Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13101 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

KOLON I’NETWORKS CORPORATION, nata per fusione della società KOLON

INTERNATIONAL CORPORATION e KOLON DATA COMUNICATION CORPORATION, in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso l’avvocato BORDA GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FUCCI CESARE, giusta procura

speciale per Notaio KANG JONG-KU – AMBASCIATA D’ITALIA SEOUL-KOREA

del 20.9.06;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4890/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato V. CALANDRELLI, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con lodo depositato in data 8.3.2002 il Collegio arbitrale, costituito per la soluzione della controversia insorta fra la Kolon International Corporation ed il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – in ordine all’esecuzione di un contratto di appalto per la fornitura di n. 20.000 uniformi estive per gli agenti penitenziari maschili stipulato in data 30.12.1999 a seguito di aggiudicazione del 13.12.1999, rigettava la domanda proposta dall’impresa volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione committente a ritirare la fornitura e la condanna del Ministero a versare il corrispettivo pattuito in L. 2.246.000.000, oltre alla rivalutazione, ovvero, in subordine, tenuto conto dei lievi difetti riscontrati in sede di collaudo, la riduzione di detta somma nella misura ritenuta di giustizia.

Osservava il Collegio che, a seguito del collaudo della merce costituito dalla verifica dei dati metrici e qualitativi nonchè dalla prova di vestibilità, era emerso che le uniformi – non solo si discostavano dal campione consegnato ed, in parte, dalle misure indicate dal committente, ma presentavano vistosi difetti che rendevano il capo di abbigliamento sostanzialmente inutilizzabile per l’uso al quale era destinato. Rilevava altresì che le ragioni addotte dall’impresa, quali la mancata previsione negoziale della prova di vestibilità o il rispetto dei dati metrici consegnati dal committente, non scagionavano l’impresa, con la conseguente legittimità del rifiuto ad accettare la fornitura e la fondatezza della domanda riconvenzionale del Ministero ad ottenere la sostituzione della merce con altra, realizzata a t regola d’arte.

La Kolon Internazional Corporation proponeva impugnazione avanti alla Corte d’Appello di Roma la quale all’esito del giudizio, in cui si costituiva il Ministero chiedendone il rigetto, con sentenza del 23.5- 19.11.2003, la respingeva, condannando la Kolon al pagamento delle spese processuali.

A fronte del vizio di ultrapetizione dedotto dalla Kolon per averla il Collegio arbitrale condannata a sostituire la fornitura “con altra confezionata a regola d’arte” malgrado con la riconvenzionale il Ministero avesse chiesto la condanna alla sostituzione delle giubbe “con altre aventi i requisiti previsti dal capitolato posto alla base della fornitura”, osservava la Corte d’Appello che le conclusioni del Ministero fondate sul grave inadempimento contrattuale erano così ampie da comprendere, secondo la sintesi adottata dal Collegio arbitrale, la richiesta di sostituzione con altra merce confezionata a regola d’arte. Al riguardo sottolineava che il Collegio nella sua motivazione aveva illustrato i numerosi difetti riscontrati in sede di collaudo, quali il colore del tessuto, le caratteristiche dei risvolti, del bavero, delle spalline, dei bottoni e delle maniche nonchè l’impossibilità di prescindere dalla peculiarità dell’uso cui le confezioni erano destinate.

In ordine alla “prova di vestibilità”, che secondo la Kolon non sarebbe prevista dal contratto e comunque sarebbe estranea al concetto stesso di “collaudo”, osservava invece la Corte d’Appello che il collaudo, presupponendo la verifica dell’idoneità dell’opera alle condizioni imposte dal committente, postula l’esecuzione delle prove di funzionalità del manufatto.

Condivideva infine l’assunto del Collegio secondo cui, in presenza di eventuali incertezze sui dati metrici, l’appaltatore; aveva l’onere di informate il committente.

Riteneva infine inammissibile per la sua genericità, il secondo motivo di gravame riguardante la dedotta violazione dell’art. 1372 c.c..

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la Kolon International Corporation che deduce tre motivi di censura.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Kolon International Corporation denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.. Lamenta che il Collegio arbitrale, a fronte della richiesta del Ministero di sostituzione delle giubbe con altre “aventi i requisiti previsti dal capitolato posto alla base della fornitura”, l’aveva condannata “a sostituirla con altra confezionata a regola d’arte”, con conseguente nullità del lodo per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. Deduce che il parametro cui doveva attenersi, costituito dalle tabelle allegate al contratto e, per quanto ivi non previsto, dalla giubba campione, non coincide del resto con il generico richiamo alla sostituzione con altre confezionate “a regola d’arte”, con conseguente vizio, ripete, di ultrapetizione.

La censura è inammissibile.

Il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il collegio arbitrale è stato già oggetto di apposito motivo di impugnazione vanti alla Corte d’Appello la quale ne ha escluso la sussistenza.

Pertanto in tale contesto, vale a dire in presenza di un procedimento caratterizzato dalla presenza del lodo arbitrale e dalla successiva pronuncia della Corte d’Appello, a questa Corte è precluso prendere in esame direttamente il lodo ed il vizio di cui sarebbe affetto, essendo oggetto del giudizio di legittimità la sentenza emessa in sede di impugnazione dalla Corte d’Appello per verificare se sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione al vizio di ultrapetizione dedotto in quella sede. Del tutto fuor di luogo è pertanto la prospettata violazione processuale che la ricorrente ha ritenuto di riproporre in questa sede, omettendo qualsiasi riferimento ad un eventuale difetto di motivazione della sentenza impugnata che detta violazione ha escluso.

Il motivo di ricorso si muove infatti costantemente sotto tale profilo con specifico riferimento al lodo, mentre la decisione della Corte d’Appello, semplicemente menzionata con un semplice richiamo allo stesso preteso vizio, non risulta censurata, come sarebbe stato necessario in relazione alle ragioni esposte dalla Corte medesima a sostegno del suo convincimento.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o mancata applicazione dell’art. 1372 c.c.. Lamenta che la Corte d’Appello non abbia ^ considerato che le critiche mosse dalla Commissione di collaudo si fondano unicamente su un esame pratico di vestibilità non previsto nel contratto e prescindono da eventuali difformità della fornitura rispetto ai parametri contrattuali estremamente specifici in ordine alle dimensioni, ai materiali e tinte alla cui osservanza era obbligata e si era attenuta, senza necessità di consultare la Amministrazione in assenza di lacunosità nelle tabelle.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione, lamentando che la Corte d’Appello non abbia fornito alcuna motivazione in ordine alla circostanza, sottolineata sia avanti al Collegio che in sede di impugnazione, che la fornitura fosse del tutto conforme ai parametri di riferimento e che un nuovo confezione dei capi non poteva che portare allo stesso risultato.

Entrambe le censure, per la loro intima connessione da esaminarsi congiuntamente, sono infondate.

La Corte d’Appello, prima ancora della cosiddetta “prova di vestibilità” al cui esito positivo ha attribuito la rilevanza che merita ai fini della valutazione sull’esatto adempimento dell’obbligazione da parte della società, ha dato atto, richiamando il lodo arbitrale, della presenza di numerosi difetti che le confezioni presentavano rispetto alla previsione contrattuale, difetti ritenuti tanto più decisivi se rapportati alle peculiari caratteristiche delle confezioni medesime costituite da uniformi che per definizione non possono che essere del tutto uguali per tessuto, colore e foggia nonchè conformi alle prescrizioni date. Al riguardo ha sottolineato infatti le differenze riscontrate in sede di collaudo in ordine al colore del tessuto, “alle caratteristiche dei risvolti, del bavero, delle spalline, dei bottoni e delle maniche”. E tanto basta per ritenere correttamente motivato da parte della Corte d’Appello il proprio convincimento sulle conclusioni cui era pervenuto il collegio arbitrale.

Trattasi del resto di valutazioni di merito in ordine alle quali, come si è già sottolineato, alla Corte d’Appello incombeva unicamente il compito di verificare la sussistenza della motivazione in quanto il relativo vizio rileva come causa di nullità del lodo qualora manchi del tutto ovvero sia talmente carente da non consentire di comprendere l’iter logico del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare in tal modo la “ratio decidendi” adottata (giurisprudenza consolidata Cass. 4078/03).

Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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