Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13102 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso l’avvocato DISCEPOLO

MAURIZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. (C.F. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CICERONE 49, presso l’avvocato BERNARDINI SVEVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SARTORI TORQUATO, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 662/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PRASTARO ERMANNO, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Ancona depositato il 29 gennaio 2003, L.D. – premesso di avere contratto in data 19 ottobre 1985 con C.A. un matrimonio da cui erano nati due figli – chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i coniugi, addebitandola al marito, con affidamento dei figli minori ed assegnazione della casa coniugale ad essa ricorrente e con obbligo del marito di versarle la somma mensile di Euro 700,00 per il mantenimento dei figli e di corrisponderle il 50% delle spese straordinarie.

Il C. si costituiva e, a sua volta, proponeva domanda di addebito della separazione alla ricorrente, evidenziando che questa aveva iniziato una relazione da circa due anni con altro uomo;

chiedeva inoltre, tra l’altro, l’affidamento dei figli e lo scioglimento della comunione su un appartamento sito in via (OMISSIS) e sulle relative pertinenze, di comproprietà dei coniugi.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 293 del 20 gennaio – 23 febbraio 2005, pronunciava la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie, affidava alla madre il figlio tuttora minorenne, regolamentava il diritto del padre di vederlo e tenerlo con sè, assegnava la casa coniugale alla L., con esclusione di pertinenze ed accessori, poneva a carico del C. l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore con il pagamento della somma mensile di Euro 180,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, dichiarava inammissibile la domanda di scioglimento della comunione proposta dal C..

Avverso la sentenza, notificata in data 25 marzo 2005, proponeva appello, con ricorso depositato in data 20 aprile 2005, L. D. deducendo, a sostegno del gravame, che la pronuncia era errata nella parte in cui le aveva addebitato la separazione, in quanto la violazione del dovere di fedeltà coniugale non era rilevante ove si fosse verificato – come nel caso di specie – successivamente al maturare di una situazione di intollerabilità della convivenza, e quindi(non poteva in tal caso essere posto a base di una pronuncia di addebito.

Il Tribunale aveva inoltre errato nel determinare la somma posta a carico del C., titolare di una impresa avviata e quindi (di un reddito maggiore di quello fruito dalla moglie, per il mantenimento del minore ed (inoltre,l’assegnazione doveva comprendere le pertinenze della casa coniugale.

Si costituiva l’appellato deducendo la infondatezza dei motivi del gravame e proponendo poi appello incidentale con cui chiedeva che la Corte, integrando la pronuncia del Tribunale, ordinasse il rilascio a suo favore del locale ad uso magazzino. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 662/05, rigettava entrambi gli appelli.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la L. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la L. deduce la violazione dell’art. 151 c.c. e la illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto che la separazione fosse ad essa addebitabile senza avere rigorosamente valutato il comportamento di entrambi i coniugi e senza tenere conto del fatto che essi coniugi avevano a suo tempo presentato anche ricorso per separazione consensuale poi abbandonato, a dimostrazione del fatto che il legame matrimoniale si era già infranto prima dell’episodio dell’adulterio.

Con il secondo motivo si lamenta della ridotta determinazione dell’assegno di mantenimento per il figlio minore.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

La Corte d’appello ha osservato che è risultato provato che la relazione extra coniugale della L. era iniziata già prima della presentazione della domanda di separazione consensuale e che, quindi, la relazione stessa dovesse essere ritenuta, in base a quanto normalmente accade, la causa efficiente del formarsi o del consolidarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, come doveva ritenersi ulteriormente provato dall’episodio del 21.8.02, in cui la ricorrente era stata sorpresa in flagranza di adulterio nella casa coniugale, idoneo a dimostrare il coinvolgimento emotivo della L. nella relazione extraconiugale in spregio della dignità e sensibilità del marito.

Tale motivazione appare del tutto coerente sotto il profilo della ricostruzione delle vicende personali dei coniugi, pienamente ancorata alle emergenze probatorie acquisite in giudizio e conforme ai principi di diritto affermati sul punto da questa Corte.

Le censure che la ricorrente muove a siffatta motivazione tendono in realtà a prospettare una diversa interpretazione degli elementi posti a base della decisione impugnata, in tal modo investendo il merito della stessa e, come tali, si rivelano non proponibili in questa sede di legittimità.

Altrettanto deve dirsi per quanto concerne il secondo motivo di ricorso.

La Corte d’appello ha, infatti, osservato che il tribunale aveva determinato l’assegno in base ad un attento esame della documentazione reddituale dei coniugi mentre l’assunto della L. fecondo cui il marito sarebbe titolare di una avviata impresa, era rimasto del tutto apodittico.

Anche in questo caso le censure che la ricorrente muove alla motivazione della Corte d’appello, oltre che generiche, tendono a prospettare una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie.

Le stesse inoltre non appaiono rispettose del principio di autosufficienza laddove fanno riferimento alle dichiarazioni rese dal C. al presidente del tribunale all’udienza del 10.3.03 ed alla bozza di separazione consensuale, documenti tutti non valutabili da questa Corte, che non può prendere cognizione diretta dagli atti della fase di merito e che non vengono in alcun modo riprodotti nel ricorso.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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