Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13102 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 14/05/2021), n.13102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2567/2019 proposto da:

O.N., elettivamente domiciliato in Roma L.go Somalia 53

presso lo studio dell’avvocato Pinto Guglielmo, e rappresentato e

difeso dall’avvocato Tarchini Maria Cristina, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 959/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 959/2018 depositata il 4-6-2018, la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello di O.N., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che, a seguito di rituale impugnazione del provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, aveva respinto le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha rilevato che l’appellante non aveva specificamente censurato le argomentazioni di cui alla sentenza di primo grado in ordine alla credibilità del narrato ed ha, in ogni caso, ha ritenuto condivisibile il giudizio espresso dal Tribunale di non credibilità del racconto del richiedente. Quest’ultimo aveva riferito di aver lasciato la (OMISSIS) per il timore di essere ucciso da appartenenti alla setta degli (OMISSIS), alla quale si era rifiutato di aderire, dopo la morte del padre, appartenente alla stessa setta ed al quale avrebbe dovuto subentrare. La Corte d’appello ha affermato di condividere il giudizio espresso dal Tribunale in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) ha escluso la sussistenza di rischio di danno grave, in relazione alla vicenda personale narrata, che era inverosimile. Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) la Corte d’appello ha evidenziato che il richiedente proveniva da una zona della (OMISSIS) ((OMISSIS)), nella quale non vi erano allarmanti situazioni di conflitto armato interno, violenza indiscriminata ed instabilità politica, come da fonti di conoscenza indicate nella sentenza impugnata. I Giudici d’appello hanno ritenuto che neppure vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo allegati elementi di significativa fragilità o vulnerabilità soggettiva, anche considerando la reale situazione politico sociale dello Stato di provenienza, nonchè valutato che il richiedente era giovane, non aveva allegato particolari problemi di salute e in (OMISSIS) aveva ancora la sua famiglia (i figli e la sorella).

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte d’appello dei gravi atti di persecuzione che assume di aver subito per non aver ricoperto il posto lasciato vacante dal padre all’interno della setta segreta, richiama la normativa di settore, anche internazionale, sul dovere di collaborazione istruttoria e deduce che l’articolo di giornale dallo stesso prodotto dimostrava che il fatto allegato era veritiero, ed in ogni caso la Corte d’appello non aveva compiuto alcun approfondimento istruttorio sul punto.

2. Con il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello ha mancato di esaminare o ha fatto cattiva applicazione del citato art. 14, non considerando che il ricorrente, in caso di rimpatrio, rischierebbe di essere ucciso dai membri della setta e che nella zona di sua provenienza persiste un quadro di pericolosità a causa della conservazione di un sistema di vendette private sostanzialmente tollerato dalla Polizia e non efficacemente contrastato.

3. Con il terzo motivo si duole della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 anche con riferimento all’art. 10 Cost., e deduce che la Corte territoriale, nel negare la protezione umanitaria, non ha considerato la sua condizione personale di vulnerabilità, e in particolare le ragioni di fuga dal suo Paese, per il timore di essere ucciso dai componenti della setta, nonchè l’attuale situazione della (OMISSIS), caratterizzata da ripetute violazioni dei diritti umani.

4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, in quanto le doglianze involgono, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di credibilità e la valutazione della situazione del Paese di origine del ricorrente, sono inammissibili.

4.1. Questa Corte ha chiarito che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (Cass. ord. n. 3340/2019). Inoltre, anche in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

4.2. Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla sua vicenda personale ed alla situazione generale della (OMISSIS) e dell'(OMISSIS), attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, sia quanto alla credibilità dei fatti narrati sia quanto alla situazione del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, inammissibilmente difforme da quella accertata nei giudizi di merito, peraltro senza confrontarsi con l’iter motivazionale della sentenza impugnata.

La Corte territoriale non solo ha affermato che il giudizio di non credibilità espresso dal Tribunale non era stato specificamente censurato con l’atto di appello, ma ha, in dettaglio, esaminato la vicenda narrata dall’appellante e valutato il riscontro documentale dal medesimo fornito (articolo di giornale), all’esito confermando, motivatamente, l’inverosimiglianza del narrato, in ragione di plurime contraddittorietà ed incongruenze, anche rispetto alle informazioni reperite sulle caratteristiche della setta degli (OMISSIS) (riservata all’elite della società, mentre il padre del richiedente era contadino). La Corte d’appello ha inoltre rimarcato la mancata corrispondenza tra la ricostruzione dei fatti riportati nell’articolo di giornale, da cui risultava la costrizione da parte di un padre nei confronti del figlio che si rifiutava di aderire alla setta degli (OMISSIS), e quella allegata dal richiedente, secondo la quale solo dopo la morte del padre era stato minacciato dai membri della setta.

Il ricorrente, senza censurare specificamente dette affermazioni e il percorso argomentativo della sentenza impugnata, ripropone il suo racconto ed assume di essere un soggetto perseguitato dai membri della setta. All’evidenza le suddette deduzioni difensive sono generiche ed inconferenti rispetto al decisum.

Inoltre la Corte d’appello ha esaminato la situazione generale della (OMISSIS) e dell'(OMISSIS), indicando le fonti di conoscenza, ed ha concluso affermando che la zona di provenienza del ricorrente non è interessata da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito e sono sindacabili solo mediante il paradigma del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre il ricorrente non ha svolto censure ai sensi del citato articolo.

4.3. Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Paese di origine, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019, a meno che la non credibilità investa il fatto stesso della provenienza da un dato Paese). Il ricorrente censura quell’accertamento di fatto richiamando la normativa di riferimento e pronunce di Giudici di merito e di legittimità, nonchè riportando notizie tratte da organi di stampa e da altra fonte, ossia chiedendo, inammissibilmente, una rivalutazione del merito, senza, peraltro, neppure allegare la precisa ragione di inattendibilità delle fonti considerate nella sentenza impugnata. L’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e lett. b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto si è detto.

5. Anche il terzo motivo è inammissibile.

5.1. Occorre premettere, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

5.2. Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge, richiama diffusamente la normativa di riferimento, nonchè afferma di essere soggetto vulnerabile a causa delle minacce che assume ricevute degli (OMISSIS), senza precisare di avere allegato nel giudizio di merito alcun elemento individualizzante dli rilevanza o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso affermato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

Il fattore di integrazione lavorativa e sociale in Italia neppure è stato allegato ed inoltre la situazione del Paese di origine, in termini generali ed astratti, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018).

Circa la denunciata violazione dell’art. 10 Cost., secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (tra le tante Cass. n. 16362/2016 e Cass. n. 11110/2019). La tutela complessivamente risultante dai tre istituti suindicati, non trovando applicazione nella specie la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, per quanto si è detto, è idonea a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ad obblighi costituzionali o internazionali.

6. Nulla si dispone circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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