Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13100 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/05/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1248-2020 proposto da:

A.Y., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIACRISTINA TRIVISONNO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 2640/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 25/11/2019 R.G.N. 1971/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto la domanda proposta da A.Y. di protezione internazionale già negatagli in via amministrativa.

Questi, cittadino (OMISSIS) di religione (OMISSIS), proveniente dal (OMISSIS), regione del (OMISSIS), esponeva di essere fuggito per paura di ritorsioni da parte della famiglia della ragazza, anch’essa (OMISSIS), con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale cui era conseguita una gravidanza e che perciò era stata uccisa.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che il racconto del richiedente fosse lacunoso e incongruente e che non ricorrevano i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11 trattandosi di vicenda privata risultata poi falsa in esito alle ricerche effettuate dalla Commissione territoriale. Quanto alla protezione sussidiaria ha osservato che il territorio di provenienza era lontano dai luoghi dove erano stati registrati episodi violenti dovuti a forze terroriste. Con riguardo alla protezione umanitaria, poi, ha evidenziato che non era stata documentata alcuna malattia recente e non erano allegati specifici legami nel nostro paese. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.Y. affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha opposto difese.

Il ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini con riguardo al deposito del ricorso successivamente alla sua notifica allegando gravi ragioni di salute che avrebbero impedito l’adempimento nei termini.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

In via del tutto preliminare va rilevato che il ricorso è stato depositato presso la Cancelleria della Cassazione quando il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione alla parte contro cui è stato proposto, prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 1 era oramai decorso.

Il ricorrente ha dedotto di non essere stato in grado di procedere al deposito nei termini a causa di un sopravvenuto problema di salute e che la società alla quale aveva affidato la consegna chiedendone formalmente il recapito urgente entro dodici ore non vi aveva potuto provvedere per cause a lei estranee (forte ritardo nella consegna del plico al centro di smistamento a causa di lavori sull’autostrada).

Conseguentemente il ricorrente ha dedotto che la decadenza non era a lui imputabile ed ha chiesto di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2.

Su tale richiesta si osserva che sebbene l’istituto sia applicabile anche al giudizio di cassazione tuttavia esso presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione.

Questa Corte ha in più occasioni rammentato che non si può trattare di un’impossibilità relativa, nè tantomeno una mera difficoltà nello svolgimento dell’adempimento (cfr. tra le altre Cass. 23/11/2018 n. 30512). L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per il deposito del ricorso ma richiede tuttavia la dimostrazione che l’improcedibilità sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.

Tale non può considerarsi, di per sè, la malattia del procuratore della parte il quale, peraltro, nell’impossibilità di procedere personalmente al deposito abbia poi scelto di affidarsi in limine ad un servizio di recapito privato.

Va premesso che il termine di venti giorni per procedere al deposito del ricorso è cominciato a decorrere il 19.12.2019 e dunque scadeva l’8.1.2020. L’impedimento cagionato dalla malattia certificata si è realizzato il 7.1.2020, quando il termine era oramai prossimo alla sua scadenza. In tale situazione di fatto la mancata consegna è evento che non può essere ritenuto estraneo alla rappresentazione che, con una normale diligenza, il richiedente si sarebbe potuto rappresentare e che non era di per sè superabile o superata dalla richiesta di consegna urgente del plico affidato ad un servizio di recapiti privato.

Come si è ricordato il mancato deposito nei termini del ricorso notificato è sanzionato dall’art. 369 c.p.c. a pena della dell’improcedibilità del ricorso. La gravità della sanzione impone una particolare attenzione nella scelta dei tempi e dei modi per il suo compimento. Agli adempimenti prodromici alla rituale instaurazione del giudizio, che se trascurati precludono l’esame del merito del ricorso, deve essere dedicata una diligenza che si realizza attraverso l’adozione di accurate precauzioni. Si rende necessaria la previsione di possibili impedimenti superabili attraverso modalità di adempimento maggiormente garantite. Al riguardo va allora ricordato che l’invio tramite un corriere privato del plico ha precluso al richiedente l’opportunità di avvalersi della scissione del termine assicurata nel caso in cui il recapito avvenga per il tramite del servizio postale.

Come è noto, infatti, il ricorso per cassazione, che sia inoltrato a mezzo di corriere privato e pervenga alla cancelleria dopo il decorso del termine indicato dall’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile poichè le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale e, in particolare, la L. n. 59 del 1979, art. 3 secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna (cfr. Cass. 06/05/2020 n. 8513, 04/09/2019 n. 22092 e 26/10/2017n. 25453).

In conclusione, per le ragioni esposte, esclusa la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, non potendosi far riferimento alla data di spedizione dell’atto, il ricorso è improcedibile. Non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione del Ministero dell’Interno rimasto intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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