Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13102 del 10/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13102 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 21991-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MUOIO GIACOMO;

– intimato avverso la sentenza n. 175/31/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 18.4.2011, depositata il 27/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 10/06/2014

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Giacomo Muoio, pensionato del
Banco di Napoli, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Campania ha parzialmente accolto la domanda con
la quale il medesimo aveva chiesto il rimborso della ritenuta alla fonte operata

Complementare per il Personale del Banco di Napoli (FPCPBN), subentrando
al preesistente Fondo Integrativo di Previdenza (FIP) e nel quadro di
un’operazione volta alla chiusura delle posizioni individuali accese presso il
FIP, gli aveva versato una tantum in luogo della pensione integrativa (a
carico del FIP) di cui egli era titolare.
La Commissione Tributaria Regionale, recependo la tesi di subordine del
contribuente, afferma che il suddetto capitale sarebbe soggetto all’aliquota
IRPEF del 12,5% di cui all’articolo 6 1. 482/85 e non all’aliquota (applicata in
sede di determinazione della ritenuta alla fonte e ritenuta corretta dall’Ufficio)
risultante dalla disciplina della tassazione separata ex art. 16 TUIR (vecchia
numerazione; da ora in poi tutti i richiami alle disposizione del TUIR saranno
riferiti alla numerazione vigente fino al 31.12.03).
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate si articola su due motivi: con il primo si
denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 17 TUIR; con il
secondo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 41, primo
comma, lettera “g” quater, e 42, quarto comma, TUIR, in relazione all’articolo
1, quinto comma, d.l. 669/96 (convertito nella legge 30/97), all’articolo 13,
nono comma, D.Lgs. 124/93 ed all’articolo 11 , terzo comma, l. 335/95.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
Dopo il deposito della relazione ex art. 380 bis cpc, la causa veniva discussa
nella camera di consiglio del 7.5.14, per la quale non venivano depositate
memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione proposta con i due mezzi di ricorso, da trattare congiuntamente
per la loro intima connessione, vede contrapposta la tesi (recepita nella
sentenza gravata) secondo cui il capitale di cui si tratta – costituendo un reddito

Ric. 2012 n. 21991 sez. MT – ud. 07-05-2014
-2-

sul capitale (denominato “zainetto”) che il Fondo di Previdenza

o
da capitale ai sensi dell’articolo 42, comma 4, TUIR – sarebbe soggetto a
tassazione con l’aliquota del 12,5% ex art. 6 1. 482/85 e la tesi dell’Agenzia
delle Entrate secondo cui detto capitale – costituendo la capitalizzazione di una
pensione integrativa – sarebbe soggetto a tassazione separata ex art. 16
TUIR.

2921 e 11156 del 2010, rese in controversie perfettamente sovrapponibili alla
presente.
Dapprima la sentenza 868/10 si è pronunciata affermando il principio che: “In

tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza
complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfètariamente
a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo transattivo
risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in
godimento, è soggetta a tassazione separata, ai sensi dell’art. 16, primo
comma, lett. a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (numerazione anteriore a
quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), trattandosi di somma
che costituisce reddito da lavoro dipendente, vede nel, del d.P.R. n. 917 cit., e
non già reddito di capitale, invece definito dall’art. 42, non rilevando che la
stessa sia versata “tempo dopo” la cessazione del rapporto di lavoro, essendo il
pagamento comunque effettuato “in dipendenza” di tale evento.”; tale indirizzo
è stato successivamente confermato dalla sentenza 2921/10 e, infine, si è
consolidato con la sentenza 11156 del 2010, che ha stabilito che: “In tema di

IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare
per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza
complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a
saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo
transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico
integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto

‘9, costituisce, ai sensi dell’art. 6,

comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della
“pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato
al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di
pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera
somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi
Ric. 2012 n. 21991 sez. MT – ud. 07-05-2014
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Detta questione è stata già esamina da questa Corte con le sentenze nn. 868,

o
versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986
(nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali
e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in
ottemperanza a disposizioni di legge”.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’indirizzo fin qui riportato; in
l’orientamento espresso nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 13642/11 con
riferimento alla posizione degli iscritti al fondo
FONDENEL/P.I.A.,

previdenziale

giacché l’individuazione del trattamento fiscale

applicabile alle somme erogate dai fondi di previdenza integrativa aziendale a
titolo di liquidazione in capitale dei trattamenti pensionistici integrativi
spettanti ai loro iscritti dipende dall’accertamento in fatto delle concrete
caratteristiche di funzionamento di ciascun fondo, con particolare riguardo alla
modalità di formazione delle somme pecuniarie erogate ai beneficiari.
Con particolare riferimento alla fattispecie qui esaminata, questa Corte ha già
avuto modo di chiarire come i principi fissati nella menzionata sentenza n.
13642/11 non risultino pertinenti alla disciplina della tassazione dello
“zainetto” erogato dal FPCPBN; infatti, anche dopo tale pronuncia delle
Sezioni Unite, la Sezione tributaria ha ribadito l’assoggettabilità dello
“zainetto” alla tassazione separata ex art. 16 TUIR; si vedano, in tal senso, le
sentenze nn. 17535/12, 17549/12, 17572/12 e specialmente la sentenza n.
17560/12 (ancora successivamente ripresa dall’ordinanza 6927/14), nella quale,
esaminando espressamente le differenze tra la presente fattispecie e quella su
cui si erano pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza 13642/11, si
chiarisce: “Orbene, nel caso di cui si sono occupate le Sezioni Unite, si trattava
di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti e a causa previdenziale prevalente, nel quale le prestazioni sono
composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai
contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal
lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato
finanziario da parte del Fondo del capitale accantonato. …… Nel caso di
specie, invece, una questione simile non si è mai posta e le parti, fin dal primo
grado, non hanno mai discusso in ordine alla natura del Fondo e alla eventuale
Ric. 2012 n. 21991 sez. MT – ud. 07-05-2014

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particolare, non appare utilmente richiamabile, nella presente fattispecie,

o

t

esistenza di una gestione sul mercato finanziario da parte del Fondo del
capitale accantonato. Pertanto, nessuna distinzione può legittimamente
stabilirsi in ordine alla somma erogata al contribuente, la quale, date le sue
caratteristiche ontologiche e funzionali, nemmeno potrebbe essere
correttamente equiparata ad una prestazione in forma capitale
aziendale a capitalizzazione di versamenti. Il Fondo relativo ai dipendenti del
Banco Napoli, di cui in questa sede si discute, era un Fondo di previdenza a
“prestazione definita” nel quale l’ammontare della prestazione è prefissato in
funzione di determinati parametri e non risulta strettamente collegato
all’ammontare dei contributi versati e alla gestione del relativo importo sul
mercato finanziario al fine di assicurarne una redditività che sia la maggiore
possibile, redditività che nei Fondi a capitalizzazione individuale dei
versamenti (o Fondi “a contribuzione definita’) influenza e determina (in parte)
la prestazione finale erogata agli iscritti.”
Il ricorso va quindi accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente
avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso;
the le spese si compensano tanto per il giudizio di merito quanto per il
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2014.

(contrattualmente prevista) di un Fondo di previdenza complementare

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