Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 131 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 17/06/2016, dep.05/01/2017),  n. 131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16830-2011 proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via

Niccolo Porpora 12, presso lo studio TITOMANLIO ABBAMONTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ORAZIO ABBAMONTE, come da

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, V.le G.

Mazzini 55, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASTROSANTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO VERDE, come da procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè contro

C.G., C.F.TUNA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 223/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2016 dal Consigliere PARZIALE Ippolisto;

udito il sostituto procuratore generale, Dott. Del Core Sergio, che

conclude per il rigetto del ricorso principale, assorbito

l’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 13.7.1994 il sig. C.L. conveniva in giudizio i fratelli C.G., R., F. e S. al fine di far dichiarare l’apertura della successione della loro madre sig.ra E.M., ed ottenere la divisione dei beni dell’asse ereditario.

L’attore esponeva che la sig.ra E.M. era deceduta il (OMISSIS) in (OMISSIS) ab intestato, lasciando quale erede, oltre ai suddetti figli, anche il marito, deceduto però il (OMISSIS). Inoltre, aggiungeva di aver acquisito, con atto del (OMISSIS), i diritti vantati dal fratello S. sull’eredità materna in ragione di 1/5 dell’asse ereditario, e che la sorella G. esercitava il possesso esclusivo su un immobile sito in (OMISSIS) senza offrire alcun rendiconto alla comunione. Per quest’ultimo motivo richiedeva, altresì, che fosse dichiarato l’obbligo di rendiconto della sig.ra G. nei confronti della comunione con attribuzione dell’attivo all’asse ereditario.

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, non opponendosi alla domanda di divisione dell’asse ereditario. Il sig. C.R. domandava in via riconvenzionale il rimborso di Lire 1.088.000 relative alle spese di successione anticipate per la quota del sig. C.S. i cui diritti erano stati trasferiti all’attore. La sig.ra C.G. specificava di avere in godimento soltanto alcuni vani all’interno del plesso in (OMISSIS) e non l’intero immobile.

2. Il giudizio di prime cure si concludeva con lo scioglimento della comunione ereditaria tra i germani C.L., F., R. e G. secondo il progetto di divisione in cinque quote elaborato dal CTU ing. I.C., che attribuiva al sig. L. due delle cinque quote, consistenti complessivamente nella proprietà esclusiva della villa situata in (OMISSIS). Inoltre, il Tribunale determinava i conguagli a carico di ciascun assegnatario in ragione delle quote di rispettiva competenza, disponeva l’attribuzione, mediante sorteggio, delle rimanenti quote, rigettava la domanda di rendiconto proposta nei confronti di C.G., considerava rinunciata la domanda riconvenzionale proposta dal C.R. e poneva, infine, le spese del giudizio di divisione a carico della massa.

3. Proponeva appello avverso la sentenza di prime cure il sig. C.R. formulando due motivi di gravame. L’appellante censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva individuato gli eredi della de cuius nei figli L., R., G. e F. attribuendo al primo la spettanza di 2/5 dell’eredità in ragione dell’intervenuta cessione di quota da parte dell’avente diritto sig. C.S., ed inoltre riteneva erronea la deroga al criterio del sorteggio per l’attribuzione di quote eguali non ricorrendo nel caso di specie le condizioni che potessero giustificarla.

Si costituiva l’appellato C.L. chiedendo il rigetto dell’appello in quanto inammissibile e, comunque, infondato. Rimanevano contumaci le sig.re G. e C.F..

4. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 27.01.2011 rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado, condannando l’appellante alle spese liquidate in Euro 3.000,00.

4.1 – La Corte Territoriale giudicava inammissibile il primo motivo d’appello, per difetto di interesse ad impugnare, in assenza di una concreta utilità pratica derivante dall’eventuale accoglimento del motivo di gravame. Infatti, l’errore della sentenza di prime cure, censurato dall’appellante e consistente nell’avere il Tribunale individuato come eredi solo quattro dei cinque fratelli, era meramente terminologico, posto che il giudicante aveva correttamente qualificato la vicenda successoria, tenendo conto dell’avvenuta cessione dei diritti sulla quota di C.S. a favore del fratello L..

4.2 – Il secondo motivo di gravame era giudicato infondato, in quanto la Corte evidenziava che il giudice di prime cure aveva correttamente ed esaurientemente motivato la decisione di derogare al criterio del sorteggio ex art. 729 c.c., segnalando tra i possibili inconvenienti connessi all’assegnazione a sorte delle quote 1 e 2, l’antieconomico frazionamento catastale dell’area circostante la villa che giustificava l’applicazione del criterio di cui all’art. 720 c.c., dell’attribuzione al maggior quotista del bene ritenuto indivisibile. Quest’ultimo veniva correttamente individuato nel sig. C.L. che, in forza dell’acquisto della quota del fratello S., deteneva i 2/5 dell’asse ereditario.

5. Avverso la suddetta sentenza ricorre C.R., articolando un unico motivo di gravame. Resiste con controricorso ed avanza a sua volta ricorso incidentale il sig. C.L.. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre in primo luogo rilevare che la cancelleria ha correttamente provveduto a dare avviso dell’odierna udienza al C.L. personalmente il 5 maggio 2016, tramite la locale stazione dei Carabinieri, risultando cancellato dall’albo l’avvocato Gennaro Verde. A. Il ricorso principale.

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la “violazione degli artt. 718, 720, 727, 729 e 1117 c.c., dedotta per il tramite dell’art. 360 c.c., n. 3. Diletto e contraddittorietà della motivazione per il tramite dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Pur non essendo sindacabile in sede di legittimità l’accertamento circa la non comoda divisibilità dell’immobile caduto in successione, il ricorrente evidenza che la giurisprudenza ha enucleato taluni parametri vincolanti per il giudice di merito, ignorati sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello. La costituzione di un condominio sull’immobile non poteva costituire un rilevante incomodo, stante che il condominio è un modo tipico di godimento della proprietà urbana che non può costituire motivo per giustificare la deroga al principio dell’attribuzione delle quote mediante sorteggio. Inoltre, il Tribunale in primo grado, seguito dalla Corte d’Appello, ha argomentato la propria decisione sul presupposto erroneo che l’attribuzione per sorteggio avrebbe imposto di rendere condominiali anche parti aggiuntive rispetto a quelle che normalmente lo sono in un condominio, facendo riferimento alla cassa scale, al lastrico solare e ad altri locali che in realtà, sulla base dell’art. 1117 c.c., erano già da ritenersi condominiali in quanto tale è ogni parte dell’edificio funzionale all’uso comune.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello non hanno motivato circa il notevole deprezzamento o la rilevanza delle opere da realizzare che avrebbero giustificato la deroga al criterio dell’attribuzione per sorteggio: la sentenza di primo grado si è limitata a segnalare la necessità di “opere di una certa consistenza che non possono non incidere sulla pregressa funzionalità dell’immobile” senza tuttavia chiarire come queste fossero di ostacolo ad una comoda divisione dell’immobile.

La sentenza non solo adoperava espressioni linguistiche generiche e inidonee a formare una sufficiente motivazione, ma non si preoccupava di stimare l’entità delle opere necessarie al fine di poter verificare se queste fossero in grado di determinare un “notevole deprezzamento” del bene.

Invece, la realizzazione delle opere necessarie (innalzamento di due tramezzi, eliminazione di due scalette esterne), non avrebbe potuto comportare quel “notevole costo” richiesto dalla giurisprudenza come giustificazione per la deroga alla divisione per sorteggio.

Da questo punto di vista la sentenza di prime cure è viziata da un difetto di motivazione e d’istruttoria, e lo è di riflesso la sentenza impugnata nella misura in cui si limita ad aderire alla decisione del Tribunale, ritenendola adeguatamente motivata.

Ed anzi, la Corte d’Appello affermava apoditticamente che sarebbe stato antieconomico il frazionamento catastale dell’area circostante alla villa, senza fornire alcun riscontro basato su dati obiettivi.

D’altra parte, al fine di giustificare la deroga al criterio dell’attribuzione delle quote per sorteggio, non è sufficiente una mera diminuzione di valore, ma è necessario che tale deprezzamento sia “notevole”.

Per questi motivi la sentenza impugnata risulta motivata in maniera insufficiente e contraddittoria rispetto alla sussistenza dei presupposti della fattispecie di cui all’art. 720 c.c..

B. Il ricorso incidentale.

Con il solo motivo di ricorso incidentale si deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

La sentenza impugnata, pur essendo correttamente addivenuta all’attribuzione della villa sita in (OMISSIS) al sig. C.L., si è basata su un presupposto erroneo, ossia quello che la divisione avesse ad oggetto quote uguali, ritenendo irrilevante la seconda parte dell’art. 729 c.c., laddove statuisce che “per porzioni diseguali si procede mediante attribuzione”. Tuttavia, nel caso di specie, le quote da dividere non erano uguali in quanto, avendo acquisito la quota del sig. C.S., il sig. C.L. era già titolare dei 2/5 dell’asse ereditario, per cui l’unico criterio applicabile era proprio quello dell’assegnazione diretta dettato dalla disposizione sopra citata.

La Corte d’Appello ha comunque violato l’art. 729 c.c., nel non aver tenuto conto delle vicende posteriori all’apertura della successione alla luce delle quali non si era in presenza di quote uguali bensì di una quota corrispondente ai 2/5 dell’asse ereditario e tre di 1/5.

C. Il ricorso principale è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. n. 3461 del 12/02/2013 – Rv. 625154) che “in materia di divisione ereditaria, l’art. 729 c.c., prevede che le porzioni uguali vanno assegnate per sorteggio, mentre per quelle diseguali si procede mediante attribuzione diretta. Deve, tuttavia, rilevarsi che, per costante orientamento di questa Corte, il criterio dell’estrazione a sorte previsto dalla citata norma di legge, nel caso di uguaglianza di quote, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali (tra le tante v. Cass. 29-1- 2009 n. 2394; Cass. 18-1-2007 n. 1091 Cass. 11-5-2005 n. 9848; Cass. 22-8-2003 n. 12333), che, secondo la giurisprudenza prevalente, alla quale il Collegio intende aderire, possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe dall’applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. 18-1-2007 n. 1091; Cass. 11-5-2005 n. 9848”.

Nella specie, la Corte di Appello ha chiarito le ragioni della ritenuta indivisibilità del bene, argomentando adeguatamente come riportato al punto 4.2 dei fatti di causa. Il prospettato vizio motivazionale non sussiste, perchè la Corte locale ha sufficientemente e convincentemente motivato al riguardo richiamando svariati parametri oggettivi, rispetto ai quali il ricorrente prospetta solo valutazioni alternative, in tesi anche plausibili, ma non sufficienti ad integrare il vizio denunciato.

D. Il ricorso incidentale resta assorbito dal rigetto del principale.

F. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 3.000,00 (tremila) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA