Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13100 del 10/06/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13100 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 4498-2011 proposto da:
PICA FRANCESCO PCIFNC50D18A403D, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCO
GAETANO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
Data pubblicazione: 10/06/2014
o
avverso la sentenza n. 158/39/2009 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 21/10/2009,
depositata il 16/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione x art. 3 di seguito integralmente trascritta:
<<1 — E' chiesta la cassazione della sentenza n.158/39/2009, pronunziata dalla Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 39 il 21.10.2009 e depositata il 16 dicembre 2009.
2 — Con tale decisione la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia
Entrate, riformando la sentenza di primo grado e negando il diritto del contribuente a
conseguire il chiesto rimborso di parte della ritenuta operata sull'indennità corrisposta
dall'INPS nel 2005.
3 -Il ricorso del contribuente, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto, opposto alla
domanda di rimborso, relativa a ritenute IRPEF, su somme liquidate nel 2005 a titolo di
indennità per incentivo all'esodo, è affidato a due mezzi, con i quali la decisione di appello
viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 comma 4 bis del dpr
n.917/1986 e del principio fissato dalla sentenza della Corte di Giustizia della CE n. C
— 207/04 del 21.07.2005, nonché dell'art. 36 comma 2 n.ro 4 del D.Lgs n. 546/1992.
4 — L'intimata Agenzia si è limitata a depositare atto di costituzione, al solo fine della eventuale
partecipazione all'udienza di discussione.
5 — Le questioni poste dal ricorso, sembra possano essere definite sulla base di consolidato
orientamento dei Giudici comunitari e nazionali, secondo cui "qualora sia stata accertata una
discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte
a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi
disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del
legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene
riservato alle persone dell'altra categoria"(Corte Giustizia CE 16.01.2008 cause da C-128/07 a
C— 131/07).
La decisione impugnata, pronunciando nei termini anzi indicati ed affermando che una sentenza
della Corte di Giustizia della C.E., può trovare applicazione in uno stato membro "solo
quando viene dalla legge italiana disposta la concreta applicazione per cui i giudici italiani
devono, nelle controversie pendenti, applicare solo le disposizioni riconosciute
dall'ordinamento italiano", non appare in linea con il trascritto principio.
6 — Si propone, dunque, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ed il relativo
accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc.>>
che l’Agenzia delle entrate si è costituita solo per l’ eventuale partecipazione
all’udienza di discussione, alla quale tuttavia non è intervenuta;
che la relazione è stata notificata alle part;
che non sono state depositate memorie difensive;
Ric. 2011 n. 04498 sez. MT – ud. 07-05-2014
-2-
COSENTINO.
o
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli
argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;
per il giudizio di legittimità.
P. Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito,
accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese del giudizio
di merito e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla ricorrente le spese
del giudizio di legittimità, che liquida in € 800 oltre € 100 per esborsi ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2014.
che le spese si compensano per il giudizio di merito e seguono la soccombenza