Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13099 del 24/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 26/04/2017, dep.24/05/2017),  n. 13099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8613/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

FRASCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4421/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di C.M. contro la reiezione dell’istanza di rimborso IRPEF, per somme trattenute a seguito degli eventi sismici 13/12/1990;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato, con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale per gli anni 1991 e 1992, che la L. n. 289 del 2002, avrebbe costituito ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia invoca la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 comma 17 e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

che la CTR non si sarebbe pronunziata sul fatto decisivo relativo alla rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti. Infatti, l’agevolazione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, avrebbe fatto riferimento unicamente al sostituto d’imposta;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che il motivo è inammissibile, giacchè la questione relativa alla qualifica del contribuente come lavoratore dipendente non risulta sollevata in sede di gravame;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA