Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13101 del 10/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13101 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

71,

ORDINANZA
sul ricorso 21895-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Centrale
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
TRUPPA GIUSEPPE;

– intimato avverso la sentenza n. 31/14/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI del 9.1.2012, depositata il 15/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

w

Data pubblicazione: 10/06/2014

o
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Giuseppe Truppa, pensionato del
Banco di Napoli, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Puglia ha parzialmente accolto la domanda con la
quale il medesimo aveva chiesto il rimborso della ritenuta alla fonte operata sul
capitale (denominato “zainetto”) che il Fondo di Previdenza Complementare

Fondo Integrativo di Previdenza (FIP) e nel quadro di un’operazione volta alla
chiusura delle posizioni individuali accese presso il FIP, gli aveva versato una

tantum in luogo della pensione integrativa (a carico del FIP) di cui egli era
titolare.
La Commissione Tributaria Regionale afferma che il suddetto capitale sarebbe
soggetto, per la parte relativa al rendimento maturato sugli importi versati dal
lavoratore e dal datore di lavoro, all’aliquota IRPEF del 12,5% di cui
all’articolo 6 1. 482/85 e non all’aliquota (applicata sull’intero importo in sede
di determinazione della ritenuta alla fonte e ritenuta corretta dall’Ufficio)
risultante dalla disciplina della tassazione separata ex art. 16 TUIR (vecchia
numerazione; da ora in poi tutti i richiami alle disposizione del TUIR saranno
riferiti alla numerazione vigente fino al 31.12.03).
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate si articola su due motivi: con il primo si
denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 17 TUIR; con il
secondo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 41, primo
comma, lettera “g” quater, e 42, quarto comma, TUIR, in relazione all’articolo
1, quinto comma, d.l. 669/96 (convertito nella legge 30/97), all’articolo 13,
nono comma, D.Lgs. 124/93 ed all’articolo 11 , terzo comma, 1. 335/95.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
Dopo il deposito della relazione ex art. 380 bis cpc, la causa veniva discussa
nella camera di consiglio del 7.5.14, per la quale non venivano depositate
memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione proposta con i due mezzi di ricorso, da trattare congiuntamente
per la loro intima connessione, vede contrapposta la tesi (parzialmente recepita
nella sentenza gravata) secondo cui il capitale di cui si tratta – costituendo un
reddito da capitale ai sensi dell’articolo 42, comma 4, TUIR – sarebbe soggetto
Ric. 2012 n. 21895 sez. MT – ud. 07-05-2014
-2-

per il Personale del Banco di Napoli (FPCPBN), subentrando al preesistente

o

X

a tassazione con l’aliquota del 12,5% ex art. 6 1. 482/85 e la tesi dell’Agenzia
delle Entrate secondo cui detto capitale – costituendo la capitalizzazione di una
pensione integrativa – sarebbe soggetto a tassazione separata ex art.
1 UIR..
Detta questione è stata già esamina da questa Corte con le sentenze nn. 868,
presente.
Dapprima la sentenza 868/10 si è pronunciata affermando il principio che: “In
tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza
complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente
a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo transattivo
risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in
godimento, è soggetta a tassazione separata, ai sensi dell’art. 16, primo
comma, lett. a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (numerazione anteriore a
quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), trattandosi di somma
che costituisce reddito da lavoro dipendente, vede nel, del d.P.R. n. 917 cit., e
non già reddito di capitale, invece definito dall’art. 42, non rilevando che la
stessa sia versata “tempo dopo” la cessazione del rapporto di lavoro, essendo il
pagamento comunque effettuato “in dipendenza” di tale evento.”; tale indirizzo
è stato successivamente confermato dalla sentenza 2921/10 e, infine, si è
consolidato con la sentenza 11156 del 2010, che ha stabilito che: “In tema di
IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare
per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza
complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfètariamente a
saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo
transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico
integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della
“pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato
al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di
pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera
somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi
versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986
Ric. 2012 n. 21895 sez. MT – ud. 07-05-2014
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2921 e 11156 del 2010, rese in controversie perfettamente sovrapponibili alla

o
(nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali
e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in
ottemperanza a disposizioni di legge”.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’indirizzo fin qui riportato; in
particolare, non appare utilmente richiamabile, nella presente fattispecie,

riferimento alla posizione degli iscritti al fondo
FONDENEL/P.I.A.,

previdenziale

giacché l’individuazione del trattamento fiscale

applicabile alle somme erogate dai fondi di previdenza integrativa aziendale a
titolo di liquidazione in capitale dei trattamenti pensionistici integrativi
spettanti ai loro iscritti dipende dall’accertamento in fatto delle concrete
caratteristiche di funzionamento di ciascun fondo, con particolare riguardo alla
modalità di formazione delle somme pecuniarie erogate ai beneficiari.
Con particolare riferimento alla fattispecie qui esaminata, questa Corte ha già
avuto modo di chiarire come i principi fissati nella menzionata sentenza n.
13642/11 non risultino pertinenti alla disciplina della tassazione dello
“zainetto” erogato dal FPCPBN; infatti, anche dopo tale pronuncia delle
Sezioni Unite, la Sezione tributaria ha ribadito l’assoggettabilità dello
“zainetto” alla tassazione separata ex art. 16 TUIR; si vedano, in tal senso, le
sentenze nn. 17535/12, 17549/12, 17572/12 e specialmente la sentenza n.
17560/12 (ancora successivamente ripresa dall’ordinanza 6927/14), nella quale,
esaminando espressamente le differenze tra la presente fattispecie e quella su
cui si erano pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza 13642/11, si
chiarisce: “Orbene, nel caso di cui si sono occupate le Sezioni Unite, si trattava

l’orientamento espresso nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 13642/11 con

di un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti e a causa previdenziale prevalente, nel quale le prestazioni sono
composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai
contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal
lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato
finanziario da parte del Fondo del capitale accantonato. …… Nel caso di
specie, invece, una questione simile non si è mai posta e le parti, fin dal primo
grado, non hanno mai discusso in ordine alla natura del Fondo e alla eventuale
esistenza di una gestione sul mercato finanziario da parte del Fondo del
Ric. 2012 n. 21895 sez. MT – ud. 07-05-2014
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o
capitale accantonato. Pertanto, nessuna distinzione può legittimamente
stabilirsi in ordine alla somma erogata al contribuente, la quale, date le sue
caratteristiche ontologiche e funzionali, nemmeno potrebbe essere
correttamente equiparata ad una prestazione in forma capitale
(contrattualmente prevista) di un Fondo di previdenza complementare
Banco Napoli, di cui in questa sede si discute, era un Fondo di previdenza a
“prestazione definita” nel quale l’ammontare della prestazione è prefissato in
funzione di determinati parametri e non risulta strettamente collegato
all’ammontare dei contributi versati e alla gestione del relativo importo sul
mercato finanziario al fine di assicurarne una redditività che sia la maggiore
possibile, redditività che nei Fondi a capitalizzazione individuale dei
versamenti (o Fondi “a contribuzione definita’) influenza e determina (in parte)
la prestazione finale erogata agli iscritti.”
Il ricorso va quindi accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente
avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso;
Che

p

spese si compensano tanto per il giudizio di merito quanto per il

giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2014.

aziendale a capitalizzazione di versamenti. Il Fondo relativo ai dipendenti del

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