Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13102 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13102

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13883/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso il Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dagli avvocati MARIACARLA BORSIGLIA, FULVIA COLI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2152/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Crotone. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di B.D. contro la cartella di pagamento conseguente a due avvisi di accertamento in materia IRPEF, per gli anni 2005 2006;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che gli atti notificati al socio avrebbero dovuto reputarsi nulli perchè conseguenti ad altri atti nulli, in quanto emessi a carico di un soggetto giuridico non più esistente, la B. F. Inerti s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la cartella di pagamento sarebbe stata impugnabile esclusivamente per vizi propri e non per vizi dell’avviso di accertamento presupposto, ritualmente notificato al contribuente;

che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: come ammesso dalla stessa controparte, gli avvisi di accertamento gli sarebbero stati notificati il 23 dicembre 2011 ed egli li avrebbe contestati solo il 22 novembre 2012, sicchè le censure formulate all’indirizzo dei predetti avvisi sarebbero state manifestamente inammissibili per tardività;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che entrambi i motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro stretta connessione logica, sono fondati;

che, infatti, è pacifica la circostanza che gli avvisi di accertamento erano stati notificati anche al B., oltre che alla società estinta, in funzione dell’attribuzione di utili extrabilancio accertati per gli anni d’imposta 2005 – 2006 a carico del socio, a fronte di società a ristrettissima base azionaria e che il socio non li aveva impugnati nei termini di legge;

che, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l’impugnazione della cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti nei termini (Sez. 5, n. 21082 del 13/10/2011);

che la CTR non si è attenuta ai principi di cui sopra;

che il ricorso va dunque accolto;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetto il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA