Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13098 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/05/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 14/05/2021), n.13098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1120-2020 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29,

presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTOTNE – SEZIONE

DI REGGIO CALABRIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 1423/2019 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositato il 04/11/2019 R.G.N. 1300/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso proposto da L.D., cittadino del (OMISSIS) fuggito per paura di essere ucciso da membri di una comunità religiosa rivale successivamente a degli scontri avvenuti in occasione di un funerale al quale aveva partecipato e durante il quale erano restate uccise due persone appartenenti alle due comunità.

1.1. Per quanto ancora interessa il Tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato avendo accertato l’esistenza di un clima di tolleranza religiosa in (OMISSIS) e l’insussistenza del pericolo per il richiedente di essere arrestato in relazione ad un episodio di rissa risalente al (OMISSIS).

1.2. Quanto alla protezione sussidiaria ha escluso che la situazione del (OMISSIS) ne giustificasse il riconoscimento.

1.3. Per quanto concerne la protezione umanitaria, infine, ha osservato che il ricorrente non aveva allegato fattori di vulnerabilità soggettiva diversi da quelli già disattesi per la protezione internazionale (povertà assoluta o totale indigenza) restando così irrilevante l’attività lavorativa svolta in Italia. Per altro aspetto non risultano elementi di vulnerabilità oggettiva in (OMISSIS) che precludano il rientro del richiedente.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Darboe L. affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, è inammissibile.

3.1. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente la motivazione del decreto è molto puntuale e si confronta specificatamente con i rischi ai quali sarebbe esposto nel caso di un suo rientro in patria.

3.2. Il provvedimento esamina specificatamente i fattori di vulnerabilità soggettiva allegati, li contestualizza nella realtà del paese e perviene al motivato convincimento, in questa sede non censurabile, dell’insussistenza di rischi specifici.

4. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata ai fini del conseguimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 con specifico riferimento all’inadempimento da parte del giudice al dovere di cooperazione istruttoria per accertare la situazione del paese, è inammissibile.

4.1. Il provvedimento impugnato sì fonda su rapporti internazionali aggiornati, specifici e ricostruisce la situazione politica economica e sociale del (OMISSIS) dando atto delle modifiche e dei miglioramenti tenendo conto tra l’altro delle allegazioni sulla situazione soggettiva del richiedente ed escludendo del pari il diritto al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4.2. Si tratta di motivazione accurata e dettagliata che non si espone alle generiche censure che le vengono mosse e che sì risolvono, nella sostanza, nel proporre a questa Corte di adottare una diversa ricostruzione dei fatti che tuttavia è preclusa al giudice di legittimità.

5. Altrettanto è a dirsi per l’ultimo motivo di ricorso che, al pari dei precedenti, è inammissibile atteso che in maniera del tutto generica il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione ad una mancata valutazione comparativa degli elementi che concorrevano a determinare una situazione di vulnerabilità legata alla situazione personale del richiedente ad alle condizioni del paese di origine.

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio atteso che il Ministero si è costituito tardivamente e non ha svolto alcuna attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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