Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13103 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1282/2015 proposto da:

EQUITALIA NORD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in COSENZA,

VIA MILLEVOI 73/81, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

FIERTLER, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3688/32/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

a) nella controversia avente origine dall’impugnazione di cartella di pagamento relativa ad Irpef delle annualità 2004 e 2005, Equitalia Nord s.p.a. ricorre, con tre motivi, nei confronti di F.M. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. lombarda, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente aveva riformato la sentenza di primo grado. In particolare, il Giudice di appello, rilevata preliminarmente l’inammissibilità della produzione documentale effettuata dal concessionario in primo grado, riteneva nulla la notificazione della cartella impugnata perchè non effettuata dal messo ma direttamente a mezzo posta;

b) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni e che il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) il primo mezzo di ricorso con il quale si censura la declaratoria di inammissibilità della produzione di documenti in grado di appello è fondato alla luce di Cass. n. 20523/2013; id. n. 22776/2015 (di recente ribadite da Cass. n. 24398/2016) le quali hanno statuito che in materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza e che nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado;

b) sono egualmente fondati i restanti due mezzi alla luce della pacifica giurisprudenza della Corte in materia, di recente ribadita e puntualizzata da Cass. n. 23048/2016 la quale, premesso che la notificazione a mezzo posta delle cartelle esattoriali effettuata dall’agente della riscossione può essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell’Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari e dai concessionari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14) ha ribadito che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014 Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009”;

c) in accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice del merito perchè proceda al riesame, adeguandosi ai superiori principi ed al regolamento delle spese processuali.

PQM

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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