Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13101 del 24/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13599/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LA FONTE SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL TINTORETTO 88, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato

RICCARDO CONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5114/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della società contro un avviso di liquidazione in materia di registro, per l’anno 2011;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’Ufficio avrebbe illegittimamente escluso l’obbligo del preventivo contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a ad un unico motivo, col quale l’Agenzia deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 51, in relazione all’art. 360, n. 3: il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, non avrebbe natura antielusiva e la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sarebbe stata applicabile solo ad accessi, ispezioni e verifiche effettuati nei locali dell’attività;

che l’intimato ha resistito con controricorso, sollevando altresì eccezione di legittimità costituzionale in ordine al combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 53 bis;

che il motivo è fondato;

che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini dell’imposta di registro, assoggettato esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015); che, in particolare, la predetta pronunzia ha affrontato anche il problema della compatibilità di tale impostazione con la disciplina costituzionale;

che l’unica ratio alla base della decisione impugnata è costituita dall’ipotizzata necessità del preventivo contraddittorio e che tale ratio risulta ritualmente impugnata;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA