Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13102 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. II, 15/06/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASTER S.R.L. C.F. (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Unico

e legale rappresentante A.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato

MANFREDONIA MASSIMO, che la rappresenta e difende;

– ricoprente –

contro

A.M.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 4, presso lo studio e dell’avvocato

ANGELINI DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.

De FRANCHIS Guido;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 909/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato MASSIMO MANFREDONIA difensore della ricorrente che

si riporta agli atti;

udito l’Avvocato DOMENICO ANGELINI difensore della resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25-1-1988 A.M. C. assumeva di possedere da oltre venti anni in modo pubblico, pacifico, continuo, non interrotto e animo domini un immobile sito in (OMISSIS), intestato catastalmente alla s.r.l. A.S.T.E.R. Tanto premesso, l’attrice conveniva in giudizio tale società, per sentir dichiarare il suo acquisto per usucapione della proprietà del suddetto immobile. La s.r.l.

A.S.T.E.R. si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 18-9-2000 il GOA presso il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda, dichiarava l’acquisto per usucapione dell’immobile in questione da parte dell’attrice.

In motivazione il giudice dava atto che, essendo rimasta parzialmente provata la domanda attorea sulla base delle risultanze della prova testimoniale, il Collegio aveva deferito alla A. giuramento suppletorio, con esito positivo. Faceva presente che, al contrario, nessun elemento di segno diverso era stato fornito dalla convenuta, non essendo stata dimostrata la dedotta interruzione dei possesso a seguito di lavori posti in essere dalla A.S.T.E.R., in quanto non era stato provato che tali lavori avessero riguardato l’immobile posseduto dall’attrice, anzichè altre parti del più vasto complesso immobiliare di B.B..

La s.r.l. A.S.T.E.R. impugnava tale sentenza, deducendo che dalla prova testimoniale si evinceva che l’ A., e prima di lei il padre, si erano limitati a detenere l’immobile in questione, essendo il genitore dell’attrice il custode del castello. Evidenziava che la detenzione può mutare in possesso solo in caso di mutamento del titolo per fatto di terzo ovvero per un atto di opposizione nei confronti del proprietario. Sosteneva che, nella specie, nulla al riguardo era emerso dal processo e che, pertanto, mancando anche un inizio di prova, non avrebbe potuto essere deferito all’attrice il giuramento suppletorio.

Nel costituirsi, l’ A. contestava la fondatezza dell’appello, chiedendo in via incidentale che venissero precisati gli estremi catastali dell’immobile usucapito.

Con sentenza depositata il 19-7-2004 la Corte di Appello di Palermo rigettava l’appello, rilevando:

-che dalla prova testimoniale risultava che i locali in questione erano stati utilizzati come alloggio da A.G., padre dell’attrice, il quale era stato il custode della Tonnara B.; che l’appellata vi aveva abitato prima con la famiglia di origine e successivamente per conto proprio; che la predetta vi aveva effettuato negli anni diverse opere di manutenzione esterna ed interna;

-che il padre dell’attrice, pertanto, si trovava nella mera detenzione dei predetti locali, in quanto gli stessi gli erano stati concessi come alloggio, in virtù della funzione di guardiano del luogo;

-che, poichè la detenzione di un bene, costituendo manifestazione delle facoltà proprie di un rapporto obbligatorio, non può essere trasferita per successione universale o particolare, A. G. non poteva in alcun modo trasferire alla figlia la detenzione dell’alloggio in questione, avente causa esclusiva nel rapporto di lavoro intrattenuto dal predetto con i proprietari della Tonnara B.;

-che, di conseguenza, essendo deceduto il custode e non risultando che la figlia fosse mai subentrata in tale qualifica, non poteva sostenersi che l’attrice aveva continuato ad abitare nell’immobile per cui è causa per tale ragione, ma doveva ritenersi che la stessa vi era rimasta autonomamente ed aveva posseduto il bene con animo domini;

-che tale possesso, iniziato alla morte del padre ((OMISSIS)), si era protratto per oltre venti anni in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto, essendo emerso dalla prova testimoniale che costituiva fatto notorio che A.M.C. abitava l’immobile, e che tale circostanza era ben conosciuta dalla società A.S.T.E.R., la quale non aveva mai effettuato alcun atto di opposizione a tale stato di cose, benchè l’appellata non avesse titolo per rimanere nei locali in questione nè, tanto meno, pagasse un canone di affitto;

-che l’attrice aveva agito come proprietaria, compiendo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

-che, al contrario, non vi era prova che la società A.S.T.E.R. avesse continuato ad esercitare il possesso dell’immobile in questione e, in particolare, avesse effettuato nello stesso lavori di rifacimento e riparazione;

-che a fronte di tali risultanze, per fugare ogni perplessità, era stato deferito all’attrice il giuramento suppletorio, il cui esito positivo non poteva che portare all’accoglimento della domanda.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la s.r.l.

A.S.T.E.R., sulla base di un unico motivo.

L’ A. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., e la resistente altresì osservazioni scritte alle conclusioni del P.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1163, 1164 e 2697 c.c., degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Rileva che, ai sensi degli artt. 1141 e 1164 c.c., la persona già conduttrice di un bene immobile in qualità di congiunto di colui che lo deteneva per ragioni di sevizio non può chiedere il riconoscimento dell’acquisto della proprietà del bene per usucapione senza aver dimostrato di avere mutato la sua detenzione in possesso con atti idonei a rendere palese al possessore il mutamento del titolo della detenzione. Deduce che la Corte di Appello non si è nemmeno posta il problema di ricercare, nel materiale probatorio acquisito in giudizio, la prova del compimento, da parte dell’attrice (la quale aveva iniziato la propria relazione di fatto con l’immobile quale mera congiunta del custode, detentore per ragioni di servizio), di atti di interversione del possesso ai sensi delle norme suindicate; ma ha fondato l’accoglimento della domanda su un unico argomento deduttivo, errato in diritto e illogico, secondo cui, non essendo la resistente subentrata, alla morte del proprio genitore, nel rapporto lavorativo di custodia (e quindi nel rapporto detentivo facente capo a quest’ultimo), la medesima non poteva aver continuato ad abitare ed a mantenere l’immobile che in qualità di possessore.

Fa presente che, ai fini della prova della interversione, non assumono alcuna rilevanza nè il compimento di lavori di manutenzione da parte della resistente, nè la mera continuazione del rapporto abitativo. Rileva, infatti, che tali atti non esprimevano direttamente contro il possessore, e cioè contro la società A.S.T.E.R., l’inequivoca volontà dell’ A. di cominciare a detenere l’immobile a titolo esclusivo e come bene proprio, ma rivelavano solo l’intenzione della detentrice di continuare ad abitare quel bene e di conservarlo in condizioni di abitabilità.

Nel controricorso la resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che, avendo il giudice di primo grado deferito giuramento suppletorio all’attrice, il prestato giuramento ha definito la controversia, precludendo alla controparte ogni ulteriore contestazione.

Tale eccezione è infondata.

Poichè, infatti, il giuramento suppletorio, al pari di quello decisorio, può avere ad oggetto solo fatti specifici e non apprezzamenti implicanti valutazioni di natura giuridica, il giuramento reso dalla resistente circa il proprio possesso dell’immobile protrattosi per oltre venti anni lascia impregiudicata la questione se il rapporto di fatto intercorso tra l’interessata e tale bene debba essere effettivamente qualificato, sul piano giuridico, in termini di possesso uti dominus, idoneo ai fini dell’acquisto per usucapione, ovvero debba rimanere relegato nel campo della mera detenzione. Ed è appunto questo l’oggetto delle censure mosse dalla ricorrente.

Fatta questa premessa, si osserva che il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

La Corte di Appello, sulla base delle testimonianze raccolte, ha ritenuto certo, in punto di fatto, che i locali in contestazione erano stati concessi come alloggio al padre dell’attrice, A. G., in virtù della funzione di custode e guardiano della Tonnara B., dal medesimo svolta; e che l’appellata ha abitato in tale immobile dapprima con la famiglia di origine e successivamente per conto proprio, effettuando negli anni diverse opere di manutenzione esterna ed interna.

Ciò posto, si osserva che correttamente la Corte territoriale, nel rilevare esattamente che A.G. aveva la mera detenzione, per ragioni di servizio, dei locali di cui in citazione, ha ritenuto che alla sua morte non potendo la detenzione di un bene essere trasferita per successione universale o particolare, e non essendo la figlia mai subentrata al padre nella qualifica di custode, l’attrice non ha continuato ad abitare nell’immobile in questione per ragione di servizio, ma vi è rimasta autonomamente, possedendo il bene animo domini, senza trovare alcuna opposizione da parte della società proprietaria.

Le valutazioni espresse al riguardo si sottraggono al sindacato di questa Corte, costituendo logica conseguenza della ritenuta riconducibilità della originaria detenzione dei locali in questione da parte del padre dell’attrice ad un rapporto di servizio legato esclusivamente alla sua persona fisica e come tale non trasmissibile mortis causa. In considerazione della natura strettamente personale del rapporto di lavoro intrattenuto da A.G. con i proprietari della Tonnara B., infatti, in modo congruo e coerente i giudici di merito hanno ritenuto che la morte del predetto ha rappresentato un punto di irreversibile rottura del titolo di detenzione dell’immobile, che in tale rapporto trovava la sua causa esclusiva; nè su tale passaggio argomentativo la ricorrente ha mosso deduzioni specifiche e pertinenti.

Pertanto, la permanenza della resistente nel predetto immobile a seguito della morte del padre, del tutto sganciata dalla detenzione facente capo a quest’ultimo per l’attività lavorativa dal medesimo svolta, è stata legittimamente ritenuta dalla Corte territoriale espressione di un possesso autonomo uti dominus; possesso che, secondo quanto accertato dalla Corte di Appello con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, si è protratto in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto per oltre venti anni.

Come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, dalla prova testimoniale è emerso che costituiva fatto notorio che l’attrice abitava nell’immobile; che tale circostanza era ben nota alla società Aster, la quale nessuna opposizione aveva mai effettuato a tale stato di cose, benchè la A. non avesse titolo per rimanere nei locali in questione nè, tanto meno, pagasse un canone; che l’attrice aveva agito come proprietaria, compiendo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Da quanto detto consegue che la ricorrente non coglie nel segno dell’effettiva ratio decidendi allorchè si duole della mancata individuazione, da parte del giudice di appello, di un atto di interversione del possesso.

Le deduzioni svolte al riguardo, infatti, partono dal presupposto che l’attrice abbia cominciato ad occupare l’immobile oggetto di causa a titolo di detenzione; laddove, secondo la ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale, non sindacabile in questa sede in quanto sorretta da una motivazione adeguata e logica, il rapporto di fatto della A. con l’immobile è iniziato come possesso.

Ai fini dell’acquisto della proprietà del bene per usucapione, pertanto, l’odierna resistente non era tenuta a dimostrare che vi era stata una interversio possessionis, per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lei fatta contro il diritto del proprietario.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla resistente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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