Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13099 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 27677 del ruolo generale dell’anno 2012

proposto da:

V.L., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nino Scripelliti,

Elena Bellandi e Ornella Manfredini per procura speciale in calce al

ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Belli, n. 36,

presso lo studio di quest’ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, n. 102/17/2011, depositata in data 12

ottobre 2011;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 gennaio

2020 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata nonchè dagli atti difensivi delle parti si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a V.L., di professione tassista, un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003, con il quale, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), aveva contestato un maggiore reddito non dichiarato, con conseguenti maggiori Irpef e Irap, e irrogato le conseguenti sanzioni; avverso il suddetto atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze che lo aveva rigettato; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto parzialmente l’appello, in particolare ha ritenuto, in parte motiva, che le precisazioni dell’appellante non sono tali da assurgere ad elementi di prove certe e verificate scrupolosamente le eccezioni mosse dallo stesso nei confronti della sentenza provinciale si ritiene equo compensare le spese del giudizio, e, nel dispositivo, ha statuito che in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata determina i ricavi per l’anno di cui si tratta in Euro 52.072,00;

avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso V.L. affidato a quattro motivi di censura, illustrati con successiva memoria;

si è costituita l’Agenzia delle entrate depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi di censura.

Diritto

CONSIDERATO

che:

relativamente al ricorso principale:

con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per motivazione inesistente o apparente, per nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4), dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè dell’art. 156 c.p.c., per essere priva di motivazione in quanto non idonea a consentire la comprensione del percorso logico attraverso cui ha ritenuto di accogliere solo parzialmente l’appello rideterminando i ricavi in misura inferiore rispetto a quelli accertati;

il motivo è fondato;

si evince dal ricorso che la questione prospettata al giudice del gravame aveva riguardo alla verifica della legittimità dell’avviso di accertamento impugnato dal ricorrente ed alla non correttezza, sul punto, della pronuncia del giudice di primo grado;

in particolare, parte ricorrente aveva prospettato al giudice del gravame la erroneità della pronuncia di primo grado sotto il profilo della non corretta applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, e dei principi in materia di prove presuntive derivanti dall’applicazione della previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), alla fattispecie in esame, relativa alla contestazione del maggiore reddito non dichiarato dal contribuente nell’esercizio della propria attività di tassista;

in particolare, il contribuente aveva evidenziato: l’erroneità della pronuncia del giudice di primo grado nell’avere ritenuto sussistenti i presupposti dell’accertamento analitico induttivo, atteso che i profili di criticità rilevati dall’ufficio (resa chilometrica, costanza dei corrispettivi e dei carburanti, esiguità dei chilometri giornalieri percorsi, raffronto con le “corse in convenzione”) non potevano essere presi a fondamento ai fini della sussistenza delle gravi incongruenze di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies; la circostanza che la ricostruzione induttiva dei ricavi non era assistita da presunzioni gravi, precise e concordanti, in particolare il fatto che la corsa media, individuata nella percorrenza di km 3,2 e costituente il dato su cui l’amministrazione finanziaria aveva fondato il ragionamento logico presuntivo, non trovava riscontro in alcuna tariffa o dato formalmente esistente; l’errore logico nel quale era pervenuta l’amministrazione finanziaria nella determinazione del prezzo della corsa media; la contraddittorietà dell’atto di accertamento circa la lunghezza della corsa media e il numero delle corse e la mancata considerazione del fatto che nel dato dei chilometri annui indicati nello studio di settore come percorsi nell’esercizio di attività, utilizzati per determinare il numero delle corse, erano compresi i chilometri a vuoto; la circostanza che era consentito l’uso promiscuo dell’auto utilizzata per il servizio pubblico;

il giudice del gravame ha definitivo la questione limitandosi ad accogliere parzialmente l’appello del contribuente perchè le precisazioni dell’appellante non sono tali da assurgere ad elementi di prova certe e verificate scrupolosamente le eccezioni mosse dallo stesso nei confronti della sentenza provinciale si ritiene equo compensare le spese del giudizio;

nella pronuncia in esame non v’è alcun passaggio motivazionale che dia conto, sotto il profilo logico, delle ragioni su cui si fonda la decisione, in particolare manca ogni apprezzamento degli elementi di fatto prospettati dalla parte al fine di contestare la sussistenza degli elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, sulla cui base si è fondato l’avviso di accertamento, salvo una generica affermazione in ordine al fatto che le precisazioni dell’appellante non potevano assurgere ad elementi di prova certa, senza, tuttavia, supportare tale considerazione su specifici argomenti logici;

peraltro, l’ulteriore passaggio della sentenza, relativa alla verifica delle eccezioni mosse dallo stesso nei confronti della sentenza risulta riferibile alle ragioni della compensazione delle spese, piuttosto che al parziale accoglimento dell’appello proposto;

inoltre, del tutto non delineato è il procedimento logico seguito al fine del parziale accoglimento dell’appello e della determinazione della minore misura del maggiore reddito non dichiarato rispetto a quello accertato: all’enunciazione dell’accoglimento parziale dell’appello, in sede di motivazione, segue, solo in dispositivo, la indicazione della misura dei ricavi non dichiarati (pari a Euro 52.072,00), senza alcuna specificazione del criterio seguito per addivenire a tale determinazione;

si verte, quindi, in ipotesi di nullità della sentenza per motivazione obiettivamente apparente, perchè la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete il compito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr. Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232; si vedano anche Cass. SU 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053);

l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi proposti dal ricorrente, in particolare: del secondo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per omessa pronuncia sui motivi di gravame e per nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; del terzo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per contrasto tra motivazione e dispositivo; del quarto, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per motivazione insufficiente e conseguente erronea applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, nonchè per motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia e conseguente erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e degli artt. 2727 e 2729 c.c.;

relativamente al ricorso incidentale:

con il primo motivo di ricorso incidentale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4), dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere reso una motivazione apparente in ordine alla ragione per cui, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, ha ritenuto di rideterminare in misura minore i ricavi rispetto a quelli accertati con l’atto impositivo;

il motivo è fondato.

La ragione di doglianza in esame si correlata strettamente alla considerazione, già affrontata in sede di esame del primo di ricorso principale, in ordine alla apparenza di motivazione circa le ragioni della riduzione del maggiore reddito accertato nella misura riportata solo nel dispositivo, mancando ogni esplicitazione del ragionamento logico seguito, come già chiarito;

l’accoglimento del presente motivo di ricorso incidentale comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi proposti, in particolare: del secondo, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti, nonchè il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti i restanti, con conseguente cassazione della pronuncia censurata e rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti, nonchè il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti i restanti, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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