Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 131 del 04/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 131 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 1388-2011 proposto da:
M_ARCON AGNESE (MRC(NS43A641403G) elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato DEL COL ANNALISA giusta
mandato in calce al ricorso;
– ricorrente C011tro

BAZZANA VALENTINO (BZZVNT32P24I403Z) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ()RESTANO FRANCESCO 21, presso lo
studio dell’avvocato PONTESILLI STEFANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato BAVARF_iiSCO GIUSEPPE giusta procura in calce al
controricorso;
con troricorrente
nonc.hè contro

Data pubblicazione: 04/01/2013

B.AZZAN A MARIA, BAZZANA BRUNA, BAZZANA ANGELA;
– intimate –

avverso la sentenza n. 267/2010 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE del 21/04/2010, depositata il 30/06/2010;

05/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Ric. 2011 n. 01388 sez. M3 – ud. 05-12-2012
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

RITEN UT()
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di
cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., e stata redatta relazione;
che la relazione, per la parte relativa allo svolgimento del fatto, ha il
seguente contenuto:
<<1. Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia, la

domanda proposta, nel 1990, da Agnese Marcon per la simulazione, o
per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ., della vendita di immobili
effettuata dal marito separato Valentino Bazzana al fratello Angelo, fu
rigettata dal Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte di
appello, la cui decisione fu poi cassata con rinvio, in accoglimento del
ricorso di legittimità (sentenza del 20 ottobre 2008, n. 25490).
1.1. In sede di rinvio, la Corte di appello di Trieste, adita dalla
Marcon per la sola domanda di revocatoria: a) <> il
rigetto della domanda per carenza di interesse ad agire, essendo il
convenuto rientrato nella proprietà dell’immobile, quale unico erede
di Angelo, come pacifico nella causa di riassunzione; b) rigettava, in
quanto nuova la domanda di danni; c) condannava Valentino
Bazzana alla restituzione delle spese processuali rifuse del primo e
secondo grado; d) compensava integralmente (eccetto quelle per la
consulenza primo grado restate a carico della Marcon) le spese di tutti
i gradi di giudizio. (sentenza del 30 giugno 2010).
2. Avverso la suddetta sentenza, Marcon propone ricorso per
cassazione con tre motivi.
Resiste con controricorso Valentino Bazzana.
E’ applicabile ratione ternporis la 1. n. 69 del 2009.
Proposta di decisione
1. I tre motivi di ricorso — nei quali si deduce la violazione degli artt.
100, 384 e 394, cod. proc. civ. e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
(restando non esplicate le censure agli artt. 112 e 372 cod. proc. civ.)
3

e con il terzo vizi motivazionali – sono strettamente connessi e vanno
esaminati congiuntamente.
2. Preliminarmente, ai fini della delimitazione dell’interesse al ricorso,
va chiarito che è pacifico che il convenuto è rientrato nella proprietà
dell’immobile, quale unico erede di Angelo, cui aveva venduto
immobili con Fatto di compravendita oggetto della revocatoria. Da

ciò deriva l’inammissibilità dei profili di censura(presenti nel primo e
secondo motivo di ricorso, arti. 384 e 394 cod. proc. civ.) in
riferimento alle violazioni di norme che attengono al giudizio di
rinvio, quanto alla decisione sulla domanda di revocatoria.
Infatti, se è vero che a fronte del sopravvenire del difetto di interesse
ad ottenere una pronuncia nel merito (nella specie per non esserci più
ostacoli all’ottenimento del risultato chiesto con l’esercizio dell’azione
revocatoria, risultando il convenuto di nuovo unico proprietario degli
immobili rispetto ai quali si era chiesta la dichiarazione di inefficacia
della vendita al fratello) — difetto che al giudice di rinvio è risultato
evidente a partire dall’intimazione del giudizio in riassunzione
(Valentino, come venditore ed unico erede del compratore) e dalla
non contestazione di tale qualità da parte del convenuto — la
pronuncia sulla domanda avrebbe dovuto essere di inammissibilità (e
non di conferma del rigetto, già cassato dalla Corte di legittimità), la
formula della decisione non lede alcun interesse concreto della
ricorrente.
3. Allora, oggetto di esame resta la decisione del giudice in ordine alla
spese processuali, colpita da specifica censura anche in riferimento
all’esito favorevole del primo giudizio di cassazione e al momento,
solo successivo, in cui è emersa la confluenza nel convenuto della
titolarità degli immobili compravenduti. Mentre non è censurata la
decisione nella parte in cui lascia a carico della Marcon le spese di
consulenza del primo grado.
4

3.1 La Corte di merito ha ritenuto di fondare la compensazione delle
spese processuali di tutti i gradi di giudizio da un lato, sulla maggiore
soccombenza della Marcon (respingimento di entrambe le domande
di annullamento e revocatoria del contratto; nonché gran parte della
domanda restitutoria); dall’altro sulla complessità ed opinabilità delle
questioni trattate nei quattro gradi di giudizio; nonché sulla parziale

soccombenza del Bazzana in ordine alla domanda restitutoria.
3.2. Sono applicabili l’art. 91 e l’art. 92, quest’ultimo, ratione temporis,
prima della modifiche apportate con la legge n. 263 del 2005.
Per rigettare l’impugnazione va detto che, correttamente, il giudice ha
applicato il principio secondo cui << -1l criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte definitivamente soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole>> (Cass. 6 giugno 2003, n.
9060).
F„ nel provvedere alla regolamentazione delle spese relative a tutte le
fasi del giudizio, tenuto conto dell’esito finale – sopravvenuto difetto
di interesse alla pronuncia sulla domanda di revocatoria, riproposta
nonostante il difetto di interesse fosse già sopravvenuto, anche nella
consapevolezza della ricorrente; rigetto della domanda di
risarcimento per novità; accoglimento della domanda di restituzione ne ha disposto l’integrale compensazione, che corrisponde anche a
giusti motivi, stante il ruolo determinante assunto dal sopravvenuto
difetto di interesse.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

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CONSIDERA.’1.0
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e
le conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti di cui al d.m. n.

controricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE 1)1 CASSAZ1ONE
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del
controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione,
che liquida in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle
spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3, il 5 dicembre 2012.

140 del 2012, seguono la soccombenza nei confronti del

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