attenua la vigilanza del
direttore dei lavori sulla qualità dei materiali ( Cass. 20.3.2012 n. 4454, Cass.
29.3.1979 n. 1818) ma, nella specie, la gravità e la natura dei vizi sono
inequivocabili t

relazione alla violazione del divieto di doppia presunzione, arti 2727 e 2729 cc

Sul secondo motivo, a pagina diciassette, la sentenza ha dedotto: “la circostanza
che le travi su cui poggia il solaio di copertura del corridoio del vano scala faccia
parte della struttura preesistente è stata introdotta per la prima volta in appello;
costituisce, quindi, fatto nuovo e contrasta persino con la contestazione dei vizi
effettuata dallo stesso appellante il 16.11.1998, in quanto relativa anche ad una

L’indicazione proveniente dallo stesso appellante priva di fondamento la censura
mossa alla consulenza tecnica circa l’appoggio al solaio”.
Ne deriva che, a prescindere dalla novità, la Corte territoriale, si è pronunziata
nel merito.
Sul terzo motivo il ricorrente ammette che la qualificazione della domanda spetta
al giudice ma propone una diversa interpretazione senza riportare analiticamente
domande ed eccezioni proposte nei gradi di merito, in violazione del richiamato
art. 112 cpc e senza superare le puntuali, congrue e condivisibili deduzioni della
sentenza, riportate in relazione al primo motivo.
Donde il rigetto del ricorso, senza prorninta sulle spese in mancanza di difese di
controparte in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dando atto della sussistenza dei presupposti ex dpr
115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 5 maggio 2015.
Il consigliere estensore

il P

eadiziedD
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 2i GIU. 2015

trave, non a livello, di sostegno di parte del tetto che copre il vano scala.

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