Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13098 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5312/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.B.A., C.B.P., N.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. GUBONI 12 presso lo studio

legale MACCHI, DI CELLERE, GANGEMI, rappresentati e difesi dagli

avvocati STEFANO PETRECCA, ARIANNA VALENZA;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4104/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pavia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di N.L., B.C.P. ed B.C.A. avverso il diniego di sgravio, relativo ad IRPEF, IRAP per l’anno 2002;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha motivato la declaratoria di inammissibilità con la pronunzia della Corte Costituzionale, essendo stato l’atto sottoscritto da un funzionario (capo dell’Ufficio legale) a sua volta delegato dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle entrate, nominato senza pubblico concorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 18, 10 e 11, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla specie la sentenza della Corte Cost. n. 37/2015, sia perchè non era stato emesso alcun atto impositivo in senso stretto, sia perchè si trattava di un atto processuale ed, in particolare, dell’appello dell’Ufficio;

che gli intimati si sono costituiti con controricorso, svolgendo ricorso incidentale, col quale hanno riproposto le questioni dichiarate implicitamente assorbite per effetto dell’accoglimento dell’eccezione preliminare;

che i controricorrenti deducono, nel dettaglio, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater e D.M. n. 37 del 1997, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, stante l’illegittimità del comportamento dell’Ufficio, in quanto contrario alle norme riguardanti l’istituto dell’annullamento in autotutela;

che il ricorso dell’Agenzia è fondato;

che, in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall’Ufficio periferico dell’Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza (Sez. 6-5, n. 15470 del 26/07/2016; Sez. 5, n. 6691 del 21/03/2014);

che la CTR ha dunque confuso l’atto impositivo, rispetto al quale avrebbe potuto trovare applicazione la citata sentenza della Corte Costituzionale, con l’atto processuale;

che è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio (Sez. 5, n. 574 del 15/01/2016; Sez. 1, n. 4472 del 07/03/2016);

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè proceda all’esame di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale consegue l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei controricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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