Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13098 del 10/06/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13098 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 5291-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
– ricorrente contro
BRIANTI LORENA BRTLRN50D49C146F, DALL’O’ ANTONIA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELL’ELETTRONICA 20,
presso lo studio dell’avvocato SIVIGLIA GIUSEPPE PIERO,

9236

71-2

)

Data pubblicazione: 10/06/2014

rappresentate e difese dall’avvocato MANDERINO SILVIA, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti avverso il decreto nel procedimento R.G. 311/2012 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso,
disapplicando l’art. 54 del D.L. n. 112/2008 e convertito con L. n.
133/2008 e successive modifiche (S.U. sent. 25807/2005); in
subordine, previa delibazione della non manifesta infondatezza e della
rilevanza della questione, sospensione del giudizio e trasmissione degli
atti alla Corte Costituzionale, perché esamini la compatibilità della
citata disposizione con gli artt. 111, 2° e 117 Cost., nonché 6 e 13
CEDU.

Ric. 2013 n. 05291 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

D’APPELLO di TRENTO del 9.10.2012, depositato 11 05/11/2012;

R.g. 5291/2013
Rilevato in fatto
1. – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorre sulla base di due motivi per la
cassazione del decreto della Corte d’appello di Trento, depositato in data 27 novembre
2012, con il quale, rigettata la eccezione di improponibilità — sollevata, per mancato
deposito della istanza di prelievo nel procedimento presupposto, ai sensi dell’art. 54,

2008 – dei ricorsi ex art. 2 della legge n. 89 del 2001, proposti in data 8 maggio 2012 e 29
maggio 2012 da Brianti Lorena e Dall’O Antonia, poi riuniti, in relazione alla durata di
un procedimento promosso innanzi al TAR per il Veneto, introdotto con atto notificato
il 1 settembre 2000 e definito con sentenza depositata il 18 novembre 2010, è stato
liquidato a favore di ciascuna delle predette, a fronte della ritenuta irragionevolezza della
protrazione del giudizio per sette anni, un indennizzo di euro 3500,00, oltre agli interessi
legali dalla domanda.
2. — Resistono con controricorso la Brianti e la Dall’O.
Considerato in diritto
1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.
2. — Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 54,
comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. Secondo l’Amministrazione
ricorrente avrebbe errato la Corte ligure nel rigettare la eccezione di improponibilità della
domanda del Lonero – sollevata alla stregua della richiamata disposizione per non avere
lo stesso proposto istanza di prelievo nel procedimento presupposto — richiamandosi al
principio tempus regit actum.
5. – La censura coglie nel segno.
5.1. – Questa Corte ha statuito che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo – la
quale ha da tempo assunto la funzione di segnalare al giudice il permanente interesse
della parte alla definizione del giudizio, sovente venuto meno per circostanze
sopravvenute alla sua instaurazione (quali atti di autotutela o sanatoria) o per
l’acquiescenza al provvedimento di concessione o di diniego della richiesta tutela
1

comma 2, del d.l.n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del

cautelare – rende improponibile la domanda di equa riparazione nella parte concernente
la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in
vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, il quale ha configurato la suddetta istanza di
prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione (Sez. 6- 1,
13 aprile 2012, n. 5914; Sez. 6-1, 24 maggio 2012, n. 8266).
Si è altresì chiarito che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la

riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008 (Sez. 6-1, 4 marzo 2011, n. 5317).
A tale conclusione questa Corte è pervenuta, in mancanza di una disciplina transitoria o
di esplicite previsioni contrarie, in applicazione del principio tempus reit actum, e sulla
base del rilievo che, altrimenti opinando, l’introduzione del suddetto presupposto
processuale si risolverebbe in un mero espediente legislativo per cancellare la
responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo ed il corrispondente
diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto e garantito dall’art. 6, par. 1, della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla L. n. 89 del
2001, art. 2.
5.2. – Tale principio riguarda l’interpretazione del testo originario del D.L. n. 112 del
2008, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 133
del 2008 (applicabile, ratione temporis, nei giudizi che hanno dato luogo alle citate
pronunce di questa Corte), avente il seguente tenore: .
Tuttavia, successivamente il quadro normativo di riferimento è mutato, giacché l’art. 3,
comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione della L. 18 giugno
2009, n. 69, art. 44 recante delega al Governo per il riordino del processo
amministrativo) – in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. n. 112 del
2008, art. 54, comma 2, le parole sono sostituite dalle seguenti: .
5.3. – Il nuovo testo dell’art. 54, prevede, dunque, che .

l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo
e, dunque, non autorizza dubbi sulla sua compatibilità con gli impegni internazionale
assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il
pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo
1, della Convenzione medesima (art. 111, secondo comma, Cost., nel testo fissato dalla
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

domanda di giustizia e la norma in questione non determina perciò lesione alcuna del
principio del giusto processo (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 26262 del 2013).
6. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo resta assorbito l’esame dell’ulteriore
mezzo, con il quale si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in
ordine alla mancata considerazione, ai fini della liquidazione dell’indennizzo da
irragionevole durata del processo, del comportamento inerte delle istanti.
7. — In definitiva, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo,
e, conseguentemente, il decreto impugnato deve essere cassato. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto, per
improponibilità, della domanda di equa riparazione, avanzata con ricorso del 13 aprile
2010, e ciò in quanto il giudizio dinanzi al TAR, dinanzi al quale non è stata presentata
alcuna istanza di prelievo, era ancora in corso alla data del 16 settembre 2010, essendo
stato definito con sentenza depositata il 18 novembre 2010.
La novità, all’epoca della presentazione del ricorso innanzi alla Corte d’appello di
Genova e di quello innanzi a questa Corte, del principio di diritto qui affermato giustifica
l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, di merito e di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta ex legge n. 89 del 2001
da Manti Lorena e Dall’O Antonia, dichiarando interamente compensate tra le parti le
spese del giudizio, di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta — II Sezione civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 26 novembre 2013.

Detta istanza, in effetti, manifesta l’interesse della parte ad una rapida definizione della

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