Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13100 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso l’avvocato NODARO PIERO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LIMARDO TOMMASO, PAOLO

CROCETTA, rispettivamente giusta procura in calce al ricorso e

procura speciale per Notaio Dott. LORENZO ANSELMI di GENOVA – Rep. n.

55129 del 21.4.2010;

– ricorrente –

contro

ENI S.P.A., già AgipPetroli S.p.a. (c.f. (OMISSIS) – P.I.

(OMISSIS)), in persona del Direttore Generale della Divisione

Refining & Marketing e procuratore pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso l’avvocato FERRI

GIANCARLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CAVANI GIOVANNI, GHIDINI GUSTAVO, LENZI GIORGIO, giusta procura

speciale per Notaio Dott.ssa ROSSANA FERRI di ROMA – Rep. n. 47582

del 3.12.04;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2096/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/07/2004;

preliminarmente l’Avvocato PAOLO CROCETTA deposita procura speciale

Notaio LORENZO ANSELMI di GENOVA del 21.4.2010 Rep. n. 55129;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CROCETTA PAOLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

uditi, per la controricorrente, gli Avvocati GHIDINI e CAVANI che

hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione. Dopo le conclusioni del P.G., i difensori del

resistente depositano note di replica.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 20 giugno 1997 l’ingegner A.R., dichiarandosi collaboratore della società AgipPetroli/IP, citò l’AgipPetroli s.p.a. (nel seguito: Agip) davanti al Tribunale di Vigevano, chiedendo accertarsi la contraffazione del suo trovato, per il quale aveva presentato domanda di brevetto per invenzione (poi rilasciato in corso di causa), avente ad oggetto il procedimento per la produzione di benzine a basso contenuto di benzene, con le statuizioni conseguenti. La convenuta resistette alle domande, eccependo la nullità del brevetto per carenza dei requisiti di novità o dell’attività inventiva o della sufficiente descrizione.

Assunta una consulenza tecnica d’ufficio il tribunale, con sentenza in data 6 giugno 2002, richiamate e condivise le conclusioni del pubblico ministero, circa la brevettazione abusiva – Legge Invenzioni ex artt. 23 e 59, n. 4 – da parte dell’attore di un’invenzione fatta nell’esecuzione di un rapporto di lavoro e perciò spettante all’Agip, ritenne corrette le conclusioni dei consulenti d’ufficio, circa il difetto di novità estrinseca ed intrinseca del trovato, e respinse tutte le domande dell’attore.

Contro la sentenza propose appello l’attore, respingendo, tra l’altro, la ratio decidendi fondata sull’abuso di brevettazione, dovendosi nella specie applicare l’art. 24 e non l’art. 23 della Legge Invenzioni. L’Agip resistette al gravame insistendo anche sull’abusiva brevettazione da parte del dipendente di una – pur contestata – invenzione ottenuta in connessione funzionale con le sue mansioni, e sfruttando il patrimonio di conoscenze già elaborato dalla datrice di lavoro.

Con sentenza 8 settembre 2004, la Corte d’appello di Milano respinse l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione dei procedimenti amministrativi contenziosi sui brevetti statunitense ed europeo ottenuti dall’ingegner A., sulla premessa che essi non avrebbero potuto avere alcuna influenza sulla decisione. La corte ritenne preliminare ed assorbente la questione della nullità del brevetto a norma della Legge Invenzioni, art. 23, comma 2 e art. 59 n. 4. La corte osservò che l’attore aveva impostato la causa sulla controversia concernente i contrapposti diritti del datore di lavoro e del dipendente in tema d’invenzioni. La rivendicazione degli studi fatti nel periodo di collaborazione lavorativa con l’azienda era documentata già da una missiva anteriore alla domanda di brevetto, e importanti ammissioni al riguardo erano contenute negli stessi atti di causa, in cui si riconosceva che quella missiva era ispirata dal dubbio che l’azienda non avesse depositato l’invenzione, come pure avrebbe potuto decidere di fare applicando la disciplina delle invenzioni dei dipendenti, laddove l’azienda aveva scelto la strategia più penalizzante per il dipendente inventore, e cioè quella di sfruttare l’invenzione in regime di segretezza, evitando di renderla palese mediante la brevettazione e di dover riconoscere allo stesso dipendente inventore il diritto all’equo premio, ove l’invenzione fosse stata ritenuta non di servizio e non adeguatamente retribuita. Secondo la corte, solo nella comparsa conclusionale di quel grado l’appellante aveva allegato di non essere mai stato dipendente dell’Agip se non dal 1999, essendo invece alle dipendenze dell’IP. Tale assunto era però inammissibile, perchè contraddetto dallo stesso atto d’appello, che segnava il confine del devoluto, ed era pretestuoso tenuto conto della spiegazione offerta dall’appellante dell’identità del gruppo Agip/IP, che rendeva irrilevante il passaggio, nel corso del tempo, della gestione delle raffinerie, e dello stesso contratto di lavoro, dall’una all’altra società.

Inapplicabile era per contro la Legge Invenzioni, art. 24, tenuto conto delle ripetute dichiarazioni fatte al riguardo dalla stessa parte in giudizio nelle sue difese, fin dall’atto di citazione, dove aveva rivendicato di essersi occupato esclusivamente di problemi tecnologici inerenti alla raffinazione dei prodotti petroliferi, e alla produzione della benzina, con particolare riferimento ai problemi dello sviluppo e del controllo della qualità dei carburanti, giungendo ad affermare che aveva operato dal 1988 come assistente del capo-settore Sviluppo Prodotti e Fonti energetiche alternative, con responsabilità per i progetti speciali e per i rapporti con Euron, e cioè con la società AgipPetroli/IP che ha come oggetto sociale la ricerca applicata nel settore energetico.

Trattandosi di invenzione d’azienda, se non anche di servizio, al dipendente non sarebbero spettati se non il diritto morale al riconoscimento della paternità e se del caso l’equo premio, che non erano stati oggetto di domande proposte in causa. La conseguente nullità del brevetto Legge Invenzioni, ex art. 59, n. 4, assorbiva le altre questioni di nullità.

Per la cassazione di questa sentenza, notificata il giorno 8 settembre 2004, ricorre l’ingegner A., con atto notificato il 15 novembre 2004, affidato a nove motivi.

L’ENI s.p.a, già AgipPetroli s.p.a., resiste con controricorso notificato il 2 4 dicembre 2004.

Entrambe le parti hanno depositato memorie, e l’E.N.I. ha altresì depositato controdeduzioni alle conclusioni del Procuratore generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La memoria depositata dal ricorrente contiene censure e allegazioni nuove, delle quali non può tenersi conto, essendo le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente all’illustrazione delle ragioni delle censure formulate con il ricorso, e non potendo essere utilizzate per l’ampliamento del thema decidendum.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la falsa applicazione del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 23. Erroneamente il giudice d’appello avrebbe inquadrato la fattispecie nell’ambito di applicazione della norma richiamata, seguendo le deduzioni svolte in primo grado dal pubblico ministero, a loro volta condizionate dall’errore di ritenere riferita all’Agip, in una missiva, un’affermazione che doveva ritenersi invece riferita all’IP. Con il secondo motivo si deduce l’omessa applicazione dell’art. 24 della legge invenzioni. Si sostiene a questo riguardo che l’IP, della quale egli era dipendente, non possedeva nè gestiva impianti di raffinazione.

Con il terzo motivo si deduce la falsa applicazione dell’art. 59, n. 4 della legge invenzioni, quale conseguenza delle censure su cui ai due motivi precedenti.

I tre motivi, che come osserva lo stesso ricorrente sono immediatamente correlati, devono essere esaminati insieme. Essi sono inammissibili. Il ricorrente, infatti, non denuncia un contrasto tra gli accertamenti di fatto posti a fondamento della decisione e il contenuto precettivo delle due disposizioni. Il contrasto denunciato nasce invece dalla diversa ricostruzione dei fatti che il ricorrente fa, sulla base dei documenti e degli atti di causa. Ora, l’accertamento di questi elementi è riservato al giudice di merito, ed esula dai limiti del giudizio di legittimità, essendo censurabile non già sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma, ricorrendone le condizioni, sotto quello del vizio di motivazione, entro gli stretti limiti indicati nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con la formulazione di censure che devono identificare i fatti controversi in ordine ai quali la motivazione sarebbe viziata, e con riferimento alle difese svolte nel giudizio, e non già direttamente ai fatti e ai documenti della causa; censure, dunque, non ravvisabili nei mezzi d’impugnazione in esame. Il tema della natura dei rapporti di lavoro intercorsi di fatto tra le parti del giudizio e delle mansioni svolte dal ricorrente, infatti, involvendo una quaestio facti, non è riconducibile sotto la rubrica della violazione di norme di diritto.

Con il quarto motivo si deduce la violazione di norme processuali concernenti l’attività del pubblico ministero. Il Procuratore generale presso la corte d’appello aveva precisato le sue conclusioni per iscritto dopo l’udienza collegiale, ed anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni destinati alle difese conclusionali delle parti.

Va premesso che il pubblico ministero avrebbe avuto la possibilità spiegare il suo intervento, e precisare le sue conclusioni oralmente, se vi fosse stata udienza di discussione orale, e, in mancanza di questa, ben poteva presentare le conclusioni scritte nella fase destinata alla discussione, dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, come prevede l’art. 3 disp. att. c.p.c,. La censura in esame deve essere ricondotta sotto la rubrica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, delle nullità del procedimento, le quali acquistano rilevanza in quanto abbiano determinato la nullità della sentenza.

Tale aspetto essenziale del vizio denunciato non è in alcun modo trattato nel ricorso, nel quale si riportano in modo testuale le conclusioni del procuratore generale, di infondatezza delle censure mosse alla sentenza del tribunale, e di richiamo alle motivazioni e alle conclusioni del pubblico ministero in primo grado, ma non si fa alcun accenno al decisivo condizionamento che le conclusioni del pubblico ministero avrebbero esercitato sulla sentenza impugnata.

L’illustrazione di questo punto era invece richiesto dalla natura del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e specificamente dalla violazione denunciata, posto che le conclusioni del pubblico ministero non avevano introdotto nessun tema di discussione in ordine al quale le parti non avessero avuto fino a quel momento la più ampia facoltà di allegazione in fatto e di argomentazione in diritto.

Nella memoria si argomenta in relazione alla tardività della domanda di declaratoria di nullità proposta dal P.M. in primo grado. Tale questione doveva in ogni caso tradursi in un motivo specifico di appello, e solo su questo presupposto poteva dar luogo ad un vizio della sentenza impugnata. Ma nel ricorso per cassazione non è stato proposto alcun mezzo d’impugnazione su questo specifico punto, che è pertanto estraneo al giudizio di legittimità.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere il giudice d’appello pronunciato su tutta la domanda proposta in causa, e cioè sulle questioni attinenti all’esistenza della contraffazione e alla validità della brevettazione in relazione ai contenuti non conformi ai requisiti di legge.

Il motivo è manifestamente infondato. La corte d’appello s’è pronunciata sul gravame proposto, respingendolo integralmente. Le questioni di cui si lamenta l’omessa trattazione non attengono ad una distinta domanda sulla quale il giudice, dopo aver accertato l’infondatezza della pretesa dell’appellante, per la nullità del titolo fatto valere, dovesse pronunciarsi, ma erano necessariamente assorbite dall’accertamento dell’abusiva registrazione del brevetto, idoneo da solo a dar conto della decisione.

Con il sesto motivo si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c., per la mancata sospensione del giudizio in attesa della pronuncia da parte dell’autorità investita sulla validità del brevetto europeo, del quale quello italiano era divenuto una frazione. Con il settimo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la corte territoriale ammesso la produzione di documenti in appello, concernenti i procedimenti amministrativi contenziosi sui brevetti statunitense ed europeo, ma escluso la rilevanza di essi.

I due motivi d’impugnazione sono collegati, giacchè i documenti che il giudice di merito ha ritenuto irrilevanti si riferiscono al giudizio sulla validità del brevetto europeo, e sono entrambi infondati. La corte territoriale ha definito il giudizio in forza di una ratio decidendi, costituita dall’abuso di brevettazione da parte dell’ingegner A., che non poteva in alcun modo risentire dell’esito del giudizio sulla validità intrinseca del brevetto europeo. Non potendosi configurare un conflitto di giudicati deve escludersi la pregiudizialità necessaria tra i due giudizi, e conseguentemente anche le violazioni denunciate.

L’ottavo e il nono motivo sono presentati come motivi distinti, l’uno concernente la “motivazione erronea e non coerente con riferimento ai fatti esposti, dibattuti ed accertati”, e l’altro l’erronea e ingiustificata affermazione ed assunzione di premesse arbitrariamente ipotizzate e poste a fondamento della dichiarata nullità. I due motivi sono però poi trattati insieme, con lo svolgimento di argomenti critici concernenti temi diversi. Le critiche svolte attengono tutte al merito della causa, o al contenuto di documenti, e non sono riconducibili ai vizi di motivazione indicati nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. I due mezzi sono pertanto inammissibili.

In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 9.045,00, di cui Euro 9.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA