Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13098 del 28/05/2010
Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13098
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.C. (c.f. (OMISSIS)), C.
F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 50,
presso l’avvocato PICONE GIUSEPPE, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CANDIANO MARIO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il
29/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del
primo motivo, assorbito il secondo motivo, rigetto del terzo motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che la Corte di appello di Lecce con decreto del 29 marzo 2008, ha dichiarato inammissibile la domanda di A.C. e C.F. di indennizzo della L. n. 89 del 2001, ex art. 2, per la durata irragionevole del processo intrapreso davanti al Tribunale del lavoro di Bari con ricorso del 19 luglio 2001 onde ottenere il pagamento dell’indennità di accompagnamento spettante al loro dante causa C.P., poi deceduto, che aveva inutilmente esperito la fase amministrativa iniziata con domanda proposta nel 1994: in quanto il ricorso era stato proposto dopo la scadenza del termine semestrale di cui alla art. 4 della legge citata, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza emessa il 27 aprile 2005 dell’adita Corte di appello di Napoli, che aveva definito quel giudizio;
Che l’ A. e la C. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso affidato a 4 motivi, con i quali deducendo diverse violazioni soprattutto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonchè della L. n. 89 del 2001 hanno censurato la decisione: a) perchè la sentenza che aveva definito il giudizio presupposto era passata in giudicato nel maggio 2006; per cui doveva considerarsi tempestivo il loro ricorso depositato il 14 aprile precedente, b) per avere ritenuto che essi avevano agito in nome proprio malgrado con l’atto introduttivo avessero invocato anche la fase amministrativa iniziata dal loro dante causa nel 1994, in relazione alla quale la loro pretesa era stata avanzata n.q. di eredi del C.; c) per non aver incluso nella durata ragionevole del processo anche la fase esecutiva; Che il Ministero ha resistito con controricorso, osserva: Il primo motivo è fondato perchè dalla menzionata sentenza del 27 aprile 2005 del giudice del lavoro, notificata unitamente all’atto di precetto all’INPS in data 15 giugno 2006 (e non contestata dal Ministero), risulta che la notifica non è avvenuta presso il procuratore costituito dell’Istituto, bensì presso la sede di questo in persona del suo direttore;sicchè deve trovare applicazione il principio per cui la notificazione della sentenza in forma esecutiva, assieme al precetto, non vale a far decorrere il termine breve per impugnare nei confronti del destinatario, ove eseguita direttamente presso quest’ultimo, anzichè presso il procuratore costituito. E dunque nel caso doveva applicarsi il consueto termine cd. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., pacificamente non ancora decorso (12 giugno 2006), allorchè è stato proposto il presente giudizio (14 aprile 2006).
Pertanto, assorbiti gli altri motivi, la decisione impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Lecce, che procederà ad un nuovo esame della domanda di danno non patrimoniale formulata dai ricorrenti, individuando, dapprima l’intero arco temporale del processo, operando, quindi, una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti (con particolare riguardo a quelli prospettati dal Ministero) e quelli riferibili all’operato del giudice, e sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento. E determinando in conseguenza in base a ciò che risulta da tale sottrazione il tempo complessivo imputabile al giudice, inteso come “apparato giustizia” (ossia come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all’espletamento del servizio), per il quale, ove superiore al termine ragionevole di cui all’art. 2 della legge, dovrà essere liquidato il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente.
Che il giudice di rinvio, dovrà, infine, provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010