Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13099 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13099 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Ricorrente
Contro
Spinelli Aniello, elett.te dom.to in Roma, alla via del Corso 300, presso lo studio
dell’avv. Giuseppe Andreotta, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
Controricorrente e ricorrente incidentale condizionato
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 467/5/2012

depositata 1’11/9/2012;

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – R.G. n. 27603/12

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Data pubblicazione: 10/06/2014

Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Andreotta per il controricorrente;
Svolgimento del processo
contro l’Agenzia delle Entrate è

stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Salerno n. 21/4/2011 che
ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. REQ010801727
per iva, irpef ed irap, relative all’anno 2007. La CTR riteneva illegittimno l’avviso di
accertamento in quanto notificato prima del termine di gg. 60 di cui all’art. 12 c. 7
della L. 212/2000. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente che ha proposto ricorso incidentale subordinato.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della L.
212/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha affermato la nullità
dell’avviso di accertamento, deducendo che tale sanzione non sarebbe prevista dalla
norma in esame.
La censura è infondata alla luce dei principi affermati dalle SS.UU. ( Sentenza n.
18184 del 29/07/2013 ) secondo cui, in tema di diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212
deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta
giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio
al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una
verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale
di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché
detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzio-

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La controversia promossa da Spinelli Aniello

nale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto
al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non
consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno
determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
I pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, 7/5/2014
Il C

gliere est.

all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio.

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