Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1310 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1310 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 18215-2011 proposto da:
CANTARO

RICCARDO CARLO CNTRCR80SO4F899j,

elettivamente domiciliaro in ROMA, PIAZZA CAVOUR pro la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZO

FRANCESCO giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, MONTELEONE SAVERIO;

intimati

avverso la sentenza n. 274/2010 del TRIBUNALE di
CALTAGIRONE del 19/05/2010, depositata il 10/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Data pubblicazione: 22/01/2014

18215/2011

Premesso in fatto.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza del tribunale

danni da sinistro stradale.
Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18.6.2009 n.
69, per essere il provvedimento impugnato stato depositato
successivamente all’entrata in vigore della indicata
normativa (4 luglio 2009).
Con due motivi il ricorrente denuncia:
1)violazione degli articoli 115, 116, c.p.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in
relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 .
Il primo motivo è inammissibile attenendo a valutazione di
risultanze probatorie (prova documentale relativa al CID),
che spetta al giudice del merito ed è incensurabile in questa
sede a fronte di corretta e logica motivazione, oltretutto
puntuale in ordine all’effettiva dinamica del sinistro, quale
emerge dal complesso degli accertamenti di fatto indicati
nella sentenza.
In diritto è, poi, utile sottolineare che le Sezioni Unite
della Corte di cassazione, con la sentenza n. 10311 del 2006
(e successive conformi), hanno affermato che la dichiarazione

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di Caltagirone in data 10.6.2010 in materia di risarcimento

18215/2011

confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole
del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del
danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte
necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei

apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma
di cui all’art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso
di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni
soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente
apprezzata dal giudice.
Ed anche sul punto la sentenza è corretta ed adeguatamente
motivata.
Quanto al secondo motivo, relativo alla condanna alle spese
del giudizio di primo grado da parte del giudice di appello,
la sua corretta attribuzione all’attuale ricorrente deriva
dal principio della soccombenza, avendo il giudice di appello
riformato in

toto

la sentenza di primo grado sulla base

dell’appello incidentale proposto da Assitalia.
Nessun valore è attribuibile alla mancata richiesta della
parte (Cass. 27.8.2003 n. 12542) – come invece sottolinea il
ricorrente -, e neppure è censurabile, in questa sede, la
mancata compensazione, rientrando questa facoltà nei poteri
del giudice del merito.
Il motivo è, quindi, inammissibile “.

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confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente

18215/2011

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna
delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non
avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2013, nella camera
di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte
suprema di cassazione.

Ritenuto in diritto.

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