Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13103 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 14/05/2021), n.13103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10606/2019 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in Roma L.go Somalia 53

presso lo studio dell’avvocato Pinto Guglielmo, e rappresentato e

difeso dall’avvocato Tarchini Maria Cristina giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1496/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1496/2018 depositata il 27-9-2018, la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello di S.N., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che, a seguito di rituale impugnazione da parte del cittadino straniero del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha rilevato che l’appellante non aveva specificamente censurato le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado in ordine alla credibilità del narrato ed ha in ogni caso ha ritenuto condivisibile il giudizio, espresso dal Tribunale, di non credibilità del racconto del richiedente, il quale aveva riferito di essere iscritto al partito (OMISSIS) come il resto dei suoi familiari e di aver lasciato il (OMISSIS) per il timore di minacce, persecuzioni e violenze da parte dei militanti del contrapposto partito di (OMISSIS), andato al governo. La Corte d’appello ha affermato di condividere il giudizio espresso dal Tribunale in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) ha escluso la sussistenza di rischio di danno grave, in relazione alla vicenda personale narrata, che era inverosimile. Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) la Corte d’appello ha evidenziato che nel Paese di origine del richiedente non vi erano allarmanti situazioni di conflitto armato interno, violenza indiscriminata ed instabilità politica, come da fonti di conoscenza indicate nella sentenza impugnata. I Giudici d’appello hanno ritenuto che neppure vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo allegati elementi di significativa fragilità o vulnerabilità soggettiva, anche considerando la reale situazione politico sociale dello Stato di provenienza, nonché effettuata la comparazione tra la situazione in cui l’appellante si trovava in Italia, pur tenuto conto dello svolgimento da parte sua di lavoro a tempo determinato, e quella in cui lo stesso si sarebbe trovato in caso di rimpatrio.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che é rimasto intimato.

3. Il ricorso é stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte d’appello dei gravi atti di persecuzione che assume di aver subito e censura il giudizio di non credibilità affermando che i Giudici d’appello hanno valorizzato contraddizioni su fatti marginali (età della seconda figlia e data della sua nascita), senza effettuare alcun approfondimento istruttorio.

2. Con il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello non ha correttamente applicato il citato art. 14 e non ha acquisito informazioni aggiornate ed esaurienti, richiamando solo un report pubblicato dal Dipartimento di Stato Usa risalente al 2016, ossia a due anni prima dell’impugnata decisione.

3. Il primo motivo, concernente il giudizio di credibilità, é inammissibile.

3.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa é , invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019).

3.2. Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta inammissibilmente difforme da quella accertata nei giudizi di merito, peraltro senza confrontarsi con l’iter motivazionale della sentenza impugnata.

La Corte territoriale non solo ha affermato che il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale non era stato specificamente censurato con l’atto di appello, ma ha, in dettaglio, esaminato la vicenda narrata dall’appellante e all’esito ha, motivatamente, confermato la valutazione di inverosimiglianza del narrato, in ragione di plurime contraddittorietà ed incongruenze, analiticamente indicate e non riferite solo alla data di nascita della figlia, come sembra sostenere il ricorrente, ma a fatti precisi e di rilevanza (cfr. pag. 4 e 5 sella sentenza impugnata, sull’assenza di militanza effettiva nel partito (OMISSIS), discrasie temporali e quant’altro ivi specificato). Il ricorrente, senza censurare specificamente dette affermazioni e il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ripropone il suo racconto ed assume di essere un soggetto perseguitato dai membri del partito (OMISSIS). All’evidenza le suddette deduzioni difensive sono generiche ed inconferenti rispetto al decisum.

4. Anche il secondo motivo é inammissibile.

4.1.Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità “ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. n. 26728 del 21/10/2019).

4.2. Nel caso di specie la Corte d’appello ha esaminato la situazione generale del (OMISSIS), indicando una specifica fonte di conoscenza del 2016 (sito web (OMISSIS)), ed ha concluso affermando che il Paese suddetto non é interessato da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Il ricorrente, nel dolersi del mancato aggiornamento della fonte di conoscenza indicata nella sentenza impugnata, non solo non indica alcuna fonte da cui desumersi una diversa situazione da quella descritta dalla Corte di merito, né tantomeno fonti più aggiornate (pag. n. 4 ricorso), ma neppure allega che la situazione del suo Paese sia mutata rispetto al 2016, sicché la doglianza, così espressa, difetta di specificità.

5. Nulla si dispone circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

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