Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1310 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AUTA MAROCCHI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Caprettari n.

70 presso lo studio dell’Avv. Massimiliano Iaione che la rappresenta

e difende con l’Avv.to Livia Salvini per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 86/09/2014 della Commissione

tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il 13

febbraio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 settembre 2019 dal- relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

a seguito di processo di verbale di constatazione, che aveva riscontrato l’omessa contabilizzazione di ricavi a fronte di adeguamenti tariffari, l’errata deduzione di costi relativi a “patto di non concorrenza”, l’errata contabilizzazione del contributo in conto capitale, spese legali ed altri costi fuori competenza, sopravvenienze passive indeducibili, l’Agenzia delle entrate emise nei confronti della AUTA MAROCCHI s.p.a., che aveva optato per la tassazione di gruppo ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 117 e seguenti, e rivestiva la posizione di consolidata e consolidante, avvisi di accertamento relativi a maggiori IRAP e IRES dell’anno di imposta 2005;

i ricorsi, proposti dalla Società, avverso gli atti impositivi vennero, previa riunione, accolti dalla Commissione tributaria di prima istanza che li annullò, in via preliminare, non avendo l’Amministrazione finanziaria assolto l’obbligo di motivare le ragioni per cui aveva disatteso le osservazioni e le richieste presentate dalla contribuente nel termine dei 60 giorni di cui allo Statuto del contribuente, art. 12;

la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate (la quale premetteva di avere annullato in autotutela i rilievi concernenti il contributo in conto capitale e la sopravvenienza passiva dovuta al furto subita dalla Società), è stata integralmente riformata dalla Commissione Tributaria del Friuli Venezia Giulia (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto, per quello che ancora rileva in questa sede, fondati i rilievi relativi agli adeguamenti tariffari, al patto di non concorrenza, e ad “altri costi”, confermando, per tali voci, gli atti impositivi con rideterminazione del reddito complessivo netto della consolidante in Euro 2.172.653,57 e conseguente rideterminazione anche dell’IRAP;

per la cassazione della sentenza la Società ha proposto ricorso, su due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate;

il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;

in prossimità dell’adunanza camerale, la Società ha depositato memoria con la quale invoca, in via subordinata, l’applicazione del favor rei derivante dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 con il primo motivo – rubricato: Capo della sentenza relativo al rilievo sub a): violazione del tuir, art. 109, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente deduce l’errore in diritto commesso dal Giudice di appello laddove aveva ritenuto che la scelta della Società, di avviare, nel 2005, le azioni giudiziarie per recuperare la differenza tra quanto pagato dai clienti, in forza degli accordi presi, e quanto dovuto in base alla legge che aveva istituito il sistema di tariffe a forcella per i trasporti su strada, fosse un elemento sufficiente ad integrare i requisiti della “certezza e della obiettiva determinabilità” richiesti dal TUIR, art. 109, comma 1, affinchè un componente reddituale potesse essere imputato al periodo di imposta in cui viene a esistenza;

in fatto, appare opportuno premettere che il recupero in questione, per come è pacifico in atti, concerne la contestata, come errata, contabilizzazione dei ricavi, a fronte di adeguamenti tariffari (a seguito applicazione nei confronti di ex clienti e per gli anni 2000-2005 delle tariffe, come adeguate dal D.M. 9 giugno 2005, e per il maggior ammontare rispetto a quello originariamente applicato) da ritenersi, per la parte relativa all’anno 2005, ricavi dell’anno e per la parte relativa a anni anteriori, quale sopravvenienza attiva;

la C.T.R. ha avallato la ricostruzione dell’Agenzia delle entrate ritenendo che entrambi i requisiti del componente di reddito (certezza nell’an e determinabilità nel quantum) fossero venuti a integrazione nel corso dell’anno 2005, ovvero quando la Società promosse le azioni giudiziarie (volte alla corresponsione da parte di ex clienti dell’importo maggiore previsto dal sistema di tariffa obbligatorio), a ciò necessitata dal termine di decadenza breve previsto dalla legge (che tale sistema obbligatorio aveva abrogato), e che tale circostanza fosse indice inequivoco della consapevolezza da parte della contribuente della sussistenza di entrambi i requisiti;

ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma, 1: I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongano diversamente concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verifichino tali condizioni;

questa Corte (v. Cass. n. 2892/2002; id. n. 20521/2006; id. n. Cass. n. 28671 del 9.11.2018) ha, costantemente, statuito che “in tema di determinazione del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, (TUIR, ora 109), comma 1, i ricavi, costi e gli altri oneri sono imputabili nell’esercizio di competenza in cui si è formato il titolo giuridico che ne costituisce la fonte, purchè l’esistenza e l’ammontare degli stessi sia determinabile in modo oggettivo, circostanze quest’ultime che rientrano, per i componenti positivi, nell’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria, e per quelli negativi in quello del contribuente” e che la norma, mirando a contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell’esercizio di competenza con l’esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare, va interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell’anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all’atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione;

la fattispecie, oggetto di causa, è del tutto peculiare: il ricavo, in questione, infatti, non può ancorarsi all’epoca della prestazione, in quanto per contratto la società aveva ritenuto di concordare con la controparte un prezzo inferiore a quello inderogabile previsto dal sistema già obbligatorio, all’epoca, di tariffazione a forcella; nel 2005, data in cui la legge abroga la norma preesistente e prevede un breve termine (quattro mesi dall’entrata in vigore) di decadenza per l’esercizio delle azioni in base alla previgente normativa, la Società decide di avviare le relative azioni giudiziarie al fine di recuperare dagli ex clienti la differenza tra il prezzo pattuito e il minimo stabilito per le tariffe a forcella;

il “ricavo”, in oggetto, risulta, quindi, sganciato dalla prestazione (già resa e remunerata) e troverebbe, secondo l’Ufficio prima e i Giudici di merito poi, la sua fonte (recte certezza nell’an e nel quantum i nella scelta della Società di intraprendere delle azioni giudiziarie al fine di far dichiarare la nullità del contratto (nella parte in cui prevedeva un corrispettivo inferiore a quello obbligatoriamente previsto per legge) e il diritto ad ottenere la relativa differenza di prezzo;

proprio la necessità di rivolgersi all’autorità giudiziaria (al fine del riconoscimento del diritto azionato, previa determinazione della concreta tariffa applicabile ai singoli trasporti e quindi alla determinazione giudiziale del credito azionato) rende il componente di reddito, diversamente da quanto affermato dalla CTR incerto nel’an e nel quantum;

tale ricostruzione si pone, peraltro, in linea sia con la giurisprudenza sopra citata (nella sentenza n. 20521/2006 la Corte ha dato ragione al contribuente, cassando la sentenza impugnata che aveva ritenuto, in controversia relativa a rette dovute dalla Regione a una Casa di cura, che le differenze tra quanto percepito e quanto dovuto fossero già certe e determinabili nell’esercizio in cui il Ministero aveva Provveduto con delibera a determinare tali rette) che con quella ulteriore, che ha individuato l’esercizio di competenza in quello in cui è stato reso il provvedimento amministrativo e/o giudiziale di riconoscimento del componente positivo (v. Cass. n. 13948/2008 che, in tema di sopravvenienze attive, fissa l’esercizio di competenza non nell’anno in cui il diritto ad acquisirle viene a esistenza ma in quello in cui vengono effettivamente godute e Cass. 11728 del 2016, in tema di conciliazione tra lavoratore e datore di lavoro, in ordine a debenze relative a rapporto di lavoro dipendente);

la censura merita, pertanto, accoglimento con conseguentemente cassazione, sul punto, della sentenza impugnata che dai superiori principi si è discostata;

2 con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di extrapetizione, laddove la C.T.R. esorbitando dalla materia del decidere quale definito dalle argomentazioni delle parti, avrebbe considerato assorbente la questione della competenza all’esercizio di costi controversi;

2.1 la censura è infondata; operando una diversa qualificazione, la C.T.R., al di là delle espressioni usate (con uso improprio del termine “assorbita”) ha, nella sostanza, rilevato che le questioni non si ponevano in radice, non vi era cioè materia del contendere, non essendo stato previsto alcun corrispettivo per l’anno 2005;

3 in conclusione, in accoglimento del primo motivo, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio al Giudice di merito affinchè proceda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, valuti, in punto di sanzioni, la ricorrenza dell’applicazione dello ius superveniens costituito dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1, lett. a), (come invocato dalla ricorrente in memoria) e regoli le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;

cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2019 e, in seconda convocazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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