Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13099 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Alliata di M.V. e D.L.O.C., in

proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori

A., Y., T.F., M., A.

elettivamente domiciliati in Roma, via XXIV Maggio 43, presso l’avv.

Curcuruto Monica, che con l’avv. Ferlito Fulvio li rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

New York University in persona del legale rappresentante e S.

A. quale esecutore testamentario di A.H.,

elettivamente domiciliati in Roma, viale dei Quattro Venti 162,

presso l’avv. Andrea Del Castello, rappresentati e difesi dagli avv.

Vigoriti Vincenzo e Carlo Canessa giusta delega in atti;

The British Institute of Florence in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via del Seminario

85 presso l’avv. Vincenzo Cuffaro, che con l’avv. Lorenzo Contri lo

rappresenta e difende giusta delega in atti

– controricorrenti –

L.O.C., D., J., A., S.,

G., Ga., R., C., Gi.; D.F.

M.D.; D.F.M.E.; V.d.C.

T.F.S.; V.d.C.C.; Z.

A.; G.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Firenze emessa nella

causa n. 424/07 del 19.11.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.4,2010 dal Relatore Cons. dr. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Di Majo con delega e Ferlito per i ricorrenti,

Vigoriti e Canessa per la New York University, Cuffaro per il British

Institute;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 19.11.2007 la Corte di appello di Firenze rigettava il reclamo proposto da A.V. di M. e D. L.O.C. avverso il decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Firenze aveva respinto l’istanza di nomina di un curatore speciale, di cui il medesimo tribunale aveva disposto la chiamata in causa, nell’ambito di un procedimento civile avente ad oggetto la dichiarazione di paternità naturale di A.A..

Più precisamente il Presidente del tribunale aveva disatteso la domanda di nomina, sostenendo che questa poteva essere effettuata soltanto nel caso di mancanza di persona cui spetti la rappresentanza o l’assistenza di un incapace, di una persona giuridica o di una associazione non riconosciuta, e non anche dunque nell’ipotesi, ricorrente nella specie, della mancanza di soggetti legittimati passivamente.

Tale statuizione era stata però censurata sotto il duplice aspetto che il Presidente del Tribunale sarebbe stato vincolato alla nomina del curatore speciale, per effetto della citata ordinanza collegiale del 26.1.2007, e comunque per il fatto che la decisione sarebbe stata in linea con una sentenza emessa da questa Corte a sezioni unite sulla tematica in oggetto (C. 3.11.2005, n. 21287).

La Corte di appello, tuttavia, rilevava l’incongruenza di un’interpretazione che avesse attribuito “valore vincolante al provvedimento di altro giudice che dispone la chiamata in causa del curatore speciale” e riteneva improprio il richiamo alla citata sentenza di questa Corte, che avrebbe anzi escluso la possibilità di procedere alla nomina di un curatore speciale ” senza una esplicita pronuncia additiva in questo senso della Corte Costituzionale o senza intervento del legislatore”.

Tale ultima prospettazione veniva dunque condivisa dalla Corte territoriale, che sosteneva inoltre la novità della questione concernente l’individuazione dell’organo titolare del potere di nomina del curatore speciale in pendenza di procedimento di merito sollevata dal reclamante, e comunque l’inconsistenza della censura atteso che, anche ove fondata, non avrebbe potuto comportare l’accoglimento del reclamo diretto ad ottenere la nomina del curatore speciale da parte della Corte o del Presidente del Tribunale, “in quanto entrambe le domande presuppongono la competenza e non l’incompetenza del presidente dell’ufficio giudiziario”.

Avverso la decisione gli originari istanti proponevano ricorso per Cassazione affidato a sei motivi, cui, resistevano con controricorso la New York University ed il British Institute of Florence, che eccepiva pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso provvedimento privo di decisorietà e definitività.

Sia i ricorrenti che i controricorrenti depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21.4.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione i ricorrenti hanno rispettivamente lamentato: 1) violazione degli artt. 276, 247 c.c., art. 12 disp. prel. c.c., per l’omessa interpretazione analogica dell’art. 276 in relazione all’art. 247 c.c., nel senso che, nel caso di decesso del presunto padre naturale e dei suoi eredi, l’azione per dichiarazione giudiziale di paternità dovrebbe essere proposta nei confronti di un curatore speciale;

2) vizio di motivazione in relazione all’omessa considerazione della incostituzionalità dell’art. 276 c.c., laddove non interpretato analogicamente con riferimento a quanto previsto dall’art. 247 c.c., e quindi applicato nel senso ostativo dell’esercizio dell’azione di paternità nel caso di decesso del padre naturale e dei suoi eredi.

Per di più la detta motivazione sarebbe contraddittoria, per contenere dapprima il rilievo delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’integrazione interpretativa dell’art. 276 c.c., potrebbe derivare da una pronuncia additiva della Corte Costituzionale, e quindi la successiva affermazione, per la quale il testo del citato art. 276 non presenterebbe profili di incostituzionalità;

3) violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la questione relativa alla competenza a provvedere alla richiesta di nomina del curatore speciale, non esaminata in quanto ritenuta nuova, sarebbe stata implicita nella domanda di nomina del curatore speciale e comunque rilevabile di ufficio;

4) violazione dell’art. 78 c.p.c., in ragione del fatto che il giudice competente a nominare il curatore speciale nei cui confronti deve essere proposta l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, nel caso di decesso del padre naturale e dei suoi eredi, è quello dinanzi al quale pende il relativo giudizio di merito;

5) violazione degli artt. 112, 279 c.p.c., sotto il profilo che, per effetto di quanto disposto con l’ordinanza impugnata, si sarebbe determinata una indebita interferenza sul provvedimento di chiamata in causa del curatore speciale adottato nella causa di accertamento della paternità, atto di chiamata che, fra l’altro, non sarebbe suscettibile di impugnazione;

6) violazione degli artt. 91, 92 c.p.c., per la statuizione di condanna alle spese processuali, che viceversa avrebbero dovuto essere compensate, non essendo configurabile nella specie una ipotesi di soccombenza e risultando comunque la questione nuova, peculiare e complessa.

Con i primi cinque motivi di impugnazione i ricorrenti si sono sostanzialmente doluti dell’omessa nomina di un curatore speciale, doglianza che, come puntualmente rilevato dai controricorrenti, è inammissibile in questa sede di legittimità.

Ed infatti la controversia sottoposta all’esame del Collegio riguarda esclusivamente la correttezza della decisione adottata dal Presidente del tribunale, poi confermata in sede di reclamo, in ordine al mancato accoglimento della richiesta di nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 80 c.p.c..

Orbene tale provvedimento, come reiteratamente affermato da questa Corte, è privo sia del requisito della definitività, poichè non si sottrae alla più generale disciplina della revocabilità dettata dall’art. 742 c.p.c., che di quello della decisorietà, per la sua natura di procedimento “unilaterale” disciplinato in ragione dell’interesse di una sola parte (C. 07/23030, C. 01/6771, C. 98/11947, C. 83/6943), circostanza da cui consegue l’inammissibilità del relativo ricorso per Cassazione.

Nè rilevano in senso contrario le articolate deduzioni svolte dai ricorrenti in ordine ai prospettati profili di carattere sostanziale, essenzialmente consistenti nell’esigenza di individuare un soggetto legittimato contro cui proporre un’azione di riconoscimento di stato.

Ed invero il Collegio non disconosce la problematicità della questione e la rilevanza delle conseguenze derivanti dalla soluzione adottata.

Tuttavia le argomentazioni poste a base delle contrapposte tesi ben possono e devono essere rappresentate nella competente sede deputata alla definizione del merito della controversia, nel cui ambito potrà convenientemente essere stabilito se, ed eventualmente chi, sia il legittimato passivo nell’azione in oggetto.

In questa sede, giova ribadirlo, il Collegio è stato investito esclusivamente in relazione al provvedimento di rigetto dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 80 c.p.c., provvedimento non ricorribile per le ragioni dianzi indicate.

D’altra parte non può neppure ritenersi che il rapporto di strumentalità tra il decreto di nomina del curatore speciale ai sensi dell’art. 80 c.p.c. ed il giudizio per la dichiarazione di paternità naturale individuabile nel fatto che il detto provvedimento è finalizzato alla costituzione di un legittimato passivo all’azione – possa incidere sulla natura di volontaria giurisdizione del relativo procedimento.

Ed infatti depongono comunque in senso contrario sia l’autonomia formale del procedimento in questione e la specificità della sua disciplina processuale, sia la circostanza che la nomina del curatore sarebbe comunque soggetta ad essere travolta dalla decisione di merito, che in via definitiva adottasse un’interpretazione dell’art. 276 c.c., diversa da quella che sorregge l’ordinanza collegiale – del 26 gennaio 2007.

Resta infine il sesto motivo relativo alle spese, poste a carico degli istanti e che, a loro dire, avrebbero dovuto, viceversa, essere compensate.

In particolare la compensazione è stata invocata sotto il duplice aspetto che nel procedimento in oggetto non sarebbe configurabile una soccombenza, mentre comunque sarebbero stati ravvisabili giusti motivi per escludere la condanna di una delle parti alle spese.

Il rilievo è privo di pregio, quanto al primo punto, perchè le disposizioni di cui agli artt. 91 e segg. c.p.c., trovano applicazione anche nei procedimenti camerali ove il provvedimento che li definisca statuisca su posizioni soggettive in contrasto, e in ogni modo perchè nel procedimento promosso in sede di reclamo si profila comunque un conflitto tra l’impugnante ed il destinatario della richiesta, la cui soluzione implica una soccombenza che, in quanto tale, è sottoposta alla disciplina dettata dagli artt. 91 e segg. c.p.c. (C. 07/11320, C. 06/1856, C. 05/7644, C. 03/1343, C. 01/6365); quanto al secondo, poichè l’esercizio della facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c., è espressione di valutazione di merito, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. La natura della controversia e l’originario collegamento fra la richiesta di nomina di un curatore speciale ed il provvedimento del Tribunale di Firenze inducono alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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