Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1310 del 19/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1310 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 28736 del ruolo generale del 2010,
proposto da
s.p.a. Almaviva, incorporante s.p.a. Finsiel, a sua volta
incorporante s.p.a. EIS —Elettronica Ingegneria Sistemi, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli
avvocati Victor Uckmar e Francesco d’Ayala Valva, elettivamente
domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, al viale Parioli,
n. 43
-ricorrentecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
si domicilia
-controricorrente e ricorrente in via incidentale—

RG n. 28736/10
Angelina-

no estensore

Data pubblicazione: 19/01/2018

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, depositata in data 20 ottobre 2009, n.
191/21/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
23 ottobre 2017 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

per quanto di ragione del ricorso principale e l’accoglimento di
quello incidentale;
sentiti per la società l’avv Stefano Zagà, per delega dell’avv.
D’Ayala Valva e per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Maria Pia
Camassa.
Fatti di causa.
L’Agenzia delle entrate recuperò materia imponibile nei
confronti della società per quanto ancora d’interesse ai fini
dell’irpeg e dell’ilor in relazione all’anno d’imposta 1997. Contestò
l’imputazione, ritenuta indebita, al conto economico di una quota
di ammortamento relativa al conto avviamento iscritto nello stato
patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, quale disavanzo
di fusione conseguente all’incorporazione da parte della s.p.a. EIS,
cui è subentrata l’odierna ricorrente, della s.p.a. EIS Prodotti,
l’omessa contabilizzazione di interessi attivi su crediti vantati nei
confronti della s.p.a. EISYS per dilazione di pagamenti sulla
fornitura di servizi o beni eccedenti la normale prassi
commerciale, nonché la deduzione, pure ritenuta indebita, di costi
imputati a prestazioni professionali.
La società impugnò l’avviso relativamente alle due prime
riprese, ottenendone l’annullamento in relazione ad entrambe
dalla Commissione tributaria provinciale.
Di contro, quella regionale ha in parte accolto («come in
motivazione», si legge in motivazione e nel dispositivo) l’appello
dell’Agenzia.
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Angelina-Maria

sore

generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l’accoglimento

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Per un verso, ha fatto leva, quanto all’imputazione al conto
economico della quota di ammortamento, sull’omesso pagamento
finanche dell’imposta ordinaria; per altro verso, in relazione
all’omessa contabilizzazione degli interessi attivi, ha sostenuto la
legittimità della scelta della contribuente, rientrante nella «libera
trattativa commerciale fra le parti», a suo dire insindacabile da

Contro questa sentenza propone ricorso la società per
ottenerne la cassazione, che affida ad otto motivi, cui l’Agenzia
reagisce con controricorso e ricorso incidentale articolato in un
mezzo.
Ragioni della decisione.

1.- Fondato è il primo motivo del ricorso principale, proposto
ex art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., col quale la contribuente
lamenta la violazione del giudicato formatosi in proprio favore in
ragione della condotta di acquiescenza tenuta dall’Agenzia al
corrispondente capo della sentenza di primo grado, concernente il
recupero ad imposizione della quota di ammortamento
dell’avviamento iscritto dalla contribuente in luogo del disavanzo
di fusione.
La stessa Agenzia riconosce difatti in controricorso che avverso
questa sentenza «l’Ufficio di Roma 4 dell’Agenzia delle entrate
proponeva appello.., con esclusivo riguardo alla circostanza che il
giudice di prime cure non aveva tenuto conto della evidente
illegittimità della mancata contabilizzazione di interessi attivi ad
opera della società sulle dilazioni di pagamento concesse in favore
di propri debitori, a fronte degli ingenti costi contabilizzati a titolo
di interessi passivi sui finanziamenti ottenuti per pagare i propri
fornitori».
1.1.- La censura dev’essere in conseguenza accolta; il che
determina l’assorbimento del

quinto e dell’ottavo motivo,

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Angelina-Maria P

che

parte dell’Ufficio.

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affrontano la medesima questione rispettivamente sotto l’aspetto
del vizio di motivazione e della violazione di legge.
La sentenza impugnata va cassata in relazione a quest’aspetto
senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., perché il giudizio non poteva
proseguire.
2.- Fondato nei limiti che seguono è il secondo motivo del

comma 1°, n. 4, c.p.c., il vizio di extrapetizione della sentenza
impugnata, là dove il giudice d’appello ha previsto la rettifica
dell’accertamento per l’anno 1997 e per conseguenza per gli anni
successivi, nonché là dove ha affermato la legittimità della pretesa
di sanzioni ed interessi per l’anno 1997:
– infondato è il primo aspetto, perché il giudice d’appello si è
limitato ad indicare una proiezione nel futuro del proprio decisum,
rimasto circoscritto al solo anno d’imposta 1997;
– fondato è, invece, il secondo, perché, in relazione alla
materia giustiziabile, la lettura dell’avviso di accertamento, che è
allegato al ricorso, non evidenzia alcuna voce per interessi della
pretesa impositiva, laddove il calcolo delle sanzioni, che, pure,
l’Agenzia trascrive in controricorso, conduce ad un risultato finale
pari a zero, non altrimenti esplicato dall’Ufficio.
3.

Infondati sono altresì i/ terzo ed il quarto motivo del ricorso

principale, con i quali la società denuncia:
– ex art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza
per totale contraddittorietà della motivazione, tanto da impedire
l’individuazione della relativa ratio decidendi, in violazione dell’art.
132 c.p.c.

terzo motivo;

– ex art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c., la contraddittorietà della
motivazione

concernente

l’interpretazione

dell’appello proposto dall’Agenzia

del

contenuto

quarto motivo.

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sore

ricorso principale, col quale la contribuente lamenta, ex art. 360,

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Benché non perspicuamente scritta, la sentenza impugnata dà
conto, senza ingenerare dubbio alcuno, del rigetto della pretesa
dell’Agenzia concernente l’omessa contabilizzazione degli
interessi: osserva difatti al riguardo il giudice d’appello che «ai
fini contabili non esistono limiti procedurali o di calcolo circa le
registrazioni, né l’Ufficio può obiettare il calcolo degli interessi di

riconoscere

successivamente ribadendo di

«…valide le registrazioni degli interessi attivi e

passivi della società…».
3.1.- Indubbiamente la Commissione tributaria regionale
affronta anche aspetti oramai estranei alla materia giustiziabile,
perché rispettivamente non contestati col ricorso introduttivo (a
proposito del terzo rilievo indicato in narrativa concernente la
deduzione di costi) o con l’appello (quanto all’appostazione del
disavanzo di fusione); ma questa extrapetizione, che ha fondato il
dispositivo di accoglimento dell’appello dell’Agenzia, non si è
riverberata in danno della società, giacché, per quanto ancora
d’interesse in esito alla pronuncia di accoglimento del primo
motivo del ricorso principale, riguarda aspetti dell’avviso di
accertamento già divenuti definitivi, perché non costituenti
oggetto di contestazione da parte della contribuente.
La complessiva censura va in conseguenza respinta.
4.-

Ne deriva l’inammissibilità per carenza d’interesse ad

impugnare dei restanti due motivi del ricorso principale, con i quali
la società aggredisce sotto vari profili, di deduzione del vizio di
motivazione (sesto motivo), nonché di violazione di legge (settimo
motivo)

la statuizione, che essa erroneamente assume a sé

sfavorevole,

concernente

l’omessa

contabilizzazione

degli

interessi.
5.- Fondato è, invece, l’unico motivo del ricorso incidentale,
proposto ex art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., col quale l’Agenzia
denuncia la violazione degli artt. 39, comma 1°, lett. d), 56, 66 e
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Angelina-Maria

mora attivi o passivi…»,

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75 del d.P.R. n. 917/86, nonché degli artt. 1182, 1219, 2°
comma, n. 3 e 1224 c.c., là dove il giudice d’appello ha escluso
che l’Agenzia imputi alla base imponibile IRPEG ed ILOR gli
interessi attivi prodotti ex artt. 1182, 1219, co. 2, n. 3 e 1224 c.c.
da obbligazioni scadute e non dichiarati, in ragione
dell’antieconomicità della rinuncia ad essi e della necessità di

materiale percezione.
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n.
917/86, come modificato dall’art. 1, comma 1°, lett. a), e comma
3°, secondo periodo, del d.l. n. 557/93, convertito con
modificazioni dalla I. n. 133/94,

«gli interessi moratori e gli

interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali
interessi sono maturati» (Cass. 7 dicembre 2005, n. 27036; 18
dicembre 2009, n. 26662; ord. 8 ottobre 2015, n. 20206).
5.1.- Ne deriva che, a norma dell’art. 75 (ora 109) del d.P.R.
n. 917/86, nel testo ratione temporis applicabile, gli interessi attivi
scaturenti da dilazione di pagamento, in ragione della ordinaria
fruttuosità del danaro, concorrono a formare il reddito
nell’esercizio di competenza, essendone certa l’esistenza e
determinabile in modo obiettivo l’ammontare.
5.2.- Spetta di contro al contribuente allegare e dimostrare di
averne pattuito l’esclusione, procedendo a farla risultare dal
bilancio e dalla relativa nota integrativa.
5.3.- Del tutto inappagante è quindi la statuizione della
sentenza impugnata, che si riduce all’affermazione
dell’insindacabilità da parte del fisco di una tale scelta.
6.- Il motivo va quindi accolto e, per conseguenza, la sentenza
impugnata va cassata per questo profilo, con rinvio alla
Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione

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Angelina-Maria Perri

computarli nell’esercizio di competenza, a prescindere dalla loro

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che riesaminerà la fattispecie attenendosi ai principi esposti e, in
esito, regolerà le spese anche del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
accoglie il primo motivo del ricorso principale, in esso assorbiti il
quinto e l’ottavo, e cassa senza rinvio in relazione al profilo accolto
la sentenza impugnata; accoglie nei limiti di cui in motivazione il

Accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione a esso la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria
regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 23 ottobre 2017.
L’estensore

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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Funzion
Marce ò

RG n. 28736/10

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J-9

secondo motivo e rigetta i restanti.

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